Adesione della Regione Basilicata alla convenzione tra la S.C.R. Piemonte e l'appaltatrice ed estensione alla Regione Basilicata dei massimali di gara: respinta la sospensiva
Il TAR Torino respinge l'istanza di sospensiva dell'atto con cui la Società di Committenza della Regione Piemonte comunica all'azienda aggiudicataria di un appalto l'estensione alla Regione Basilicata dei massimali della gara indetta dalla medesima SCR: non vi è periculum in mora
Massima
Medicinali – appalto bandito dalla Società di Committenza Regionale del Piemonte – estensione dei massimali alla Regione Basilicata – convenzione – ricorso dell'azienda aggiudicataria dell'appalto – istanza cautelare – difetto del periculum in mora – reiezione dell'istanza
La Società di Committenza della Regione Piemonte bandisce ed aggiudica ad un'azienda una gara per la fornitura di farmaci; anche la regione Basilicata aveva bandito una gara avente lo stesso oggetto, aggiudicandola alla medesima azienda ma il prezzo di aggiudicazione, in questo caso, era stato più alto.
Mediante un accordo con la SCR Piemonte, la regione Basilicata aderisce alla convenzione tra la SCR e l'azienda aggiudicataria, sicchè la SCR comunica all'aggiudicataria l'estensione alla Regione Basilicata dei massimali della gara: in tal modo si rende possibile l'acquisto, da parte delle strutture sanitarie lucane, di farmaci al prezzo più basso oggetto della Convenzione con SCR Piemonte rispetto a quello più alto risultato all'esito stipulato a seguito della gara indetta in proprio dalla Regione Basilicata per i medesimi medicinali.
L'azienda aggiudicataria di entrambe le gare impugna allora gli accordi intervenuti tra SCR Piemonte e Regione Basilicata e, di conseguenza, l'estensione a quest'ultima dei massimali relativi alla gara indetta ed aggiudicata dalla prima, chiedendo la sospensione dell'efficacia dei detti atti.
Il TAR respinge l'istanza cautelare rilevando il difetto del periculum in mora giacché il danno lamentato dall'azienda è di natura eminentemente economica giacché corrisponde al differenziale dei prezzi risultanti dalle due diverse gare: com'è noto un danno meramente economico è suscettibile di ipotetica tutela risarcitoria quindi, ai fini del decidere l'istanza cautelare, il TAR ritiene comunque “assorbente” la mancanza del danno grave ed irreparabile.
Nell'ordinanza, peraltro, il TAR segnala che dalla documentazione depositata emerge che “tale ipotetico danno” parrebbe smentito o comunque attenuato dal fatto che, nelle more del giudizio, le forniture a favore delle strutture lucane sarebbero state avviate sulla base della gara autonomamente indetta dalla Regione Basilicata.
La questione comunque avrà presto una definizione perché il TAR ha fissato a breve l'udienza di merito.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Torino/ordinanza dell'11 settembre 2025
Adesione della Regione Basilicata alla convenzione tra la S.C.R. Piemonte e l'appaltatrice ed estensione alla Regione Basilicata dei massimali di gara: respinta la sospensiva
Il TAR Torino respinge l'istanza di sospensiva dell'atto con cui la Società di Committenza della Regione Piemonte comunica all'azienda aggiudicataria di un appalto l'estensione alla Regione Basilicata dei massimali della gara indetta dalla medesima SCR: non vi è periculum in mora
Massima
Medicinali – appalto bandito dalla Società di Committenza Regionale del Piemonte – estensione dei massimali alla Regione Basilicata – convenzione – ricorso dell'azienda aggiudicataria dell'appalto – istanza cautelare – difetto del periculum in mora – reiezione dell'istanza
La Società di Committenza della Regione Piemonte bandisce ed aggiudica ad un'azienda una gara per la fornitura di farmaci; anche la regione Basilicata aveva bandito una gara avente lo stesso oggetto, aggiudicandola alla medesima azienda ma il prezzo di aggiudicazione, in questo caso, era stato più alto.
Mediante un accordo con la SCR Piemonte, la regione Basilicata aderisce alla convenzione tra la SCR e l'azienda aggiudicataria, sicchè la SCR comunica all'aggiudicataria l'estensione alla Regione Basilicata dei massimali della gara: in tal modo si rende possibile l'acquisto, da parte delle strutture sanitarie lucane, di farmaci al prezzo più basso oggetto della Convenzione con SCR Piemonte rispetto a quello più alto risultato all'esito stipulato a seguito della gara indetta in proprio dalla Regione Basilicata per i medesimi medicinali.
L'azienda aggiudicataria di entrambe le gare impugna allora gli accordi intervenuti tra SCR Piemonte e Regione Basilicata e, di conseguenza, l'estensione a quest'ultima dei massimali relativi alla gara indetta ed aggiudicata dalla prima, chiedendo la sospensione dell'efficacia dei detti atti.
Il TAR respinge l'istanza cautelare rilevando il difetto del periculum in mora giacché il danno lamentato dall'azienda è di natura eminentemente economica giacché corrisponde al differenziale dei prezzi risultanti dalle due diverse gare: com'è noto un danno meramente economico è suscettibile di ipotetica tutela risarcitoria quindi, ai fini del decidere l'istanza cautelare, il TAR ritiene comunque “assorbente” la mancanza del danno grave ed irreparabile.
Nell'ordinanza, peraltro, il TAR segnala che dalla documentazione depositata emerge che “tale ipotetico danno” parrebbe smentito o comunque attenuato dal fatto che, nelle more del giudizio, le forniture a favore delle strutture lucane sarebbero state avviate sulla base della gara autonomamente indetta dalla Regione Basilicata.
La questione comunque avrà presto una definizione perché il TAR ha fissato a breve l'udienza di merito.
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