Repubblica Italiana/legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (in G.U. suppl. ord. n. 42/L del 30 dicembre 2025)
Farmacia dei servizi: con la legge n. 199/2025 c'è l'ulteriore consolidamento
I commi dell'art. 1 da 351 a 356 della l. n. 199/2025 consolidano ulteriormente il percorso normativo della farmacia dei servizi e, per certi versi, lo strutturalizzano
* mediante la registrazione gratuita, al termine dell'articolo di commento, è possibile scaricare il testo di legge
Il percorso normativo relativo alla farmacia dei servizi, iniziato nel 2009 con la legge delega n. 69/2009 e, successivamente, con il d. lgs. n. 153/2009, trova un suo punto di definizione strutturale con la l. n. 199/2025 che, all'art. 1, con i commi da 351 a 356, apre un nuovo capitolo dell'evoluzione in corso.
Il comma 351 integra stabilmente nel SSN i servizi resi dalle farmacie ai sensi del d. lgs. n. 153/2009. Le farmacie pubbliche e private, quindi, operanti in convenzione con il SSN “sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie” ai sensi del D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 “anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari”.
Il medesimo comma stabilisce che per le ulteriori eventuali prestazioni da erogarsi da parte delle farmacie, rispetto a quelle indicate nell'art. 18 della Convenzione nazionale pubblicata sulla G.U. del 19.3.2025, il Ministero della Salute stabilisce apposite linee guida per la definizione dei requisiti necessari al fine di svolgere tali prestazioni, “in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità”.
Il comma 352 vincola, per le finalità di cui al comma 351, una quota pari a cinquanta milioni di euro annui nell'ambito del fabbisogno nazionale standard, a decorrere dall'anno 2026. l'utimo periodo del comma stabilisce che al riparto della somma “si provvede in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno di riferimento”.
Il comma 353 attiene alla remunerazione dei servizi di cui al comma 351, che è definita nell'ambito degli accordi integrativi regionali all'esito di negoziazioni con le associazioni di categoria delle farmacie maggiormente rappresentative, sulla base della Convenzione nazionale e nei limiti dell'importo dei cinquanta milioni di euro annui di cui al comma precedente.
Il comma 354 stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno le Regioni e le Province autonome devono rendicontare al Ministero della Salute l'utilizzo delle risorse ed i volumi di attività erogati dalle farmacie nell'anno precedente; ciò anche al fine di verificare gli impatti organizzativi ed economici dei servizi resi dalle farmacie.
Il comma 355 apporta modifiche all'art. 8 comma 2 del d. lgs. n. 502/1992 riguardo alle lettere c-bis e c-ter.
In ragione di tanto la lettera c-bis, che prima era così formulata:
“l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009 n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; all'accertamento della predetta diminuzione degli oneri provvedono congiuntamente, sulla base di certificazioni prodotte dalle singole regioni, il Comitato e il Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”
diventa adesso:
“l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri, per la remunerazione, da parte del Servizio Sanitario Nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, nei limiti delle risorse a tale scopo vincolate nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard”.
(in rosso le parti che sono state eliminate dalla nuova formulazione ed in blu quelle da quest'ultima inserite).
Per quanto concerne, invece la lettera c-ter, che prima era così formulata:
“fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione di importo non superiore a quello accertato dai citati Comitato e Tavolo ai sensi della lettera c-bis), gli accordi di livello regionaledisciplinano le modalità e i tempi dei pagamentiper la remunerazione delle prestazionie delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis);gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzativee le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmaciecon le quali stipulare accordi contrattualifinalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello,entro il medesimo limite di spesa; eventuali prestazioni e funzioni assistenzialial di fuori dei limiti di spesa indicatidagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste”
la formulazione attuale diventa:
“fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione di importo non superiore a quello a tale scopo vincolato nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard, gli accordi di livello regionalee provincialedisciplinano le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzativee le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa e fermo restando quanto previsto al comma 1; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste”.
(in rosso la parte espunta ed in blu quella introdotta).
Il comma 356, infine, stabilisce che che per le finalità indicate nei precedenti commi da 351 a 355 dovrà essere emanato entro il 30 marzo 2026 un decreto di concerto dei Ministeri della Economia e della Salute con cui disciplinare le “modifiche alleprocedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell'ambito del Sistema tessera sanitaria, nonché delle relative erogazioni, fatte salve le modalità già operative per l'assistenza farmaceutica, anche ai fini del rimborso delle stesse da parte del Servizio sanitario nazionale” fermo restando quanto previsto dal nuovo testo dell'art. 8 comma 2 lettera c-ter del d. lgs. n. 502/1992, così come modificato dal precedente (e suddetto) comma 355.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Repubblica Italiana/legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (in G.U. suppl. ord. n. 42/L del 30 dicembre 2025)
Farmacia dei servizi: con la legge n. 199/2025 c'è l'ulteriore consolidamento
I commi dell'art. 1 da 351 a 356 della l. n. 199/2025 consolidano ulteriormente il percorso normativo della farmacia dei servizi e, per certi versi, lo strutturalizzano
* mediante la registrazione gratuita, al termine dell'articolo di commento, è possibile scaricare il testo di legge
Il percorso normativo relativo alla farmacia dei servizi, iniziato nel 2009 con la legge delega n. 69/2009 e, successivamente, con il d. lgs. n. 153/2009, trova un suo punto di definizione strutturale con la l. n. 199/2025 che, all'art. 1, con i commi da 351 a 356, apre un nuovo capitolo dell'evoluzione in corso.
Il comma 351 integra stabilmente nel SSN i servizi resi dalle farmacie ai sensi del d. lgs. n. 153/2009. Le farmacie pubbliche e private, quindi, operanti in convenzione con il SSN “sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie” ai sensi del D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 “anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari”.
Il medesimo comma stabilisce che per le ulteriori eventuali prestazioni da erogarsi da parte delle farmacie, rispetto a quelle indicate nell'art. 18 della Convenzione nazionale pubblicata sulla G.U. del 19.3.2025, il Ministero della Salute stabilisce apposite linee guida per la definizione dei requisiti necessari al fine di svolgere tali prestazioni, “in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità”.
Il comma 352 vincola, per le finalità di cui al comma 351, una quota pari a cinquanta milioni di euro annui nell'ambito del fabbisogno nazionale standard, a decorrere dall'anno 2026. l'utimo periodo del comma stabilisce che al riparto della somma “si provvede in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno di riferimento”.
Il comma 353 attiene alla remunerazione dei servizi di cui al comma 351, che è definita nell'ambito degli accordi integrativi regionali all'esito di negoziazioni con le associazioni di categoria delle farmacie maggiormente rappresentative, sulla base della Convenzione nazionale e nei limiti dell'importo dei cinquanta milioni di euro annui di cui al comma precedente.
Il comma 354 stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno le Regioni e le Province autonome devono rendicontare al Ministero della Salute l'utilizzo delle risorse ed i volumi di attività erogati dalle farmacie nell'anno precedente; ciò anche al fine di verificare gli impatti organizzativi ed economici dei servizi resi dalle farmacie.
Il comma 355 apporta modifiche all'art. 8 comma 2 del d. lgs. n. 502/1992 riguardo alle lettere c-bis e c-ter.
In ragione di tanto la lettera c-bis, che prima era così formulata:
“l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009 n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; all'accertamento della predetta diminuzione degli oneri provvedono congiuntamente, sulla base di certificazioni prodotte dalle singole regioni, il Comitato e il Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”
diventa adesso:
“l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri, per la remunerazione, da parte del Servizio Sanitario Nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, nei limiti delle risorse a tale scopo vincolate nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard”.
(in rosso le parti che sono state eliminate dalla nuova formulazione ed in blu quelle da quest'ultima inserite).
Per quanto concerne, invece la lettera c-ter, che prima era così formulata:
“fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione di importo non superiore a quello accertato dai citati Comitato e Tavolo ai sensi della lettera c-bis), gli accordi di livello regionale disciplinano le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazionie delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis);gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzativee le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmaciecon le quali stipulare accordi contrattualifinalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello,entro il medesimo limite di spesa; eventuali prestazioni e funzioni assistenzialial di fuori dei limiti di spesa indicatidagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste”
la formulazione attuale diventa:
“fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione di importo non superiore a quello a tale scopo vincolato nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard, gli accordi di livello regionale e provinciale disciplinano le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzativee le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa e fermo restando quanto previsto al comma 1; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste”.
(in rosso la parte espunta ed in blu quella introdotta).
Il comma 356, infine, stabilisce che che per le finalità indicate nei precedenti commi da 351 a 355 dovrà essere emanato entro il 30 marzo 2026 un decreto di concerto dei Ministeri della Economia e della Salute con cui disciplinare le “modifiche alleprocedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell'ambito del Sistema tessera sanitaria, nonché delle relative erogazioni, fatte salve le modalità già operative per l'assistenza farmaceutica, anche ai fini del rimborso delle stesse da parte del Servizio sanitario nazionale” fermo restando quanto previsto dal nuovo testo dell'art. 8 comma 2 lettera c-ter del d. lgs. n. 502/1992, così come modificato dal precedente (e suddetto) comma 355.
Normativa
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