Appalto per la fornitura di Sevoflurano: se è richiesta l'infrangibilità dei contenitori, non sono ammissibili flaconi di vetro rivestiti da pellicola in PVC
Le norme di gara per la fornitura di Sevoflurano, se prescrivono l'infrangibilità dei flaconi che contengono il farmaco, lo fanno innanzitutto nel rispetto della sicurezza dei lavoratori, pertanto il termine “infrangibilità” va interpretato in senso restrittivo, sicché merita l'annullamento l'aggiudicazione intervenuta a favore di un'azienda che ha offerto il farmaco in flaconi di vetro rivestiti da PVC invece che in flaconi di alluminio o di resina plastica
Massima
Medicinale – appalto per la fornitura di Sevoflurano – norme di gara – infrangibilità – finalità – tutela sicurezza lavoratori – offerta flaconi in vetro rivestiti da PVC – inidoneità – obbligo di esclusione dalla gara - offerta flaconi in alluminio o resina plastica – idoneità
Gli appalti per la fornitura del Sevoflurano che prevedono l'infrangibilità del flacone, hanno come obiettivo la tutela della sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sicché l'interpretazione del termine “infrangibilità” deve essere restrittiva, al punto che vanno escluse dalla gara le aziende che offrono il medicinale in flaconi di vetro rivestiti di pellicola PVC, visto che tali materiali non escludono in radice la rottura accidentale.
Sulla base di questo principio il TAR Venezia annulla l'aggiudicazione della gara, indetta dall'ente di governance della sanità della Regione, intervenuta a favore di un'azienda il cui prodotto sarebbe stato contenuto in flaconi di vetro rivestiti in PVC.
Secondo il TAR, tuttavia, tali contenitori non assicurano in senso assoluto l'infrangibilità, a differenza dei contenitori in alluminio (offerti dall'azienda ricorrente in giudizio), oppure di quelli in resina plastica.
La sentenza in maniera estremamente lineare spiega che la richiesta del requisito dell'infrangibilità dei flaconi, da parte delle norme di gara, deve intendersi legata in primo luogo all'esigenza della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e cioè dalla necessità di preveniresituazioni pericolose per i lavoratori conseguentialla diffusione incontrollata nel luogo di lavoro del gas anestetizzante a seguito di eventi accidentali.
In tal senso conferma esplicita il Collegio la ricava anche dal tenore delle norme del capitolato tecnico della gara in questione che, nel prescrivere l'infrangibilità dei contenitori, così dispone “Il confezionamento del farmaco in parola, data l’elevata volatilità dello stesso alla temperatura di esercizio, deve essere in materiale tale da evitare il rischio di rottura e di sversamento in caso di caduta accidentale, sia durante l’operazione di carico/scarico del vaporizzatore sia in fase di movimentazione negli ambienti di stoccaggio del farmaco. In particolare dovranno essere rispettate le disposizioni riguardanti la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e quindi dello stoccaggio del materiale che deve tenere conto del rischio di caduta dall’alto dei lavoratori medesimi (D.Lgs. n. 81/2008) all’atto del prelievo dei flaconi; pertanto gli stessi flaconi dovranno risultare infrangibili”.
É proprio questa esigenza di sicurezza sul posto di lavoro che, secondo la sentenza, impone nel caso di specie un'interpretazione restrittiva del termine “infrangibile” che, com'è noto, nella grammatica italiana può assumere una gamma di significati molto ampia: da “non facile a rompersi”, a “difficile a rompersi” fino a “che non si rompe”.
Se quindi si vuol tutelare al massimo livello la sicurezza dei lavoratori il termine “infrangibile” va interpretato nel senso di “che non si rompe”.
In buona sostanza occorre ammettere alla gara esclusivamente aziende che si impegnano a fornire il farmaco in contenitori il cui materiale azzeri ogni rischio per i lavoratori in caso di caduta accidentale, anche dall'alto, sicché i flaconi devono essere realizzati con materiali che presentano “uno standard qualitativo di intensità maggiore rispetto all’alta resistenza alle rotture, quali l’alluminio ovvero la resina plastica, e non attraverso la fornitura di flaconi in vetro rivestito in PVC”.
Il TAR al riguardo, a conferma della propria tesi, richiama pure una recentissima pronuncia intervenuta lo scorso mese da parte del Consiglio di Stato che, proprio in materia di gare pubbliche richiedenti flaconi infrangibili ha stabilito che “il concetto di infrangibilità è da ritenersi diverso da quello di alta resistenza alla rottura”.
N.B. La sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1014/2026.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Venezia/sentenza del 15 dicembre 2025
Appalto per la fornitura di Sevoflurano: se è richiesta l'infrangibilità dei contenitori, non sono ammissibili flaconi di vetro rivestiti da pellicola in PVC
Le norme di gara per la fornitura di Sevoflurano, se prescrivono l'infrangibilità dei flaconi che contengono il farmaco, lo fanno innanzitutto nel rispetto della sicurezza dei lavoratori, pertanto il termine “infrangibilità” va interpretato in senso restrittivo, sicché merita l'annullamento l'aggiudicazione intervenuta a favore di un'azienda che ha offerto il farmaco in flaconi di vetro rivestiti da PVC invece che in flaconi di alluminio o di resina plastica
Massima
Medicinale – appalto per la fornitura di Sevoflurano – norme di gara – infrangibilità – finalità – tutela sicurezza lavoratori – offerta flaconi in vetro rivestiti da PVC – inidoneità – obbligo di esclusione dalla gara - offerta flaconi in alluminio o resina plastica – idoneità
Gli appalti per la fornitura del Sevoflurano che prevedono l'infrangibilità del flacone, hanno come obiettivo la tutela della sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sicché l'interpretazione del termine “infrangibilità” deve essere restrittiva, al punto che vanno escluse dalla gara le aziende che offrono il medicinale in flaconi di vetro rivestiti di pellicola PVC, visto che tali materiali non escludono in radice la rottura accidentale.
Sulla base di questo principio il TAR Venezia annulla l'aggiudicazione della gara, indetta dall'ente di governance della sanità della Regione, intervenuta a favore di un'azienda il cui prodotto sarebbe stato contenuto in flaconi di vetro rivestiti in PVC.
Secondo il TAR, tuttavia, tali contenitori non assicurano in senso assoluto l'infrangibilità, a differenza dei contenitori in alluminio (offerti dall'azienda ricorrente in giudizio), oppure di quelli in resina plastica.
La sentenza in maniera estremamente lineare spiega che la richiesta del requisito dell'infrangibilità dei flaconi, da parte delle norme di gara, deve intendersi legata in primo luogo all'esigenza della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e cioè dalla necessità di preveniresituazioni pericolose per i lavoratori conseguentialla diffusione incontrollata nel luogo di lavoro del gas anestetizzante a seguito di eventi accidentali.
In tal senso conferma esplicita il Collegio la ricava anche dal tenore delle norme del capitolato tecnico della gara in questione che, nel prescrivere l'infrangibilità dei contenitori, così dispone “Il confezionamento del farmaco in parola, data l’elevata volatilità dello stesso alla temperatura di esercizio, deve essere in materiale tale da evitare il rischio di rottura e di sversamento in caso di caduta accidentale, sia durante l’operazione di carico/scarico del vaporizzatore sia in fase di movimentazione negli ambienti di stoccaggio del farmaco. In particolare dovranno essere rispettate le disposizioni riguardanti la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e quindi dello stoccaggio del materiale che deve tenere conto del rischio di caduta dall’alto dei lavoratori medesimi (D.Lgs. n. 81/2008) all’atto del prelievo dei flaconi; pertanto gli stessi flaconi dovranno risultare infrangibili”.
É proprio questa esigenza di sicurezza sul posto di lavoro che, secondo la sentenza, impone nel caso di specie un'interpretazione restrittiva del termine “infrangibile” che, com'è noto, nella grammatica italiana può assumere una gamma di significati molto ampia: da “non facile a rompersi”, a “difficile a rompersi” fino a “che non si rompe”.
Se quindi si vuol tutelare al massimo livello la sicurezza dei lavoratori il termine “infrangibile” va interpretato nel senso di “che non si rompe”.
In buona sostanza occorre ammettere alla gara esclusivamente aziende che si impegnano a fornire il farmaco in contenitori il cui materiale azzeri ogni rischio per i lavoratori in caso di caduta accidentale, anche dall'alto, sicché i flaconi devono essere realizzati con materiali che presentano “uno standard qualitativo di intensità maggiore rispetto all’alta resistenza alle rotture, quali l’alluminio ovvero la resina plastica, e non attraverso la fornitura di flaconi in vetro rivestito in PVC”.
Il TAR al riguardo, a conferma della propria tesi, richiama pure una recentissima pronuncia intervenuta lo scorso mese da parte del Consiglio di Stato che, proprio in materia di gare pubbliche richiedenti flaconi infrangibili ha stabilito che “il concetto di infrangibilità è da ritenersi diverso da quello di alta resistenza alla rottura”.
N.B. La sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1014/2026.
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