Istituzione di nuova sede farmaceutica perimetrata nel centro cittadino e prelazione comunale: è illegittima se finalizzata al mero vantaggio economico per il Comune
L'istituzione di una nuova sede farmaceutica deve garantire la migliore assistenza a favore dei cittadini e risponde al principio dell'equa distribuzione sul territorio; è pertanto illegittima l'istituzione di una nuova sede, l'allocazione della stessa nel centro cittadino, a ridosso dell'altra farmacia privata esistente e l'esercizio della prelazione da parte del Comune lasciando servita dal semplice dispensario una frazione rurale dello stesso: in mancanza di adeguata istruttoria e motivazione il tutto risulta finalizzato al mero vantaggio economico per il Comune
Massima
Farmacia – istituzione di nuova sede – perimetrazione della stessa nel centro cittadino a ridosso di altra farmacia privata – esercizio del diritto di prelazione comunale – assistenza farmaceutica nella frazione rurale mediante dispensario esistente – difetto di istruttoria e di motivazone relativi alle effettive necessità della popolazione - finalità meramente lucrativa dell'operato comunale – illegittimità
I Comuni, nell'istituire nuove sedi farmaceutiche, sulle quali poi esercitano il diritto di prelazione, devono farlo nel rispetto del principio della migliore assistenza ai cittadini mediante l'equa distribuzione sul territorio: se invece risulta evidente il semplice intento lucrativo, gli atti sono illegittimi.
Il principio è contenuto nella sentenza del TAR Parma del 17 novembre 2025, che ha annullato:
- sia la delibera di Giunta con cui un Comune ha istituito una nuova sede, l'ha perimetrata nel centro cittadino nonostante vi fosse una frazione rurale assistita da un semplice dispensario e poi ha esercitato il diritto di prelazione con l'espresso obiettivo di avviare “un servizio pubblico “in attivo”, capace di produrre entrate per il bilancio comunale che potranno finanziare ulteriori servizi pubblici per i cittadini e qualificare, in termini quali/quantitativi, i servizi attuali”,
- sia la successiva delibera di Giunta con cui, dopo aver acquisito i pareri di ASL ed Ordine provinciale dei Farmacisti, che avevano espresso forti riserve sulla localizzazione della nuova sede, ha confermato le precedenti istituzione perimetrazione e prelazione indicando espressamente che intende creare nella detta zona centrale del Paese “le condizioni per la costituzione di una eventuale associazione funzionale da parte dei medici di medicina generali e pediatri di libera scelta, con eventuale annessa segreteria”.
Il TAR però ha accolto il ricorso dell'unico titolare nel Comune (che ha poco più di cinquemila abitanti), che ha dedotto l'intento diretto meramente all'acquisizione di un vantaggio economico da parte dell'Amministrazione, peraltro dimostrato dal fatto che la frazione comunale è rimasta servita da un semplice dispensario (assicurato dal farmacista ricorrente), il che non rispetta i principi dell'equa distribuzione delle farmacie sul territorio.
Il Collegio, nella propria decisione, mediante rinvio alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, afferma che “ilcompito di individuare le zone risponde all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività alla quale concorrono plurimi fattori diversi dal numero dei residenti, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, il correlato esame di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie”.
Ciò posto nel caso all'esame il TAR ravvisa un evidente eccesso di potere, visto che il Comune sia nell’istruttoria che nella motivazione non ha evidenziato gli effettivi bisogni dei cittadini in relazione alle maggiori necessità di assistenza farmaceutica che si avvertono nelle diverse zone del territorio, né risultano esaminate le situazioni ambientali, topografiche e di viabilità.
La sentenza afferma che non vi è alcun approfondimento sulle esigenze demografico/funzionali né si rinviene negli atti comunali alcun approfondimento sull'esigenza di assicurare una maggiore capillarità “che risulta, così, affermazione apodittica senza supporto tecnico/istruttorio sulle concrete mutate o aumentate esigenze di copertura”.
In definitiva, secondo il Collegio la finalità dell’apertura è soltanto apoditticamente riferita all'esigenza di capillarità del servizio, mentre viene espressamente motivata con riferimento al vantaggio economico per il Comune, con la conseguenza che l'atto è illegittimo in quanto carente di istruttoria e di motivazione, anche alla luce del fatto che l’utilità della nuova apertura in abbinamento ad una nuova struttura medico-professionale si configura di fatto “articolata unicamente su di un presupposto finalistico (l’utile del Comune) estraneo alla ratio legis”, il che determina l'accoglimento del ricorso “per cattivo esercizio del potere amministrativo”.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Parma/sentenza del 17 novembre 2025
Istituzione di nuova sede farmaceutica perimetrata nel centro cittadino e prelazione comunale: è illegittima se finalizzata al mero vantaggio economico per il Comune
L'istituzione di una nuova sede farmaceutica deve garantire la migliore assistenza a favore dei cittadini e risponde al principio dell'equa distribuzione sul territorio; è pertanto illegittima l'istituzione di una nuova sede, l'allocazione della stessa nel centro cittadino, a ridosso dell'altra farmacia privata esistente e l'esercizio della prelazione da parte del Comune lasciando servita dal semplice dispensario una frazione rurale dello stesso: in mancanza di adeguata istruttoria e motivazione il tutto risulta finalizzato al mero vantaggio economico per il Comune
Massima
Farmacia – istituzione di nuova sede – perimetrazione della stessa nel centro cittadino a ridosso di altra farmacia privata – esercizio del diritto di prelazione comunale – assistenza farmaceutica nella frazione rurale mediante dispensario esistente – difetto di istruttoria e di motivazone relativi alle effettive necessità della popolazione - finalità meramente lucrativa dell'operato comunale – illegittimità
I Comuni, nell'istituire nuove sedi farmaceutiche, sulle quali poi esercitano il diritto di prelazione, devono farlo nel rispetto del principio della migliore assistenza ai cittadini mediante l'equa distribuzione sul territorio: se invece risulta evidente il semplice intento lucrativo, gli atti sono illegittimi.
Il principio è contenuto nella sentenza del TAR Parma del 17 novembre 2025, che ha annullato:
- sia la delibera di Giunta con cui un Comune ha istituito una nuova sede, l'ha perimetrata nel centro cittadino nonostante vi fosse una frazione rurale assistita da un semplice dispensario e poi ha esercitato il diritto di prelazione con l'espresso obiettivo di avviare “un servizio pubblico “in attivo”, capace di produrre entrate per il bilancio comunale che potranno finanziare ulteriori servizi pubblici per i cittadini e qualificare, in termini quali/quantitativi, i servizi attuali”,
- sia la successiva delibera di Giunta con cui, dopo aver acquisito i pareri di ASL ed Ordine provinciale dei Farmacisti, che avevano espresso forti riserve sulla localizzazione della nuova sede, ha confermato le precedenti istituzione perimetrazione e prelazione indicando espressamente che intende creare nella detta zona centrale del Paese “le condizioni per la costituzione di una eventuale associazione funzionale da parte dei medici di medicina generali e pediatri di libera scelta, con eventuale annessa segreteria”.
Il TAR però ha accolto il ricorso dell'unico titolare nel Comune (che ha poco più di cinquemila abitanti), che ha dedotto l'intento diretto meramente all'acquisizione di un vantaggio economico da parte dell'Amministrazione, peraltro dimostrato dal fatto che la frazione comunale è rimasta servita da un semplice dispensario (assicurato dal farmacista ricorrente), il che non rispetta i principi dell'equa distribuzione delle farmacie sul territorio.
Il Collegio, nella propria decisione, mediante rinvio alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, afferma che “ilcompito di individuare le zone risponde all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività alla quale concorrono plurimi fattori diversi dal numero dei residenti, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, il correlato esame di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie”.
Ciò posto nel caso all'esame il TAR ravvisa un evidente eccesso di potere, visto che il Comune sia nell’istruttoria che nella motivazione non ha evidenziato gli effettivi bisogni dei cittadini in relazione alle maggiori necessità di assistenza farmaceutica che si avvertono nelle diverse zone del territorio, né risultano esaminate le situazioni ambientali, topografiche e di viabilità.
La sentenza afferma che non vi è alcun approfondimento sulle esigenze demografico/funzionali né si rinviene negli atti comunali alcun approfondimento sull'esigenza di assicurare una maggiore capillarità “che risulta, così, affermazione apodittica senza supporto tecnico/istruttorio sulle concrete mutate o aumentate esigenze di copertura”.
In definitiva, secondo il Collegio la finalità dell’apertura è soltanto apoditticamente riferita all'esigenza di capillarità del servizio, mentre viene espressamente motivata con riferimento al vantaggio economico per il Comune, con la conseguenza che l'atto è illegittimo in quanto carente di istruttoria e di motivazione, anche alla luce del fatto che l’utilità della nuova apertura in abbinamento ad una nuova struttura medico-professionale si configura di fatto “articolata unicamente su di un presupposto finalistico (l’utile del Comune) estraneo alla ratio legis”, il che determina l'accoglimento del ricorso “per cattivo esercizio del potere amministrativo”.
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