Venerdì, 16 Maggio 2025
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Il TAR, nel confermare in sede cautelare la decisione comunale di non sopprimere una sede posta a concorso e divenuta soprannumeraria, indica che l'interpretazione letterale dell'art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968 escluderebbe l'obbligatorietà di acquisizione dei pareri di ASL e Ordine dei Farmacisti nei casi in cui non si proceda all'istituzione di nuove sedi farmaceutiche
Il Comune intima al titolare di farmacia l'interruzione con effetto immediato dell'attività di estetista, sulla base di una nota dell'ASP indotta dai NAS, che ritengono l'attività di estetista incompatibile con quella della farmacia, ma i Giudici amministrativi per il momento sospendono gli atti impugnati, ordinando un'istruttoria e fissando un'altra camera di consiglio a breve
Il Consiglio di Stato annulla, sulla base di una relazione istruttoria dell'AIFA, le misure di contenimento della spesa adottate dalla Lombardia nel 2023 ai danni delle prime graduate negli accordi quadro ed a favore dei biosimilari: non risulta provato il risparmio di spesa che la Regione presupponeva di ottenere con gli atti adottati
Va annullata l'istituzione di due sedi farmaceutiche nella stessa zona rurale, avente meno di tremila abitanti, già dotata di farmacia, tenuto conto che le scelte del Comune devono tener in adeguato conto gli interessi commerciali dei farmacisti
Se la lex specialis di una gara per soli titoli, volta ad assegnare una farmacia vacante, comporta un pareggio per l'impossibilità di attribuzione dei punteggi di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.C.M. del 30 Marzo 1994 n. 268, il Comune deve bandire una nuova gara e non invece richiedere ai partecipanti quali ulteriori servizi intendono offrire ai fini dell'aggiudicazione
Il titolare di farmacia di un Comune non è legittimato ad impugnare la pianta organica e comunque le scelte in materia di farmacie del Comune confinante, a meno che non denunci la violazione della distanza minima dei duecento metri
Le società di capitali titolari di farmacie possono partecipare alla gara per la concessione della gestione di farmacie comunali purché vi siano soci non coinvolti nella gestione delle farmacie di cui la loro società è titolare.
Il metodo dei “multipli” nella determinazione del canone concessorio, in base a cui il Comune ha individuato un moltiplicatore pari ad 1,7, è da ritenersi corretto giacché posizionato all'interno del range di riferimento 1,2/1,7
Il TAR Palermo ricostruisce con ammirevole precisione gli ambiti operativi della farmacia dei servizi, stabilendo che non vi è alcuna sovrapponibilità tra le attività da essa erogabili e quelle degli operatori sanitari ricorrenti, però annulla gli atti regionali nella parte in cui prevedono le prestazioni sanitarie nei locali esterni, in quanto per questi ultimi non vi sarebbe copertura normativa, anche se sul punto non è chiaro quale sia l'interesse dei ricorrenti all'annullamento
Non vi sono le condizioni per sospendere in sede cautelare il diniego di autorizzazione all'apertura della farmacia e la decadenza dalla titolarità stabilita dall'Amministrazione nei confronti del titolare vincitore di concorso straordinario che, asserendo non esservi locali disponibili nella propria zona, ne ha individuato uno a distanza di circa un chilometro e mezzo dal perimetro della stessa, molto all'interno della zona del titolare limitrofo
Approfondimenti
E' inammissibile il ricorso proposto in Abruzzo avverso il diniego del Comune al trasferimento della farmacia: competente è la Giunta Regionale
La richiesta di trasferimento della farmacia, in Abruzzo, va formulata alla Regione e non al Comune, sicché è inammissibile per mancata notifica alla Regione il ricorso proposto avverso atti di diniego del Comune, a cui va attribuito mero valore endoprocedimentale