Trasferimento della farmacia al di fuori della sede per sopravvenuta inidoneità dei locali: illegittima l’autorizzazione rilasciata senza un’istruttoria rigorosa
L'Amministrazione non può rilasciare un'autorizzazione al trasferimento della farmacia per inidoneità dei locali, limitandosi a prendere atto della relazione dell'istante, senza effettuare sopralluoghi per verificare l’effettivo stato dei locali e senza richiedere un approfondito parere tecnico ad altra pubblica amministrazione dotata delle competenze necessarie
Massima
Farmacia - trasferimento fuori dalla sede - sopravvenuta inidoneità dei locali - rilascio autorizzazione - presa d'atto della perizia di parte - mancanza di verifiche autonome - difetto di istruttoria - illegittimità
Con una recente pronuncia il TAR Napoli torna ad occuparsi del trasferimento della farmacia al di fuori della sede, ribadendo un principio che negli ultimi anni sta assumendo carattere sempre più centrale nella giurisprudenza amministrativa: l’Amministrazione non può limitarsi a recepire le allegazioni della farmacia richiedente, ma deve svolgere una verifica istruttoria effettiva, autonoma e imparziale.
Nel caso esaminato dal Collegio, una farmacia aveva ottenuto dalla Regione Campania l’autorizzazione al trasferimento dei locali al di fuori della sede di pertinenza, ai sensi dell’art. 22 comma 4 della l.reg. Campania n. 13/1985, disposizione che consente il trasferimento “nelle immediate adiacenze” della sede solo in presenza di “comprovati eccezionali motivi”.
L’autorizzazione regionale era stata rilasciata sulla base di una relazione tecnica asseverata prodotta dalla farmacia interessata, relativa all'asserita inidoneità dei locali già utilizzati, nonché di una ricerca immobiliare svolta tramite agenzia privata, dalla quale sarebbe emersa l’assenza di immobili idonei nella zona di competenza.
Secondo il TAR, tuttavia, tale istruttoria non può ritenersi sufficiente.
Il Collegio sottolinea infatti che la Regione si è sostanzialmente limitata a recepire la documentazione proveniente dalla parte privata, senza effettuare sopralluoghi autonomi, senza acquisire approfondimenti tecnici imparziali e senza verificare concretamente se le criticità riscontrate nei locali originari fossero realmente tali da impedire la prosecuzione dell’attività ovvero potessero essere eliminate mediante interventi manutentivi.
Particolarmente significativo è il passaggio in cui il TAR osserva che persino la nota successivamente resa dall’ASL (nella quale si faceva riferimento a possibili rischi igienico-sanitari derivanti dal deterioramento dei locali) non fosse idonea a colmare il deficit istruttorio, sia perché successiva al provvedimento autorizzatorio, sia perché formulata in termini eventuali e ipotetici.
La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai piuttosto definito.
La sentenza richiama espressamente i principi desumibili dall'istituto della riperimetrazione per mancanza dei locali e, quindi, la sentenza del medesimo TAR Napoli del 22 luglio 2025 (vedi commento), in cui era già stato affermato che il Comune non può limitarsi a prendere atto delle dichiarazioni della farmacia interessata circa l’asserita irreperibilità di locali nella zona assegnata, ma deve compiere un accertamento autonomo, eventualmente anche mediante sopralluoghi o ulteriori approfondimenti istruttori.
Nello stesso solco si colloca anche TAR Napoli, 17 novembre 2025 (vedi commento), secondo cui l’Amministrazione deve preventivamente verificare l’effettiva assenza di locali idonei nella sede originaria, non essendo sufficiente il mero richiamo alle allegazioni della farmacia richiedente. In quel caso il TAR aveva valorizzato persino gli annunci immobiliari prodotti dalla farmacia concorrente come principio di prova dell’esistenza di locali disponibili, censurando il difetto di istruttoria dell’ente locale.
Interessante, al riguardo, è la sentenza del TAR Catania del 3 gennaio 2025 (vedi commento).
In quella fattispecie, invece, il Collegio aveva ritenuto adeguata l’istruttoria svolta dal Commissario ad acta, evidenziando come la farmacia interessata avesse prodotto una perizia giurata dettagliata, documentazione sulle caratteristiche tecniche richieste ai locali da adibire a farmacia, nonché dichiarazioni di agenzie immobiliari incaricate della ricerca di immobili idonei. A ciò si aggiungeva l’acquisizione di specifici pareri tecnici da parte degli uffici comunali competenti.
Proprio il raffronto tra tali decisioni consente di cogliere il principio che sembra ormai emergere con chiarezza: il trasferimento al di fuori della sede assegnata per inidoneità dei locali, ovvero la riperimetrazione per mancanza locali, costituiscono una deroga all’assetto pianificatorio già delineato dalla pianta organica e, proprio per questo, richiedono un’istruttoria concreta, verificabile e non meramente adesiva rispetto alle allegazioni del privato.
La giurisprudenza amministrativa sembra dunque orientata ad esigere che l’Amministrazione eserciti un effettivo ruolo di verifica tecnica e imparziale, coerente con la funzione pubblicistica della pianificazione farmaceutica e con l’esigenza di preservare l’equilibrio distributivo del servizio sul territorio.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 18 maggio 2026
Trasferimento della farmacia al di fuori della sede per sopravvenuta inidoneità dei locali: illegittima l’autorizzazione rilasciata senza un’istruttoria rigorosa
L'Amministrazione non può rilasciare un'autorizzazione al trasferimento della farmacia per inidoneità dei locali, limitandosi a prendere atto della relazione dell'istante, senza effettuare sopralluoghi per verificare l’effettivo stato dei locali e senza richiedere un approfondito parere tecnico ad altra pubblica amministrazione dotata delle competenze necessarie
Massima
Farmacia - trasferimento fuori dalla sede - sopravvenuta inidoneità dei locali - rilascio autorizzazione - presa d'atto della perizia di parte - mancanza di verifiche autonome - difetto di istruttoria - illegittimità
Con una recente pronuncia il TAR Napoli torna ad occuparsi del trasferimento della farmacia al di fuori della sede, ribadendo un principio che negli ultimi anni sta assumendo carattere sempre più centrale nella giurisprudenza amministrativa: l’Amministrazione non può limitarsi a recepire le allegazioni della farmacia richiedente, ma deve svolgere una verifica istruttoria effettiva, autonoma e imparziale.
Nel caso esaminato dal Collegio, una farmacia aveva ottenuto dalla Regione Campania l’autorizzazione al trasferimento dei locali al di fuori della sede di pertinenza, ai sensi dell’art. 22 comma 4 della l.reg. Campania n. 13/1985, disposizione che consente il trasferimento “nelle immediate adiacenze” della sede solo in presenza di “comprovati eccezionali motivi”.
L’autorizzazione regionale era stata rilasciata sulla base di una relazione tecnica asseverata prodotta dalla farmacia interessata, relativa all'asserita inidoneità dei locali già utilizzati, nonché di una ricerca immobiliare svolta tramite agenzia privata, dalla quale sarebbe emersa l’assenza di immobili idonei nella zona di competenza.
Secondo il TAR, tuttavia, tale istruttoria non può ritenersi sufficiente.
Il Collegio sottolinea infatti che la Regione si è sostanzialmente limitata a recepire la documentazione proveniente dalla parte privata, senza effettuare sopralluoghi autonomi, senza acquisire approfondimenti tecnici imparziali e senza verificare concretamente se le criticità riscontrate nei locali originari fossero realmente tali da impedire la prosecuzione dell’attività ovvero potessero essere eliminate mediante interventi manutentivi.
Particolarmente significativo è il passaggio in cui il TAR osserva che persino la nota successivamente resa dall’ASL (nella quale si faceva riferimento a possibili rischi igienico-sanitari derivanti dal deterioramento dei locali) non fosse idonea a colmare il deficit istruttorio, sia perché successiva al provvedimento autorizzatorio, sia perché formulata in termini eventuali e ipotetici.
La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai piuttosto definito.
La sentenza richiama espressamente i principi desumibili dall'istituto della riperimetrazione per mancanza dei locali e, quindi, la sentenza del medesimo TAR Napoli del 22 luglio 2025 (vedi commento), in cui era già stato affermato che il Comune non può limitarsi a prendere atto delle dichiarazioni della farmacia interessata circa l’asserita irreperibilità di locali nella zona assegnata, ma deve compiere un accertamento autonomo, eventualmente anche mediante sopralluoghi o ulteriori approfondimenti istruttori.
Nello stesso solco si colloca anche TAR Napoli, 17 novembre 2025 (vedi commento), secondo cui l’Amministrazione deve preventivamente verificare l’effettiva assenza di locali idonei nella sede originaria, non essendo sufficiente il mero richiamo alle allegazioni della farmacia richiedente. In quel caso il TAR aveva valorizzato persino gli annunci immobiliari prodotti dalla farmacia concorrente come principio di prova dell’esistenza di locali disponibili, censurando il difetto di istruttoria dell’ente locale.
Interessante, al riguardo, è la sentenza del TAR Catania del 3 gennaio 2025 (vedi commento).
In quella fattispecie, invece, il Collegio aveva ritenuto adeguata l’istruttoria svolta dal Commissario ad acta, evidenziando come la farmacia interessata avesse prodotto una perizia giurata dettagliata, documentazione sulle caratteristiche tecniche richieste ai locali da adibire a farmacia, nonché dichiarazioni di agenzie immobiliari incaricate della ricerca di immobili idonei. A ciò si aggiungeva l’acquisizione di specifici pareri tecnici da parte degli uffici comunali competenti.
Proprio il raffronto tra tali decisioni consente di cogliere il principio che sembra ormai emergere con chiarezza: il trasferimento al di fuori della sede assegnata per inidoneità dei locali, ovvero la riperimetrazione per mancanza locali, costituiscono una deroga all’assetto pianificatorio già delineato dalla pianta organica e, proprio per questo, richiedono un’istruttoria concreta, verificabile e non meramente adesiva rispetto alle allegazioni del privato.
La giurisprudenza amministrativa sembra dunque orientata ad esigere che l’Amministrazione eserciti un effettivo ruolo di verifica tecnica e imparziale, coerente con la funzione pubblicistica della pianificazione farmaceutica e con l’esigenza di preservare l’equilibrio distributivo del servizio sul territorio.
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