Le aziende speciali ex art. 114 d. lgs. n. 267/2000 non possono essere titolari di farmacie e quindi partecipare a gare con cui è ceduta la titolarità di farmacie comunali
La normativa vigente non consente alle aziende speciali di cui all'art. 114 del d. lgs. n. 267/2000 di diventare titolari di farmacie private o comunali, sicché correttamente il Comune che avvia una procedura per la cessione della titolarità delle farmacie comunali non ammette alla gara l'azienda speciale
Massima
Farmacia – farmacia comunale – gara per la privatizzazione – esclusione delle aziende speciali ex art. 114 d. lgs. n. 267/2000 – art. 7 comma 1 l. n. 362/1991 – art. 9 comma 1 l. n. 475/1968 – impossibilità per l'azienda speciale di divenire titolare di farmacia - legittimità
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo della sentenza, previa registrazione gratuita
L'Azienda speciale del Comune di Reggio Emilia, essendo stata esclusa dal novero dei partecipanti alla gara indetta dal Comune di Vignola per la privatizzazione delle due farmacie comunali, impugna la lex specialis e gli atti di esclusione ed aggiudicazione, ma il TAR respinge il ricorso sia perché ravvisa il difetto di legittimazione a ricorrere, sia per la manifesta infondatezza.
Per quanto concerne il difetto di legittimazione a ricorrere il Collegio indica che le aziende speciali ex artt. 113 bis e 114 del d. lgs. n. 267/2000 essendo enti strumentali del Comune che le istituisce ed agendo quindi come longa manus dello stesso, devono perseguire in via esclusiva gli interessi e le esigenze della comunità di cui sono espressione (che nel caso che ci riguarda è quella del Comune di Reggio Emilia).
Ciò comporta che, se anche i confini territoriali dell’Ente locale che l'ha istituita non sono un limite invalicabile per l’azienda speciale (Reggio Emilia dista una cinquantina di chilometri da Vignola), comunque il superamento dell’ambito territoriale di riferimento va giustificato sulla base di uno stretto collegamento dell’operazione esterna con gli interessi e le esigenze della comunità di cui si è espressione.
Sennonché nel caso concreto secondo il TAR non è dato comprendere quali siano le ricadute positive dell’acquisizione delle farmacie privatizzate dal Comune di Vignola per i cittadini di Reggio Emilia (che certamente non percorrerebbero cinquanta chilometri circa per andarsi ad approvvigionare di farmaci a Vignola), né è dato comprendere quali servizi potrebbero ottenere i cittadini reggiani a Vignola che non siano disponibili a Reggio Emilia, ovvero quali vantaggi economici in termini di risparmio sul costo dei medicinali.
Ne discende che l'acquisizione delle titolarità delle due farmacie poste a gara dal Comune di Vignola fuoriesce dall’oggetto statutario, “teleologicamente inteso”, dell'azienda speciale ricorrente.
Per quanto concerne il merito, poi, il TAR giudica manifestamente infondati i motivi di ricorso.
A tal fine rammenta che:
- l'art. 9 comma 1 della l. n. 475/1968 stabilisce che le farmacie di cui sono titolari i Comuni possono essere gestite in economia, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di consorzi con altri Comuni, a mezzo di società di capitali costituite tra il Comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il Comune abbia la titolarità, mentre
l'art. 7 comma 1 della l. n. 362/1991 stabilisce che delle farmacie private possono essere titolari le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.
Da tale normativa, allora, si evince che:
- le aziende speciali non possono essere titolari di farmacie comunali, ma possono solamente curarne la gestione visto che le la titolarità delle farmacie comunali è e resta del Comune che opera mediante lo strumento delle aziende speciali;
- le aziende speciali non possono essere titolari nemmeno di farmacie private, sia perché esse non rientrano nelle categorie indicate dall’articolo 7 comma 1 della l. n. 362/1991, sia perché opinando diversamente verrebbe meno l’equilibrio tra farmacie pubbliche e farmacie private che costituisce uno dei capisaldi del sistema nazionale ed unionale.
Secondo il TAR, infatti, l'indicazione effettuata dall'art. 7 comma 1 deve considerarsi esaustiva e tassativa.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Bologna/sentenza del 30 gennaio 2026
Le aziende speciali ex art. 114 d. lgs. n. 267/2000 non possono essere titolari di farmacie e quindi partecipare a gare con cui è ceduta la titolarità di farmacie comunali
La normativa vigente non consente alle aziende speciali di cui all'art. 114 del d. lgs. n. 267/2000 di diventare titolari di farmacie private o comunali, sicché correttamente il Comune che avvia una procedura per la cessione della titolarità delle farmacie comunali non ammette alla gara l'azienda speciale
Massima
Farmacia – farmacia comunale – gara per la privatizzazione – esclusione delle aziende speciali ex art. 114 d. lgs. n. 267/2000 – art. 7 comma 1 l. n. 362/1991 – art. 9 comma 1 l. n. 475/1968 – impossibilità per l'azienda speciale di divenire titolare di farmacia - legittimità
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo della sentenza, previa registrazione gratuita
L'Azienda speciale del Comune di Reggio Emilia, essendo stata esclusa dal novero dei partecipanti alla gara indetta dal Comune di Vignola per la privatizzazione delle due farmacie comunali, impugna la lex specialis e gli atti di esclusione ed aggiudicazione, ma il TAR respinge il ricorso sia perché ravvisa il difetto di legittimazione a ricorrere, sia per la manifesta infondatezza.
Per quanto concerne il difetto di legittimazione a ricorrere il Collegio indica che le aziende speciali ex artt. 113 bis e 114 del d. lgs. n. 267/2000 essendo enti strumentali del Comune che le istituisce ed agendo quindi come longa manus dello stesso, devono perseguire in via esclusiva gli interessi e le esigenze della comunità di cui sono espressione (che nel caso che ci riguarda è quella del Comune di Reggio Emilia).
Ciò comporta che, se anche i confini territoriali dell’Ente locale che l'ha istituita non sono un limite invalicabile per l’azienda speciale (Reggio Emilia dista una cinquantina di chilometri da Vignola), comunque il superamento dell’ambito territoriale di riferimento va giustificato sulla base di uno stretto collegamento dell’operazione esterna con gli interessi e le esigenze della comunità di cui si è espressione.
Sennonché nel caso concreto secondo il TAR non è dato comprendere quali siano le ricadute positive dell’acquisizione delle farmacie privatizzate dal Comune di Vignola per i cittadini di Reggio Emilia (che certamente non percorrerebbero cinquanta chilometri circa per andarsi ad approvvigionare di farmaci a Vignola), né è dato comprendere quali servizi potrebbero ottenere i cittadini reggiani a Vignola che non siano disponibili a Reggio Emilia, ovvero quali vantaggi economici in termini di risparmio sul costo dei medicinali.
Ne discende che l'acquisizione delle titolarità delle due farmacie poste a gara dal Comune di Vignola fuoriesce dall’oggetto statutario, “teleologicamente inteso”, dell'azienda speciale ricorrente.
Per quanto concerne il merito, poi, il TAR giudica manifestamente infondati i motivi di ricorso.
A tal fine rammenta che:
- l'art. 9 comma 1 della l. n. 475/1968 stabilisce che le farmacie di cui sono titolari i Comuni possono essere gestite in economia, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di consorzi con altri Comuni, a mezzo di società di capitali costituite tra il Comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il Comune abbia la titolarità, mentre
l'art. 7 comma 1 della l. n. 362/1991 stabilisce che delle farmacie private possono essere titolari le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.
Da tale normativa, allora, si evince che:
- le aziende speciali non possono essere titolari di farmacie comunali, ma possono solamente curarne la gestione visto che le la titolarità delle farmacie comunali è e resta del Comune che opera mediante lo strumento delle aziende speciali;
- le aziende speciali non possono essere titolari nemmeno di farmacie private, sia perché esse non rientrano nelle categorie indicate dall’articolo 7 comma 1 della l. n. 362/1991, sia perché opinando diversamente verrebbe meno l’equilibrio tra farmacie pubbliche e farmacie private che costituisce uno dei capisaldi del sistema nazionale ed unionale.
Secondo il TAR, infatti, l'indicazione effettuata dall'art. 7 comma 1 deve considerarsi esaustiva e tassativa.
Normativa
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.