Concorso straordinario: la morte di un componente dell'associazione dopo la graduatoria definitiva e prima dell'interpello non consente il mantenimento del punteggio originario
Se nel lasso di tempo intercorrente tra l'approvazione della graduatoria del concorso straordinario e l'avvio della fase degli interpelli decede una componente dell'associazione dei professionisti utilmente collocata, non è possibile assegnare la sede farmaceutica alla detta associazione giacché il presupposto logico al possesso dei requisiti è l'esistenza in vita dell'interessato
Massima
Farmacia – concorso straordinario – approvazione della graduatoria definitiva – successivo decesso di una componente dell'associazione utilmente classificata – impossibilità di assegnazione della sede all'associazione per perdita dei requisiti
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR Roma ed, in relazione al concorso straordinario per le sedi farmaceutiche bandito dalla Regione Lazio, stabilisce in via definitiva il principio secondo cui il decesso di un componente dell'associazione utilmente collocata, avvenuto dopo l'approvazione della graduatoria definitiva e prima dell'interpello, priva l'associazione medesima dei requisiti e, quindi, della possibilità di ottenere una sede posta a concorso.
Nel caso all'esame l'associazione utilmente collocata in graduatoria, nella successiva fase dell'interpello risulta assegnataria di una sede farmaceutica; sennonché, all'esito della verifica dei requisiti, la Regione rileva che nel tempo intercorrente tra l'approvazione della graduatoria e l'avvio della fase di interpello è deceduta una componente dell'associazione sicché, in virtù di tanto, ridetermina in diminuzione il punteggio e revoca l'assegnazione della sede già intervenuta.
I componenti dell'associazione propongono appello dopo che il loro ricorso viene rigettato dal TAR Roma (secondo cui il provvedimento di approvazione definitiva della graduatoria non è quello che conclude il procedimento, risultando quest'ultimo, invece, l'atto di accettazione della sede farmaceutica da parte dei vincitori del concorso).
Nell'appello gli associati sostengono che, a causa del notevole lasso di tempo trascorso dall'approvazione della graduatoria (2014) all'assegnazione (2020), essi conservano il diritto ad ottenere l'assegnazione della sede, acquisito a seguito dell'approvazione definitiva della graduatoria, visto che l'atto di assegnazione avrebbe natura vincolata dall'esito della graduatoria definitiva. In subordine secondo gli appellanti dovrebbe essere consentito quantomeno il subentro nell'associazione dell'erede dell'associata deceduta, anche se non farmacista, in applicazione dell'art. 7 della l. n. 124/2017, che consente la titolarità di farmacie private anche in capo alle società di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti.
La sentenza tuttavia rileva che l'art. 12 del bando di concorso, disciplinante le “Cause di esclusione della graduatoria”, stabilisce che “i vincitori di concorso sono esclusi dalla graduatoria e dalla sede a loro assegnata nei seguenti casi: ... e) mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2 emersa successivamente all’interpello ... In caso di partecipazione in forma associata è causa di esclusione dalla graduatoria anche il verificarsi dell’ipotesi sub e) anche in capo a uno solo degli associati”, sicché e lo stesso bando a prevedere che, anche dopo l’interpello, la mancanza di requisiti è rilevante, ed il presupposto logico al possesso dei requisiti è l’esistenza in vita dell’interessato.
Né, secondo la sentenza, può essere d'aiuto agli appellanti l'art. 11 comma 7 del d.l. n. 1/2012, secondo cui “Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità”:in tal caso la norma si riferisce ad un decesso intervenuto dopo l'autorizzazione all'apertura e non prima, come nel caso di specie.
Il Consiglio di Stato reputa inapplicabile alla fattispecie anche l'art. 7 comma 1 della l. n. 362/1991, come riformata dalla l. n. 124/2017, riguardo all'erede dell'associata defunta che subentri nell'associazione, perché ciò è consentito nel rispetto del vincolo ex art. 11 comma 7 del d. l. n. 1/2012, che condiziona il mantenimento della titolarità della sede farmaceutica assegnata al fatto che i vincitori che hanno partecipato in gestione associata garantiscano che tale forma di gestione permanga per un periodo non inferiore ai tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio della farmacia e che la gestione si svolga tra essi su base paritaria.
In buona sostanza, secondo il Collegio, la graduatoria è stata formulata in relazione ai punteggi spettanti ad ognuno degli associati, sicché è comunque impossibile per l'erede non farmacista subentrare nell'associazione con il punteggio della de cuius; al concorso straordinario peraltro è stata consentita la partecipazione soltanto a determinate categorie di soggetti, in possesso di requisiti stabiliti dalla legge, sicché la specificità della normativa (che prevede forme di agevolazione per l'ammissione, partecipazione in forma associata, cumulabilità dei titoli) consente di lucrare questi vantaggi a condizione di alcuni vincoli, come quello, appunto, che la gestione associata permanga per un periodo non inferiore ai tre anni e si svolga tra gli associati in forma paritaria.
L'atto di assegnazione della farmacia, secondo la sentenza, non ha dunque natura vincolata, conservando invece la Regione il potere di verifica controllo ed accertamento del mantenimento dei requisiti anche dopo l'approvazione della graduatoria definitiva.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza dell'11 luglio 2025
Concorso straordinario: la morte di un componente dell'associazione dopo la graduatoria definitiva e prima dell'interpello non consente il mantenimento del punteggio originario
Se nel lasso di tempo intercorrente tra l'approvazione della graduatoria del concorso straordinario e l'avvio della fase degli interpelli decede una componente dell'associazione dei professionisti utilmente collocata, non è possibile assegnare la sede farmaceutica alla detta associazione giacché il presupposto logico al possesso dei requisiti è l'esistenza in vita dell'interessato
Massima
Farmacia – concorso straordinario – approvazione della graduatoria definitiva – successivo decesso di una componente dell'associazione utilmente classificata – impossibilità di assegnazione della sede all'associazione per perdita dei requisiti
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR Roma ed, in relazione al concorso straordinario per le sedi farmaceutiche bandito dalla Regione Lazio, stabilisce in via definitiva il principio secondo cui il decesso di un componente dell'associazione utilmente collocata, avvenuto dopo l'approvazione della graduatoria definitiva e prima dell'interpello, priva l'associazione medesima dei requisiti e, quindi, della possibilità di ottenere una sede posta a concorso.
Nel caso all'esame l'associazione utilmente collocata in graduatoria, nella successiva fase dell'interpello risulta assegnataria di una sede farmaceutica; sennonché, all'esito della verifica dei requisiti, la Regione rileva che nel tempo intercorrente tra l'approvazione della graduatoria e l'avvio della fase di interpello è deceduta una componente dell'associazione sicché, in virtù di tanto, ridetermina in diminuzione il punteggio e revoca l'assegnazione della sede già intervenuta.
I componenti dell'associazione propongono appello dopo che il loro ricorso viene rigettato dal TAR Roma (secondo cui il provvedimento di approvazione definitiva della graduatoria non è quello che conclude il procedimento, risultando quest'ultimo, invece, l'atto di accettazione della sede farmaceutica da parte dei vincitori del concorso).
Nell'appello gli associati sostengono che, a causa del notevole lasso di tempo trascorso dall'approvazione della graduatoria (2014) all'assegnazione (2020), essi conservano il diritto ad ottenere l'assegnazione della sede, acquisito a seguito dell'approvazione definitiva della graduatoria, visto che l'atto di assegnazione avrebbe natura vincolata dall'esito della graduatoria definitiva. In subordine secondo gli appellanti dovrebbe essere consentito quantomeno il subentro nell'associazione dell'erede dell'associata deceduta, anche se non farmacista, in applicazione dell'art. 7 della l. n. 124/2017, che consente la titolarità di farmacie private anche in capo alle società di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti.
La sentenza tuttavia rileva che l'art. 12 del bando di concorso, disciplinante le “Cause di esclusione della graduatoria”, stabilisce che “i vincitori di concorso sono esclusi dalla graduatoria e dalla sede a loro assegnata nei seguenti casi: ... e) mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2 emersa successivamente all’interpello ... In caso di partecipazione in forma associata è causa di esclusione dalla graduatoria anche il verificarsi dell’ipotesi sub e) anche in capo a uno solo degli associati”, sicché e lo stesso bando a prevedere che, anche dopo l’interpello, la mancanza di requisiti è rilevante, ed il presupposto logico al possesso dei requisiti è l’esistenza in vita dell’interessato.
Né, secondo la sentenza, può essere d'aiuto agli appellanti l'art. 11 comma 7 del d.l. n. 1/2012, secondo cui “Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità”:in tal caso la norma si riferisce ad un decesso intervenuto dopo l'autorizzazione all'apertura e non prima, come nel caso di specie.
Il Consiglio di Stato reputa inapplicabile alla fattispecie anche l'art. 7 comma 1 della l. n. 362/1991, come riformata dalla l. n. 124/2017, riguardo all'erede dell'associata defunta che subentri nell'associazione, perché ciò è consentito nel rispetto del vincolo ex art. 11 comma 7 del d. l. n. 1/2012, che condiziona il mantenimento della titolarità della sede farmaceutica assegnata al fatto che i vincitori che hanno partecipato in gestione associata garantiscano che tale forma di gestione permanga per un periodo non inferiore ai tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio della farmacia e che la gestione si svolga tra essi su base paritaria.
In buona sostanza, secondo il Collegio, la graduatoria è stata formulata in relazione ai punteggi spettanti ad ognuno degli associati, sicché è comunque impossibile per l'erede non farmacista subentrare nell'associazione con il punteggio della de cuius; al concorso straordinario peraltro è stata consentita la partecipazione soltanto a determinate categorie di soggetti, in possesso di requisiti stabiliti dalla legge, sicché la specificità della normativa (che prevede forme di agevolazione per l'ammissione, partecipazione in forma associata, cumulabilità dei titoli) consente di lucrare questi vantaggi a condizione di alcuni vincoli, come quello, appunto, che la gestione associata permanga per un periodo non inferiore ai tre anni e si svolga tra gli associati in forma paritaria.
L'atto di assegnazione della farmacia, secondo la sentenza, non ha dunque natura vincolata, conservando invece la Regione il potere di verifica controllo ed accertamento del mantenimento dei requisiti anche dopo l'approvazione della graduatoria definitiva.
Normativa
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