É illegittima la pianta organica che, confermando il numero delle sedi, modifica le zone in assenza di motivazione riguardo agli spostamenti della popolazione
Se il Comune decide di modificare le zone di una pianta organica, sottraendo all'ambito di pertinenza di una farmacia una via ad alta percorrenza per assegnarla ad una farmacia confinante, deve motivare riguardo alle ragioni che l'hanno indotto a quelle modifiche, non essendo sufficienti cartografie che si limitano a riprodurre precisamente gli ambiti territoriali
Massima
Farmacia – pianta organica – modifica delle zone – difetto di motivazione riguardo agli spostamenti della popolazione - illegittimità
Il TAR Napoli annulla una pianta organica in cui il Comune, dopo aver confermato il numero delle sedi, le riperimetra al fine del riequilibrio demografico.
Tuttavia secondo il TAR tale operazione si palesa priva di un adeguato supporto istruttorio nonché carente di una congrua esternazione delle ragioni sottese.
Sotto il profilo istruttorio pesa l’incertezza del dato demografico posto a fondamento del Comune, che ha fatto riferimento a una popolazione che però il titolare ricorrente contesta sulla base delle rilevazioni ISTAT che, com'è noto, devono riferirsi al dicembre dell'anno dispari precedente a quello pari in cui viene approvata la pianta organica. Nel caso di specie il dato acquisito non pare riferito al dicembre dell'anno dispari.
Sotto il profilo della motivazione il TAR evidenzia che negli atti manca la ricognizione delle esigenze del territorio: l’Amministrazione non ha individuato né esplicitato alcuna disfunzionalità della precedente pianificazione, né ha fornito elementi idonei a dimostrare una significativa redistribuzione della popolazione tale da giustificare la modifica dei confini delle sedi farmaceutiche. Al contrario, dagli atti emergerebbe una sostanziale invarianza del quadro demografico.
Sotto il versante motivazionale, allora, il deliberato risulta affetto da motivazione apparente, in quanto si limita a un generico richiamo ai criteri normativi (demografico, topografico, urbanistico e del decentramento), senza dar conto dell’effettiva applicazione degli stessi al caso concreto. Difetta, in particolare, una puntuale esplicitazione:
- delle ragioni giustificative della nuova zonizzazione;
- del miglioramento dell'assistenza farmaceutica determinato dalla ridefinizione delle zone
- del bilanciamento degli interessi coinvolti, ivi compreso quello delle farmacie alla conservazione del proprio bacino di utenza.
Il TAR sottolinea che, in tutti i casi in cui si sottraggono grandi vie di scorrimento ad una zona per assegnarle ad altra zona, tenuto conto degli interessi economici dei titolari di farmacia, occorre motivare le ragioni di tali modifiche. Il TAR riconosce che in questi casi non può pretendersi un'analisi analitica e strutturata di tutto il territorio comunale e che quindi l'onere della motivazione può essere attenuato in materia, sennonché se le zone sono state modificate dovrebbero comunque emergere chiare le ragioni che hanno indotto alle modifiche.
Né può ritenersi sufficiente (come avvenuto nel caso all'esame) il rinvio per relationem agli allegati alla delibera quando essi si risolvono in meri strumenti descrittivi (preciso elenco delle strade e cartografia), privi di contenuto valutativo.
Il Collegio chiarisce altresì che il parametro demografico assume valenza centrale anche nelle ipotesi di revisione che non comportano l’istituzione o la soppressione di sedi, con la conseguenza che la sua erronea determinazione incide in via diretta sulla legittimità del provvedimento. Diversamente opinando, si perverrebbe a una interpretazione incompatibile con la disciplina di cui all’art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968.
In tale prospettiva, l’azione amministrativa avrebbe dovuto fondarsi su una compiuta istruttoria, idonea a spiegare per quale motivo la distribuzione effettiva della popolazione, le condizioni di accessibilità e il corretto bilanciamento degli interessi pubblici hanno indotto a l'Amministrazione a modificare le zone.
In conclusione, secondo il TAR, il provvedimento impugnato si rivela illegittimo per grave carenza istruttoria e motivazionale, nonché per erroneità del presupposto demografico.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 24 marzo 2026
É illegittima la pianta organica che, confermando il numero delle sedi, modifica le zone in assenza di motivazione riguardo agli spostamenti della popolazione
Se il Comune decide di modificare le zone di una pianta organica, sottraendo all'ambito di pertinenza di una farmacia una via ad alta percorrenza per assegnarla ad una farmacia confinante, deve motivare riguardo alle ragioni che l'hanno indotto a quelle modifiche, non essendo sufficienti cartografie che si limitano a riprodurre precisamente gli ambiti territoriali
Massima
Farmacia – pianta organica – modifica delle zone – difetto di motivazione riguardo agli spostamenti della popolazione - illegittimità
Il TAR Napoli annulla una pianta organica in cui il Comune, dopo aver confermato il numero delle sedi, le riperimetra al fine del riequilibrio demografico.
Tuttavia secondo il TAR tale operazione si palesa priva di un adeguato supporto istruttorio nonché carente di una congrua esternazione delle ragioni sottese.
Sotto il profilo istruttorio pesa l’incertezza del dato demografico posto a fondamento del Comune, che ha fatto riferimento a una popolazione che però il titolare ricorrente contesta sulla base delle rilevazioni ISTAT che, com'è noto, devono riferirsi al dicembre dell'anno dispari precedente a quello pari in cui viene approvata la pianta organica. Nel caso di specie il dato acquisito non pare riferito al dicembre dell'anno dispari.
Sotto il profilo della motivazione il TAR evidenzia che negli atti manca la ricognizione delle esigenze del territorio: l’Amministrazione non ha individuato né esplicitato alcuna disfunzionalità della precedente pianificazione, né ha fornito elementi idonei a dimostrare una significativa redistribuzione della popolazione tale da giustificare la modifica dei confini delle sedi farmaceutiche. Al contrario, dagli atti emergerebbe una sostanziale invarianza del quadro demografico.
Sotto il versante motivazionale, allora, il deliberato risulta affetto da motivazione apparente, in quanto si limita a un generico richiamo ai criteri normativi (demografico, topografico, urbanistico e del decentramento), senza dar conto dell’effettiva applicazione degli stessi al caso concreto. Difetta, in particolare, una puntuale esplicitazione:
- delle ragioni giustificative della nuova zonizzazione;
- del miglioramento dell'assistenza farmaceutica determinato dalla ridefinizione delle zone
- del bilanciamento degli interessi coinvolti, ivi compreso quello delle farmacie alla conservazione del proprio bacino di utenza.
Il TAR sottolinea che, in tutti i casi in cui si sottraggono grandi vie di scorrimento ad una zona per assegnarle ad altra zona, tenuto conto degli interessi economici dei titolari di farmacia, occorre motivare le ragioni di tali modifiche. Il TAR riconosce che in questi casi non può pretendersi un'analisi analitica e strutturata di tutto il territorio comunale e che quindi l'onere della motivazione può essere attenuato in materia, sennonché se le zone sono state modificate dovrebbero comunque emergere chiare le ragioni che hanno indotto alle modifiche.
Né può ritenersi sufficiente (come avvenuto nel caso all'esame) il rinvio per relationem agli allegati alla delibera quando essi si risolvono in meri strumenti descrittivi (preciso elenco delle strade e cartografia), privi di contenuto valutativo.
Il Collegio chiarisce altresì che il parametro demografico assume valenza centrale anche nelle ipotesi di revisione che non comportano l’istituzione o la soppressione di sedi, con la conseguenza che la sua erronea determinazione incide in via diretta sulla legittimità del provvedimento. Diversamente opinando, si perverrebbe a una interpretazione incompatibile con la disciplina di cui all’art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968.
In tale prospettiva, l’azione amministrativa avrebbe dovuto fondarsi su una compiuta istruttoria, idonea a spiegare per quale motivo la distribuzione effettiva della popolazione, le condizioni di accessibilità e il corretto bilanciamento degli interessi pubblici hanno indotto a l'Amministrazione a modificare le zone.
In conclusione, secondo il TAR, il provvedimento impugnato si rivela illegittimo per grave carenza istruttoria e motivazionale, nonché per erroneità del presupposto demografico.
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