Venerdì, 15 Maggio 2026
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La partecipazione al Consiglio comunale del Sindaco del Comune titolare della farmacia, che riveste anche la carica di presidente del Consorzio Intercomunale incaricato della sua gestione, non integra alcun conflitto d’interessi né impone obblighi di astensione, trattandosi di una coincidenza di ruoli prevista e funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico nella organizzazione del servizio farmaceutico
I Rapporti regionali permettono di analizzare le componenti che determinano le variazioni della spesa, cercando di offrire alle Regioni e alle Province Autonome un quadro utile per orientare le politiche del farmaco e rafforzare l’efficienza dell’assistenza.
La circostanza che l'art. 1 bis della l. n. 475/1968 consenta alla Regione di istituire sedi farmaceutiche “aggiuntive” in stazioni ferroviarie, aeroporti, stazioni marittime e centri commerciali, non preclude ai Comuni la possibilità di istituire sedi con il criterio demografico nelle stesse strutture
Il TAR esclude la configurabilità del silenzio inadempimento da parte di AIFA rispetto a una richiesta tardiva di accesso all’applicativo per l’aggiornamento dei prezzi dei farmaci, ritenuta attività non provvedimentale e in contrasto con i termini perentori stabiliti dalla disciplina di settore
La differenza sensibile di caratteristiche tra due dispositivi medici non comporta l’esclusione dell’offerta dalla gara pubblica, se risulta che un prodotto, pur realizzato con materiali e conformazioni diverse rispetto a quelli indicati nella lex specialis, sia comunque idoneo a soddisfare in modo equivalente le finalità assistenziali previste dalla stazione appaltante, secondo una valutazione sostanziale e non meramente formale della conformità tecnica
La classificazione di un alimento come medicinale o come integratore è rimessa alla valutazione tecnica caso per caso intrapresa in funzione delle caratteristiche e delle condizioni di utilizzo del prodotto
La pronuncia del TAR Palermo mette bene a fuoco la ratio del requisito dei locali idonei, chiarendo che l’“indisponibilità” non va intesa in senso meramente materiale (assenza fisica di immobili), ma soprattutto in senso qualitativo e giuridico, cioè come mancanza di locali effettivamente adeguati all’esercizio farmaceutico.
La delibera n. 533/2026 sostituisce le precedenti delibere n. 494/2019, n. 797/2024 e n. 394/2025
I due Decreti entrano in vigore il 26 aprile 2026
Approfondimenti
In Gazzetta Ufficiale il D.M. Salute relativo all'entrata in vigore dei testi, in inglese e francese, pubblicati nel Suppl. 12.2 della 12ª ed. della Farmacopea europea
I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265