Il provvedimento di revisione della pianta organica, in quanto atto di pianificazione a contenuto generale, non va notificato ai titolari di farmacia
La pianta organica farmaceutica è un atto di pianificazione a contenuto generale per il quale non è prevista nè la notifica individuale ai titolari di farmacia nè la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990: il farmacista non può giustificare, quindi, un ricorso proposto in ritardo adducendo di non aver ricevuto la notifica ovvero la comunicazione di avvio del procedimento da parte del Comune
Massima
Farmacia – pianta organica – notifica individuale al titolare di farmacia – atto di pianificazione territoriale generale – non spetta
In una sentenza molto concisa il TAR Catania afferma un principio molto importante: al farmacista titolare, la cui zona venga modificata in sede di revisione della pianta organica, non spetta ricevere la notifica individuale del provvedimento finale.
L'effetto di tale principio è che, nel caso concreto, il ricorso del farmacista contro la revisione della pianta organica è stato respinto giacché irricevibile per tardività, in quanto proposto a distanza di svariati mesi dalla pubblicazione dell'atto revisionale sull'albo pretorio comunale.
Il principio è condiviso da una giurisprudenza consolidata, vertendosi in materia di atti di pianificazione a contenuto generale.
Per lo stesso motivo non è dovuta al titolare di farmacia la comunicazione di avvio del procedimento:
- da un canto vi sono plurime sentenze che attestano l'inesistenza dell'obbligo della detta comunicazione ai titolari di farmacia, come di recente ha pure stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1054 del 10 febbraio 2026, in cui è stato indicato che trattasi di atti di natura pianificatoria, per i quali vige il principio di: “inapplicabilità -sempre in ragione della natura di tali atti- delle garanzie procedimentali di cui all’art.7 legge n. 241/90, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della stessa legge”.
- dall'altro canto ve ne sono altre, secondo cui “l’intervento consultivo dell’Ordine dei Farmacisti (non vincolante) ha essenzialmente la funzione di tutelare i propri iscritti, esulando ogni altro profilo dalle sue competenza; in altre parole, piuttosto che di un apporto consultivo nell’interesse generale si tratta di una forma di partecipazione procedimentale a tutela di interessi, sia pure legittimi, ma particolari (Consiglio di Stato, sentenza n. 4257/2013), ovvero “l’Ordine provinciale dei Farmacisti – che ha notoriamente la funzione di tutelare i propri iscritti quindi di interessi legittimi ma particolari assicurata proprio con la partecipazione al procedimento” (Consiglio di Stato, sentenza n. 1638/2014).
Ancora più di recente il TAR Napoli, con la sentenza n. 6585/2023, ha indicato che: “tramite tali pareri gli operatori sanitari pubblici ed i rappresentanti dei farmacisti privati possano esprimere le proprie posizioni in ordine all'iniziale previsione del Comune”.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha peraltro precisamente riassunto i due filoni giurisprudenziali nella propria sentenza del 16 gennaio 2024.
Ogni singolo titolare, allora, è tutelato dalla partecipazione al procedimento del proprio Ordine professionale, che rende ai sensi della legge un parere obbligatorio, di certo anche interloquendo con il Fiduciario.
É probabilmente a tale indirizzo giurisprudenziale che il TAR Catania, nella sentenza in commento, si riferisce quando segnala che è “difficoltoso ritenere che un operatore del settore possa non aver avuto tempestiva conoscenza della nuova perimetrazione disposta con l’impugnata delibera commissariale”.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Catania/sentenza del 30 marzo 2026
Il provvedimento di revisione della pianta organica, in quanto atto di pianificazione a contenuto generale, non va notificato ai titolari di farmacia
La pianta organica farmaceutica è un atto di pianificazione a contenuto generale per il quale non è prevista nè la notifica individuale ai titolari di farmacia nè la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990: il farmacista non può giustificare, quindi, un ricorso proposto in ritardo adducendo di non aver ricevuto la notifica ovvero la comunicazione di avvio del procedimento da parte del Comune
Massima
Farmacia – pianta organica – notifica individuale al titolare di farmacia – atto di pianificazione territoriale generale – non spetta
In una sentenza molto concisa il TAR Catania afferma un principio molto importante: al farmacista titolare, la cui zona venga modificata in sede di revisione della pianta organica, non spetta ricevere la notifica individuale del provvedimento finale.
L'effetto di tale principio è che, nel caso concreto, il ricorso del farmacista contro la revisione della pianta organica è stato respinto giacché irricevibile per tardività, in quanto proposto a distanza di svariati mesi dalla pubblicazione dell'atto revisionale sull'albo pretorio comunale.
Il principio è condiviso da una giurisprudenza consolidata, vertendosi in materia di atti di pianificazione a contenuto generale.
Per lo stesso motivo non è dovuta al titolare di farmacia la comunicazione di avvio del procedimento:
- da un canto vi sono plurime sentenze che attestano l'inesistenza dell'obbligo della detta comunicazione ai titolari di farmacia, come di recente ha pure stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1054 del 10 febbraio 2026, in cui è stato indicato che trattasi di atti di natura pianificatoria, per i quali vige il principio di: “inapplicabilità -sempre in ragione della natura di tali atti- delle garanzie procedimentali di cui all’art.7 legge n. 241/90, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della stessa legge”.
- dall'altro canto ve ne sono altre, secondo cui “l’intervento consultivo dell’Ordine dei Farmacisti (non vincolante) ha essenzialmente la funzione di tutelare i propri iscritti, esulando ogni altro profilo dalle sue competenza; in altre parole, piuttosto che di un apporto consultivo nell’interesse generale si tratta di una forma di partecipazione procedimentale a tutela di interessi, sia pure legittimi, ma particolari (Consiglio di Stato, sentenza n. 4257/2013), ovvero “l’Ordine provinciale dei Farmacisti – che ha notoriamente la funzione di tutelare i propri iscritti quindi di interessi legittimi ma particolari assicurata proprio con la partecipazione al procedimento” (Consiglio di Stato, sentenza n. 1638/2014).
Ancora più di recente il TAR Napoli, con la sentenza n. 6585/2023, ha indicato che: “tramite tali pareri gli operatori sanitari pubblici ed i rappresentanti dei farmacisti privati possano esprimere le proprie posizioni in ordine all'iniziale previsione del Comune”.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha peraltro precisamente riassunto i due filoni giurisprudenziali nella propria sentenza del 16 gennaio 2024.
Ogni singolo titolare, allora, è tutelato dalla partecipazione al procedimento del proprio Ordine professionale, che rende ai sensi della legge un parere obbligatorio, di certo anche interloquendo con il Fiduciario.
É probabilmente a tale indirizzo giurisprudenziale che il TAR Catania, nella sentenza in commento, si riferisce quando segnala che è “difficoltoso ritenere che un operatore del settore possa non aver avuto tempestiva conoscenza della nuova perimetrazione disposta con l’impugnata delibera commissariale”.
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