Servizio notturno nella Regione Lazio: se già c'è una farmacia che svolge volontariamente il servizio, non può pretendersi la turnazione tra tutte
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado e, per quanto riguarda il servizio notturno nei Comuni di “Tivoli bassa” e Guidonia, reputa legittimi gli atti che consentono, nel rispetto delle norme regionali, lo svolgimento del servizio da parte di una sola farmacia volontaria
Massima
Farmacia – Regione Lazio – legge regionale n. 26/2002 – macroarea costituita da una parte di un Comune e da un altro Comune limitrofo – turno notturno svolto su base volontaria da una farmacia – pretesa di turnazione da parte delle altre farmacie - infondatezza
La “vicenda Tivoli”, relativa alla controversia per lo svolgimento del servizio notturno, si conclude definitivamente a favore della farmacia che già esegue il servizio su base volontaria nel Comune di Guidonia.
Il ricorso è promosso dalle farmacie di Tivoli centro, che già eseguono le turnazioni tra loro per il servizio notturno e che chiedono di estendere questa turnazione anche a Villa Adriana, Campolimpido e Tivoli Terme, in cui invece non vi è turnazione in quanto il servizio è svolto su base volontaria da una farmacia del vicino Comune di Guidonia (nel cui territorio il turno notturno è svolto esclusivamente dalla stessa farmacia).
In primo grado il TAR (vedi la sentenza del 24 luglio 2024, in questa rivista) respinge il ricorso in quanto inammissibile e tardivo, esaminando comunque il merito e dichiarandolo altresì infondato alla luce della disciplina della Regione Lazio e, precisamente dell'art. 3 comma 5 (“In relazione a situazioni territoriali particolari, i turni di servizio diurno, festivo o notturno possono essere regolamentati in coordinamento ed integrazione fra comuni e ASL limitrofi, anche di diverse province, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e gli ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio”), nonché dal combinato disposto degli articoli 3 comma 3 (“La partecipazione al turno di servizio di guardia farmaceutica notturna è obbligatoria nei comuni e nei municipi privi di assistenza farmaceutica notturna volontaria che garantisca l'apertura notturna di almeno una farmacia in ciascun comune o municipio”) e 4 comma 2 lett. c) (“Le farmacie in servizio notturno effettuano le prestazioni di assistenza farmaceutica …. c) nei comuni dove esista il servizio volontario notturno, lo stesso può essere effettuato a battenti aperti”)della l. reg. n. 26/2002.
Secondo il Giudice di primo grado, essendoci due macroaree (Tivoli centro e Tivoli bassa), il servizio notturno nella macroarea di Tivoli bassa viene svolto già su base volontaria da una farmacia del limitrofo Comune di Guidonia, sicché: “... in presenza di una farmacia notturna volontaria, la partecipazione al turno notturno delle altre farmacie non è obbligatoria, e questo in quanto la copertura del turno notturno è garantita dalla farmacia che volontariamente decide di restare sempre aperta”.
Anche l'atto di appello viene respinto in quanto il ricorso è inammissibile e tardivo.
Tuttavia il Consiglio di Stato decide di esaminare anche il merito e conferma la decisione del TAR, ritenendola “pienamente condivisibile”.
Il Collegio rileva che fin dal 1980, in virtù della particolare conformazione del territorio del Comune di Tivoli, le farmacie ubicate nella cosiddetta “Tivoli bassa” sono sempre state associate, per ciò che concerne le ferie, le festività ed il servizio notturno alle farmacie del limitrofo Comune di Guidonia, senza mai essere invece inserite nel sistema della turnazione riguardante il territorio di “Tivoli centro”.
Poiché l'art. 3 della l. reg. n. 26/2002 ai commi 3 e 4 prevede l'obbligo di turnazione in mancanza di assistenza farmaceutica notturna volontaria, vi sono ben due ostacoli giuridici all'accoglimento del ricorso proposto dalle farmacie di “Tivoli centro”: a) il fatto che le farmacie di “Tivoli bassa” rientrano nella diversa macroarea di cui fa parte il Comune di Guidonia, b) il fatto che in tale macroarea vi è una farmacia che già svolge il servizio su base volontaria.
Peraltro nel caso di specie era stata indetta una conferenza dei servizi nella quale i Comuni coinvolti avevano affermato di ritenere utile l'attuale assetto del servizio notturno, il che ha adeguato rilievo nella controversia, tenuto conto che, come afferma in sentenza il Consiglio di Stato, essi sono le Amministrazioni istituzionalmente deputate alla “concreta individuazione e perimetrazione delle aree inidonee alla localizzazione del servizio notturno in base alla vigente legislazione regionale”.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 30 giugno 2025
Servizio notturno nella Regione Lazio: se già c'è una farmacia che svolge volontariamente il servizio, non può pretendersi la turnazione tra tutte
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado e, per quanto riguarda il servizio notturno nei Comuni di “Tivoli bassa” e Guidonia, reputa legittimi gli atti che consentono, nel rispetto delle norme regionali, lo svolgimento del servizio da parte di una sola farmacia volontaria
Massima
Farmacia – Regione Lazio – legge regionale n. 26/2002 – macroarea costituita da una parte di un Comune e da un altro Comune limitrofo – turno notturno svolto su base volontaria da una farmacia – pretesa di turnazione da parte delle altre farmacie - infondatezza
La “vicenda Tivoli”, relativa alla controversia per lo svolgimento del servizio notturno, si conclude definitivamente a favore della farmacia che già esegue il servizio su base volontaria nel Comune di Guidonia.
Il ricorso è promosso dalle farmacie di Tivoli centro, che già eseguono le turnazioni tra loro per il servizio notturno e che chiedono di estendere questa turnazione anche a Villa Adriana, Campolimpido e Tivoli Terme, in cui invece non vi è turnazione in quanto il servizio è svolto su base volontaria da una farmacia del vicino Comune di Guidonia (nel cui territorio il turno notturno è svolto esclusivamente dalla stessa farmacia).
In primo grado il TAR (vedi la sentenza del 24 luglio 2024, in questa rivista) respinge il ricorso in quanto inammissibile e tardivo, esaminando comunque il merito e dichiarandolo altresì infondato alla luce della disciplina della Regione Lazio e, precisamente dell'art. 3 comma 5 (“In relazione a situazioni territoriali particolari, i turni di servizio diurno, festivo o notturno possono essere regolamentati in coordinamento ed integrazione fra comuni e ASL limitrofi, anche di diverse province, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e gli ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio”), nonché dal combinato disposto degli articoli 3 comma 3 (“La partecipazione al turno di servizio di guardia farmaceutica notturna è obbligatoria nei comuni e nei municipi privi di assistenza farmaceutica notturna volontaria che garantisca l'apertura notturna di almeno una farmacia in ciascun comune o municipio”) e 4 comma 2 lett. c) (“Le farmacie in servizio notturno effettuano le prestazioni di assistenza farmaceutica …. c) nei comuni dove esista il servizio volontario notturno, lo stesso può essere effettuato a battenti aperti”)della l. reg. n. 26/2002.
Secondo il Giudice di primo grado, essendoci due macroaree (Tivoli centro e Tivoli bassa), il servizio notturno nella macroarea di Tivoli bassa viene svolto già su base volontaria da una farmacia del limitrofo Comune di Guidonia, sicché: “... in presenza di una farmacia notturna volontaria, la partecipazione al turno notturno delle altre farmacie non è obbligatoria, e questo in quanto la copertura del turno notturno è garantita dalla farmacia che volontariamente decide di restare sempre aperta”.
Anche l'atto di appello viene respinto in quanto il ricorso è inammissibile e tardivo.
Tuttavia il Consiglio di Stato decide di esaminare anche il merito e conferma la decisione del TAR, ritenendola “pienamente condivisibile”.
Il Collegio rileva che fin dal 1980, in virtù della particolare conformazione del territorio del Comune di Tivoli, le farmacie ubicate nella cosiddetta “Tivoli bassa” sono sempre state associate, per ciò che concerne le ferie, le festività ed il servizio notturno alle farmacie del limitrofo Comune di Guidonia, senza mai essere invece inserite nel sistema della turnazione riguardante il territorio di “Tivoli centro”.
Poiché l'art. 3 della l. reg. n. 26/2002 ai commi 3 e 4 prevede l'obbligo di turnazione in mancanza di assistenza farmaceutica notturna volontaria, vi sono ben due ostacoli giuridici all'accoglimento del ricorso proposto dalle farmacie di “Tivoli centro”: a) il fatto che le farmacie di “Tivoli bassa” rientrano nella diversa macroarea di cui fa parte il Comune di Guidonia, b) il fatto che in tale macroarea vi è una farmacia che già svolge il servizio su base volontaria.
Peraltro nel caso di specie era stata indetta una conferenza dei servizi nella quale i Comuni coinvolti avevano affermato di ritenere utile l'attuale assetto del servizio notturno, il che ha adeguato rilievo nella controversia, tenuto conto che, come afferma in sentenza il Consiglio di Stato, essi sono le Amministrazioni istituzionalmente deputate alla “concreta individuazione e perimetrazione delle aree inidonee alla localizzazione del servizio notturno in base alla vigente legislazione regionale”.
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