Mercoledì, 26 Novembre 2025
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Il Comune, se nelle more del concorso straordinario ha autorizzato il trasferimento di una farmacia nella sede posta a concorso, ha l'obbligo di procedere ad individuare senza indugio con provvedimento espresso la sede all'interno del proprio territorio da assegnare ai vincitori, impossibilitati ad aprire la farmacia nella sede di cui sono risultati assegnatari.
É condannato alle spese processuali il Comune che, sollecitato dai vincitori, non ha provveduto a concludere il procedimento di individuazione della sede loro spettante attesa l'occupazione della sede posta a concorso, mediante trasferimento, durante lo svolgimento del concorso stesso
Le norme della legge regionale della Campania n. 5/2013 e successive modifiche, relative ai dispensari farmaceutici, vanno comunque interpretate all'interno della cornice delle leggi statali, sicché un dispensario farmaceutico può rimanere funzionante anche se non è stato istituito per i casi tassativamente indicati dall'art. 1 della l. n. 221/1968
Una divisione delle zone che assegni ad ogni farmacia un numero simile di abitanti è illegittima se, in concreto, risulta violato il principio dell'equa distribuzione giacché sulla base della viabilità risulta del tutto astratto e non effettivo il bacino di cittadini assegnato
Il Comune, nel procedimento di revisione della pianta organica farmaceutica, pur essendo tenuto a richiedere ed ASL ed Ordine provinciale dei farmacisti i pareri, vista la loro obbligatorietà, non è tenuto a motivare per quali ragioni le proprie scelte finali sono in discordanza rispetto ai pareri, essendo sufficiente ai fini della legittimità la motivazione del provvedimento finale
Eventuali atti asseriti illegittimi adottati nel corso della procedura per il decentramento non sono impugnabili da titolari di farmacie che non hanno partecipato al procedimento di decentramento.
Il susseguirsi di proroghe per l'apertura della farmacia, rilasciato al titolare che ha ottenuto il decentramento, non è impugnabile da altri farmacisti titolari estranei alla procedura
L'istituzione di una nuova sede farmaceutica deve garantire la migliore assistenza a favore dei cittadini e risponde al principio dell'equa distribuzione sul territorio; è pertanto illegittima l'istituzione di una nuova sede, l'allocazione della stessa nel centro cittadino, a ridosso dell'altra farmacia privata esistente e l'esercizio della prelazione da parte del Comune lasciando servita dal semplice dispensario una frazione rurale dello stesso: in mancanza di adeguata istruttoria e motivazione il tutto risulta finalizzato al mero vantaggio economico per il Comune
La modifica della pianta organica, con ampliamento della zona posta a concorso straordinario per asserita mancanza di locali disponibili da parte degli assegnatari, deve non soltanto essere preceduta da una seria istruttoria comunale volta a verificare la detta mancanza di locali, ma anche accompagnata da un'adeguata motivazione
La modifica dei confini delle zone farmaceutiche va sempre preceduta dalla richiesta di pareri all'ASL ed all'ordine provinciale dei Farmacisti, attesa l'obbligatorietà di tali pareri
La farmacia rurale che dista circa 1.600 metri dalla farmacia urbana più vicina può trasferirsi all'interno della propria zona riducendo la distanza a circa 1.400 metri se, in tal modo, viene migliorata l'assistenza farmaceutica a favore dei cittadini della zona rurale
Il limite della distanza dei tremila metri ex art.104 del R.D. 1265/1934, nel testo novellato dall'art. 2 l. n. 362/1991 si applica alle sole nuove farmacie istituite successivamente all'entrata in vigore della legge, non già a quelle istituite in tempo anteriore
Nel procedimento di trasferimento della farmacia all'interno della propria zona non è prevista l'obbligatorietà della richiesta del parere all'Ordine provinciale dei Farmacisti
L'autorizzazione rilasciata ad una farmacia ad apporre un'insegna luminosa bifacciale su un palo necessita che l'area in cui insiste quel palo sia pubblica: qualora invece il tratto di marciapiede risulti privato, l'atto è illegittimo e va annullato
La rilevata esigenza, da parte dell'ASL, di reperire le ricette entro ventiquattro ore a seguito di richiesta delle forze dell’ordine o del dipartimento del farmaco, nonché di consentire ai suoi funzionari il facile accesso alle dette ricette per le verifiche, non giustifica una prescrizione del disciplinare tecnico che indichi quale condizione di esecuzione del contratto il possesso di locali ubicati all’interno dell’area territoriale dell’ASL
Approfondimenti
L'AIFA pubblica sul proprio portale i report sul monitoraggio dei farmaci biosimilari in Italia, aggiornati a maggio 2025
I report hanno l’obiettivo di fornire informazioni utili agli operatori impegnati nelle attività di monitoraggio e governance della spesa farmaceutica e riguardano, oltre ai trend di consumo, spesa e variabilità regionale, anche i due ulteriori approfondimenti sull’evoluzione dei prezzi nei diversi canali erogativi (convenzionata, distribuzione in nome e per conto, distribuzione diretta)