Gara per l'alienazione della farmacia comunale: se sono stati impugnati tutti gli atti presupposti, ma non l'aggiudicazione definitiva, il ricorso è improcedibile
Diventano improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse i ricorsi proposti contro gli atti con cui il Comune decide di dismettere ed alienare la titolarità della farmacia comunale e contro gli atti della relativa gara, se non viene impugnata pure l'aggiudicazione definitiva, a nulla rilevando la dedotta nullità degli atti già impugnati
Massima
Farmacia – farmacia comunale – decisione del Comune di alienazione – impugnazione – atti di gara – impugnazione – aggiudicazione definitiva – mancata impugnazione – deduzione di nullità degli atti impugnati – irrilevanza – obbligo di impugnativa dell'atto conclusivo la procedura di gara – omissione – improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
Un Comune decide di dismettere ed alienare la farmacia comunale e bandisce la relativa gara, pervenendo all'aggiudicazione provvisoria ad una società titolare di farmacia; tali atti sono tutti impugnati da una società che sostiene di essere divenuta titolare della sede (ex comunale), ma l'aggiudicazione definitiva non viene impugnata, nonostante la relativa determina dirigenziale sia stata pubblicata per sedici giorni sull'albo pretorio comunale.
La tesi della ricorrente sul punto è che il primo atto impugnato, e cioè quello con cui il Comune ha deliberato di voler dismettere le quote di partecipazione alla Farmacia comunale e la titolarità della stessa farmacia, sarebbe radicalmente nullo sicché la nullità della suddetta delibera comunale si ripercuoterebbe sulla validità degli atti consequenziali, ognuno dei quali non andrebbe necessariamente impugnato a causa della sua inidoneità a produrre una modificazione della realtà materiale e giuridica avuta di mira dalla parte pubblica.
Tale tesi però non viene condivisa dal Collegio, che invece dichiara i ricorsi già proposti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
La sentenza sottolinea che un conto è l’individuazione della patologia dalla quale l’atto amministrativo è affetto, altro conto è il regime di impugnazione dell’atto: un atto amministrativo che il ricorrente ritiene affetto da nullità ex art. 21 septies della l. n. 24/1990 “non fa venir meno la necessità della sua rimozione per via giurisdizionale”.
La mancata impugnazione dell'atto di aggiudicazione definitiva, però, essendo l'ultimo della sequenza contestata, secondo la sentenza “produce l’effetto di consolidare una situazione giuridica in favore del controinteressato aggiudicatario di segno diametralmente opposto a quella della farmacia ricorrente”, determinando quindi la cristallizzazione di un assetto di interessi che, secondo il Collegio, adesso è possibile rimuovere soltanto mediante l'autotutela amministrativa; il principio cardine, infatti, è quello della stabilità e certezza delle situazioni giuridiche tra p.A. e privato cittadino, in conseguenza di cui ogni atto ritenuto lesivo va necessariamente posto all'attenzione del Giudice entro il termine decadenziale stabilito dalla legge.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Bari/sentenza del 5 gennaio 2026
Gara per l'alienazione della farmacia comunale: se sono stati impugnati tutti gli atti presupposti, ma non l'aggiudicazione definitiva, il ricorso è improcedibile
Diventano improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse i ricorsi proposti contro gli atti con cui il Comune decide di dismettere ed alienare la titolarità della farmacia comunale e contro gli atti della relativa gara, se non viene impugnata pure l'aggiudicazione definitiva, a nulla rilevando la dedotta nullità degli atti già impugnati
Massima
Farmacia – farmacia comunale – decisione del Comune di alienazione – impugnazione – atti di gara – impugnazione – aggiudicazione definitiva – mancata impugnazione – deduzione di nullità degli atti impugnati – irrilevanza – obbligo di impugnativa dell'atto conclusivo la procedura di gara – omissione – improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
Un Comune decide di dismettere ed alienare la farmacia comunale e bandisce la relativa gara, pervenendo all'aggiudicazione provvisoria ad una società titolare di farmacia; tali atti sono tutti impugnati da una società che sostiene di essere divenuta titolare della sede (ex comunale), ma l'aggiudicazione definitiva non viene impugnata, nonostante la relativa determina dirigenziale sia stata pubblicata per sedici giorni sull'albo pretorio comunale.
La tesi della ricorrente sul punto è che il primo atto impugnato, e cioè quello con cui il Comune ha deliberato di voler dismettere le quote di partecipazione alla Farmacia comunale e la titolarità della stessa farmacia, sarebbe radicalmente nullo sicché la nullità della suddetta delibera comunale si ripercuoterebbe sulla validità degli atti consequenziali, ognuno dei quali non andrebbe necessariamente impugnato a causa della sua inidoneità a produrre una modificazione della realtà materiale e giuridica avuta di mira dalla parte pubblica.
Tale tesi però non viene condivisa dal Collegio, che invece dichiara i ricorsi già proposti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
La sentenza sottolinea che un conto è l’individuazione della patologia dalla quale l’atto amministrativo è affetto, altro conto è il regime di impugnazione dell’atto: un atto amministrativo che il ricorrente ritiene affetto da nullità ex art. 21 septies della l. n. 24/1990 “non fa venir meno la necessità della sua rimozione per via giurisdizionale”.
La mancata impugnazione dell'atto di aggiudicazione definitiva, però, essendo l'ultimo della sequenza contestata, secondo la sentenza “produce l’effetto di consolidare una situazione giuridica in favore del controinteressato aggiudicatario di segno diametralmente opposto a quella della farmacia ricorrente”, determinando quindi la cristallizzazione di un assetto di interessi che, secondo il Collegio, adesso è possibile rimuovere soltanto mediante l'autotutela amministrativa; il principio cardine, infatti, è quello della stabilità e certezza delle situazioni giuridiche tra p.A. e privato cittadino, in conseguenza di cui ogni atto ritenuto lesivo va necessariamente posto all'attenzione del Giudice entro il termine decadenziale stabilito dalla legge.
Normativa
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.