Lunedì, 15 Dicembre 2025
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Eventuali atti asseriti illegittimi adottati nel corso della procedura per il decentramento non sono impugnabili da titolari di farmacie che non hanno partecipato al procedimento di decentramento.
Il susseguirsi di proroghe per l'apertura della farmacia, rilasciato al titolare che ha ottenuto il decentramento, non è impugnabile da altri farmacisti titolari estranei alla procedura
L'istituzione di una nuova sede farmaceutica deve garantire la migliore assistenza a favore dei cittadini e risponde al principio dell'equa distribuzione sul territorio; è pertanto illegittima l'istituzione di una nuova sede, l'allocazione della stessa nel centro cittadino, a ridosso dell'altra farmacia privata esistente e l'esercizio della prelazione da parte del Comune lasciando servita dal semplice dispensario una frazione rurale dello stesso: in mancanza di adeguata istruttoria e motivazione il tutto risulta finalizzato al mero vantaggio economico per il Comune
La modifica della pianta organica, con ampliamento della zona posta a concorso straordinario per asserita mancanza di locali disponibili da parte degli assegnatari, deve non soltanto essere preceduta da una seria istruttoria comunale volta a verificare la detta mancanza di locali, ma anche accompagnata da un'adeguata motivazione
La modifica dei confini delle zone farmaceutiche va sempre preceduta dalla richiesta di pareri all'ASL ed all'ordine provinciale dei Farmacisti, attesa l'obbligatorietà di tali pareri
La farmacia rurale che dista circa 1.600 metri dalla farmacia urbana più vicina può trasferirsi all'interno della propria zona riducendo la distanza a circa 1.400 metri se, in tal modo, viene migliorata l'assistenza farmaceutica a favore dei cittadini della zona rurale
Il limite della distanza dei tremila metri ex art.104 del R.D. 1265/1934, nel testo novellato dall'art. 2 l. n. 362/1991 si applica alle sole nuove farmacie istituite successivamente all'entrata in vigore della legge, non già a quelle istituite in tempo anteriore
Nel procedimento di trasferimento della farmacia all'interno della propria zona non è prevista l'obbligatorietà della richiesta del parere all'Ordine provinciale dei Farmacisti
L'autorizzazione rilasciata ad una farmacia ad apporre un'insegna luminosa bifacciale su un palo necessita che l'area in cui insiste quel palo sia pubblica: qualora invece il tratto di marciapiede risulti privato, l'atto è illegittimo e va annullato
La rilevata esigenza, da parte dell'ASL, di reperire le ricette entro ventiquattro ore a seguito di richiesta delle forze dell’ordine o del dipartimento del farmaco, nonché di consentire ai suoi funzionari il facile accesso alle dette ricette per le verifiche, non giustifica una prescrizione del disciplinare tecnico che indichi quale condizione di esecuzione del contratto il possesso di locali ubicati all’interno dell’area territoriale dell’ASL
La comunicazione, ai sensi dell'art. 32 del R.D. n. 1736/1938, del nome e cognome e della data di assunzione dei dipendenti, nonché la data di cessazione degli stessi, non spetta al direttore della farmacia comunale, ma al legale rappresentante della Società titolare
L'erogazione di un farmaco in base ad una ricetta scaduta, in mancanza dell'indicazione del nominativo del soggetto erogatore, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai danni del direttore della farmacia comunale, su cui incombe comunque l’onere di verificare che l’erogazione dei farmaci avvenga in piena aderenza alla normativa di settore
L'approssimarsi del termine per la revisione della pianta organica giustifica la revoca dell'avviso pubblico per l'assegnazione di un dispensario, in virtù della possibilità di garantire, mediante la nuova pianta organica, in maniera ancora più efficace e comunque differente l'assistenza farmaceutica in loco
Gli accordi “pay-for-delay”, con i quali un produttore di farmaci originari remunera un generico per ritardarne l’ingresso sul mercato, violano l’art. 101 TFUE se il trasferimento di valore non è giustificato da una logica economica diversa dalla soppressione della concorrenza
Approfondimenti
Pianta organica delle farmacie: l'equa distribuzione non deve essere virtualmente aritmetica, bensì concretamente funzionale
Una divisione delle zone che assegni ad ogni farmacia un numero simile di abitanti è illegittima se, in concreto, risulta violato il principio dell'equa distribuzione giacché sulla base della viabilità risulta del tutto astratto e non effettivo il bacino di cittadini assegnato
Il Comune, nel procedimento di revisione della pianta organica farmaceutica, pur essendo tenuto a richiedere ed ASL ed Ordine provinciale dei farmacisti i pareri, vista la loro obbligatorietà, non è tenuto a motivare per quali ragioni le proprie scelte finali sono in discordanza rispetto ai pareri, essendo sufficiente ai fini della legittimità la motivazione del provvedimento finale