Stalli per il parcheggio clienti dinanzi alle farmacie: vanno istituiti se non vi sono prevalenti motivi di interesse pubblico contrari, la farmacia garantisce la salute pubblica
Anche se i parcheggi riservati ai clienti della farmacia non rientrano tra le tipologie di sosta espressamente menzionate all'art. 7 comma 1 lett. d) del Codice della Strada, comunque i Comuni, disponendo del potere generale di cui all'art. 7 comma 1 lett. e), non possono negare la loro istituzione a meno che non vi siano superiori motivi di interesse pubblico contrari, attesa la funzione di tutela della salute pubblica svolta dalla farmacia
Massima
Farmacia – istanza per uno stallo parcheggio clienti – possibilità di diniego soltanto per superiori motivi di interesse pubblico – mancata ponderazione – illegittimità
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo della sentenza, previa registrazione gratuita
La giurisprudenza amministrativa per la prima volta riconosce con sentenza l'obbligo, in capo ai Comuni, di istituire stalli di sosta per i clienti dinanzi alle farmacie, a meno che non vi siano prevalenti interessi pubblici contrastanti.
Dopo l'ordinanza dell'11 aprile 2025 del TAR Roma (vedi commento in questa rivista), che aveva sospeso l'efficacia di un diniego comunale, intimando al Comune di adoperarsi per garantire una soluzione concreta riguardo all'istanza di stalli per carico e scarico merci e sosta disabili, e l'ancor più recente ordinanza del TAR Potenza del 22 ottobre 2025 (vedi in questa rivista), che aveva altresì sospeso un diniego comunale di uno stallo per sosta breve a favore dei clienti perché adottato senza consentire al titolare di farmacia il proprio contributo partecipativo, interviene questa sentenza del TAR Catania, che annulla il diniego comunale.
Al titolare di farmacia che chiede l'istituzione di uno stallo riservato ai clienti della propria farmacia, il Comune oppone un diniego “in quanto le riserve di sosta sono disciplinate esclusivamente dall'art. 7 del CdS (codice della Strada, n.d.r.) che prescrive, al comma 1, lettera d, “riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stanziamento ai capilinea”; secondo il Comune, quindi, tra le tipologie indicate dall'art. 7 comma 1 lett. d) non rientrerebbero gli stalli per la sosta dei clienti delle farmacie, e ciò sarebbe corroborato anche da un parere risalente al 13 dicembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo cui “non si possono riservare aree di sosta esclusive dei cittadini che si apprestano ad acquistare farmaci in quanto le riserve di sosta sono esclusivamente quelle indicate dall'art. 7, comma 1, lettera d), del Codice della Strada. Non sono previste ulteriori categorie per le quali è possibile riservare stalli di sosta”.
Il Comune peraltro riporta nel proprio atto di diniego che nei pressi della farmacia vi è già un'area di sosta regolamentata ad orario (15 minuti) a generica disposizione degli utenti.
Il TAR Catania ritiene però errata la tesi dell'Amministrazione ed accoglie il ricorso del farmacista, condannando alle spese in maniera tutt'altro che simbolica il Comune.
In primo luogo, per quanto concerne il Codice della Strada, richiamato dall'Amministrazione, la sentenza certifica che i Comuni dispongono del potere generale, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. e) di individuare le aree in cui è autorizzato il parcheggio dei veicoli destinato alla sosta, che può essere o meno regolamentata.
Altra fattispecie, invece, è quella dell'art. 7 comma 1 lett. d) indicata nel proprio atto di diniego dal Comune: in questo caso il Comune dispone del potere speciale di riservare aree di sosta ad alcune categorie (tra le quali non vi sono le farmacie).
Se anche il Comune non può individuare a favore delle farmacie aree di sosta in ragione dei poteri speciali ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. d), comunque può individuare tali aree di sosta in ragione del potere generale ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. e).
A tal proposito il TAR indica che nessuna delle due disposizioni ha portata escludente nei confronti dell'altra, perché trattasi di poteri differenti: “Ogni Comune, pertanto, può individuare spazi di sosta temporanea per le (limitate) categorie di veicoli indicate dall’art. 7, comma 1, lett. d), ma allo stesso tempo dispone del potere generale di individuare aree adibite a parcheggio, potenzialmente riservate alla sosta di tutti i veicoli, senza distinzione, regolamentandone o meno l’accesso”.
É proprio in virtù del potere generale di cui all'art. 7 comma 1 lett. e), ovvero di cui all'art. 6 comma 4 del Codice della Strada, che i Comuni concedono ordinariamente (o possono concedere) stalli di sosta per i parcheggi dei clienti delle farmacie, in virtù del fatto che queste ultime sono presidio che tutela la salute pubblica, sicché la possibilità di parcheggio per gli utenti garantisce il miglior espletamento del servizio pubblico che esse svolgono nel pubblico interesse.
Proprio al concetto di pubblico interesse si aggancia un passaggio motivazionale della sentenza: nel denegare l'istituzione dello stallo a favore della farmacia, facendo riferimento anche all'esistenza di uno stallo con disco orario genericamente a favore di tutti gli utenti situato nei pressi della farmacia, il Comune non ha esplicitato quali sono i motivi di interesse pubblico superiori che lo hanno indotto a ritenere di non accogliere l'istanza del titolare della farmacia.
Secondo il TAR nel provvedimento impugnato non solo manca il riferimento a quale prevalente interesse pubblico ha fatto ritenere ritenere recessiva l’esigenza manifestata dal farmacista (che svolge un servizio garante della tutela della salute), ma non risulta proprio che sia stata svolta dal Comune tale valutazione comparativa.
Questo è il passaggio argomentativo più rilevante della sentenza. Sarebbe infatti fuorviante ritenere in gioco gli interessi economico commerciali del titolare di farmacia: la funzione di uno stallo sosta per i clienti è invece nella maggior accessibilità all'assistenza farmaceutica a favore degli stessi.
Nel rilevare dunque la violazione dell'art. art. 7, comma 1, lett. e) del Codice della Strada e nel ritenere affetto da difetto di motivazione l'atto di diniego, la sentenza indica anche che il parere del Ministero dei trasporti del dicembre 2011 “costituisce un atto consultivo privo di cogenza normativa e, in ogni caso, subordinato, sul piano gerarchico, alla disciplina legislativa di rango primario, da interpretarsi nel senso sopra delineato dal Collegio”.
In secondo luogo il TAR giudica illegittimo il diniego sotto diverso profilo.
L'ulteriore motivazione del Comune, secondo cui “Non risulta a quest’ufficio che siano mai stati intrapresi provvedimenti di circolazione per la riserva di detta tipologia di sosta”, risulta smentita in punto di fatto, visto che il titolare della farmacia ricorrente dimostra con una perizia giurata che alcune farmacie operative nel Comune dispongono di uno stallo per la sosta dei clienti.
La sentenza annulla l'atto impugnato, quindi, anche perché viziato non soltanto dal difetto di istruttoria, ma anche dal travisamento dei fatti (oltre che dalla disparità di trattamento, aggiungeremmo noi).
Questo profilo della disparità di trattamento è rilevante: se il Comune ha già istituito a favore di altre farmacie uno stallo per sosta clienti, a maggior ragione in caso di diniego deve motivare quali sono i motivi di interesse pubblico superiori che non ne consentono l'istituzione.
In terzo luogo l'atto impugnato viene annullato anche perché non è stato consentito al farmacista di fornire il proprio contributo partecipativo ex art. 10 della l. n. 241/1990 (su tale profilo vedi la sopra richiamata ordinanza del TAR Potenza del 22 ottobre 2025). La sentenza indica che siccome il provvedimento in esame non ha natura vincolata, sono state lese non soltanto le suddette garanzie partecipative poste a presidio del diritto al contraddittorio procedimentale in capo ai privati, ma risulta violato pure l'art. 10-bis della l. n. 241/1990,che impone alla p.A. di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell'istanza proposta.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Catania/sentenza del 19 dicembre 2025
Stalli per il parcheggio clienti dinanzi alle farmacie: vanno istituiti se non vi sono prevalenti motivi di interesse pubblico contrari, la farmacia garantisce la salute pubblica
Anche se i parcheggi riservati ai clienti della farmacia non rientrano tra le tipologie di sosta espressamente menzionate all'art. 7 comma 1 lett. d) del Codice della Strada, comunque i Comuni, disponendo del potere generale di cui all'art. 7 comma 1 lett. e), non possono negare la loro istituzione a meno che non vi siano superiori motivi di interesse pubblico contrari, attesa la funzione di tutela della salute pubblica svolta dalla farmacia
Massima
Farmacia – istanza per uno stallo parcheggio clienti – possibilità di diniego soltanto per superiori motivi di interesse pubblico – mancata ponderazione – illegittimità
Il commento della sentenza è disponibile anche sul canale Youtube di Diritto del Farmaco
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La giurisprudenza amministrativa per la prima volta riconosce con sentenza l'obbligo, in capo ai Comuni, di istituire stalli di sosta per i clienti dinanzi alle farmacie, a meno che non vi siano prevalenti interessi pubblici contrastanti.
Dopo l'ordinanza dell'11 aprile 2025 del TAR Roma (vedi commento in questa rivista), che aveva sospeso l'efficacia di un diniego comunale, intimando al Comune di adoperarsi per garantire una soluzione concreta riguardo all'istanza di stalli per carico e scarico merci e sosta disabili, e l'ancor più recente ordinanza del TAR Potenza del 22 ottobre 2025 (vedi in questa rivista), che aveva altresì sospeso un diniego comunale di uno stallo per sosta breve a favore dei clienti perché adottato senza consentire al titolare di farmacia il proprio contributo partecipativo, interviene questa sentenza del TAR Catania, che annulla il diniego comunale.
Al titolare di farmacia che chiede l'istituzione di uno stallo riservato ai clienti della propria farmacia, il Comune oppone un diniego “in quanto le riserve di sosta sono disciplinate esclusivamente dall'art. 7 del CdS (codice della Strada, n.d.r.) che prescrive, al comma 1, lettera d, “riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stanziamento ai capilinea”; secondo il Comune, quindi, tra le tipologie indicate dall'art. 7 comma 1 lett. d) non rientrerebbero gli stalli per la sosta dei clienti delle farmacie, e ciò sarebbe corroborato anche da un parere risalente al 13 dicembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo cui “non si possono riservare aree di sosta esclusive dei cittadini che si apprestano ad acquistare farmaci in quanto le riserve di sosta sono esclusivamente quelle indicate dall'art. 7, comma 1, lettera d), del Codice della Strada. Non sono previste ulteriori categorie per le quali è possibile riservare stalli di sosta”.
Il Comune peraltro riporta nel proprio atto di diniego che nei pressi della farmacia vi è già un'area di sosta regolamentata ad orario (15 minuti) a generica disposizione degli utenti.
Il TAR Catania ritiene però errata la tesi dell'Amministrazione ed accoglie il ricorso del farmacista, condannando alle spese in maniera tutt'altro che simbolica il Comune.
In primo luogo, per quanto concerne il Codice della Strada, richiamato dall'Amministrazione, la sentenza certifica che i Comuni dispongono del potere generale, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. e) di individuare le aree in cui è autorizzato il parcheggio dei veicoli destinato alla sosta, che può essere o meno regolamentata.
Altra fattispecie, invece, è quella dell'art. 7 comma 1 lett. d) indicata nel proprio atto di diniego dal Comune: in questo caso il Comune dispone del potere speciale di riservare aree di sosta ad alcune categorie (tra le quali non vi sono le farmacie).
Se anche il Comune non può individuare a favore delle farmacie aree di sosta in ragione dei poteri speciali ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. d), comunque può individuare tali aree di sosta in ragione del potere generale ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. e).
A tal proposito il TAR indica che nessuna delle due disposizioni ha portata escludente nei confronti dell'altra, perché trattasi di poteri differenti: “Ogni Comune, pertanto, può individuare spazi di sosta temporanea per le (limitate) categorie di veicoli indicate dall’art. 7, comma 1, lett. d), ma allo stesso tempo dispone del potere generale di individuare aree adibite a parcheggio, potenzialmente riservate alla sosta di tutti i veicoli, senza distinzione, regolamentandone o meno l’accesso”.
É proprio in virtù del potere generale di cui all'art. 7 comma 1 lett. e), ovvero di cui all'art. 6 comma 4 del Codice della Strada, che i Comuni concedono ordinariamente (o possono concedere) stalli di sosta per i parcheggi dei clienti delle farmacie, in virtù del fatto che queste ultime sono presidio che tutela la salute pubblica, sicché la possibilità di parcheggio per gli utenti garantisce il miglior espletamento del servizio pubblico che esse svolgono nel pubblico interesse.
Proprio al concetto di pubblico interesse si aggancia un passaggio motivazionale della sentenza: nel denegare l'istituzione dello stallo a favore della farmacia, facendo riferimento anche all'esistenza di uno stallo con disco orario genericamente a favore di tutti gli utenti situato nei pressi della farmacia, il Comune non ha esplicitato quali sono i motivi di interesse pubblico superiori che lo hanno indotto a ritenere di non accogliere l'istanza del titolare della farmacia.
Secondo il TAR nel provvedimento impugnato non solo manca il riferimento a quale prevalente interesse pubblico ha fatto ritenere ritenere recessiva l’esigenza manifestata dal farmacista (che svolge un servizio garante della tutela della salute), ma non risulta proprio che sia stata svolta dal Comune tale valutazione comparativa.
Questo è il passaggio argomentativo più rilevante della sentenza. Sarebbe infatti fuorviante ritenere in gioco gli interessi economico commerciali del titolare di farmacia: la funzione di uno stallo sosta per i clienti è invece nella maggior accessibilità all'assistenza farmaceutica a favore degli stessi.
Nel rilevare dunque la violazione dell'art. art. 7, comma 1, lett. e) del Codice della Strada e nel ritenere affetto da difetto di motivazione l'atto di diniego, la sentenza indica anche che il parere del Ministero dei trasporti del dicembre 2011 “costituisce un atto consultivo privo di cogenza normativa e, in ogni caso, subordinato, sul piano gerarchico, alla disciplina legislativa di rango primario, da interpretarsi nel senso sopra delineato dal Collegio”.
In secondo luogo il TAR giudica illegittimo il diniego sotto diverso profilo.
L'ulteriore motivazione del Comune, secondo cui “Non risulta a quest’ufficio che siano mai stati intrapresi provvedimenti di circolazione per la riserva di detta tipologia di sosta”, risulta smentita in punto di fatto, visto che il titolare della farmacia ricorrente dimostra con una perizia giurata che alcune farmacie operative nel Comune dispongono di uno stallo per la sosta dei clienti.
La sentenza annulla l'atto impugnato, quindi, anche perché viziato non soltanto dal difetto di istruttoria, ma anche dal travisamento dei fatti (oltre che dalla disparità di trattamento, aggiungeremmo noi).
Questo profilo della disparità di trattamento è rilevante: se il Comune ha già istituito a favore di altre farmacie uno stallo per sosta clienti, a maggior ragione in caso di diniego deve motivare quali sono i motivi di interesse pubblico superiori che non ne consentono l'istituzione.
In terzo luogo l'atto impugnato viene annullato anche perché non è stato consentito al farmacista di fornire il proprio contributo partecipativo ex art. 10 della l. n. 241/1990 (su tale profilo vedi la sopra richiamata ordinanza del TAR Potenza del 22 ottobre 2025). La sentenza indica che siccome il provvedimento in esame non ha natura vincolata, sono state lese non soltanto le suddette garanzie partecipative poste a presidio del diritto al contraddittorio procedimentale in capo ai privati, ma risulta violato pure l'art. 10-bis della l. n. 241/1990,che impone alla p.A. di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell'istanza proposta.
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