Nella gara per il servizio di archiviazione delle ricette farmaceutiche è illegittimo richiedere il possesso di locali ubicati all’interno del territorio dell’ASL
La rilevata esigenza, da parte dell'ASL, di reperire le ricette entro ventiquattro ore a seguito di richiesta delle forze dell’ordine o del dipartimento del farmaco, nonché di consentire ai suoi funzionari il facile accesso alle dette ricette per le verifiche, non giustifica una prescrizione del disciplinare tecnico che indichi quale condizione di esecuzione del contratto il possesso di locali ubicati all’interno dell’area territoriale dell’ASL
Massima
Medicinali – servizio di archiviazione – condizione per l'esecuzione del contratto – possesso di un locale ubicato all'interno dell'area territoriale dell'ASL – requisito limitativo della partecipazione – irragionevolezza – illegittimità
Quando bandiscono le gare per il servizio di ricezione, registrazione, archiviazione e smaltimento delle ricette, le ASL non possono prevedere nel disciplinare tecnico, come condizione di esecuzione del contratto, il possesso di un locale ubicato nel proprio territorio di competenza.
Lo stabilisce il TAR Catania, che annulla una procedura di gara indetta da un'ASL, rilevando che la condizione apposta è limitativa della partecipazione.
L'ASL aveva indetto la gara stabilendo la detta condizione, appunto, nel proprio disciplinare tecnico, ma una Società aveva impugnato gli atti di gara, indicando di non essere in possesso di tali locali ma di poter comunque garantire il servizio mediante locali disponibili al di fuori del territorio di competenza dell'ASL.
Quest'ultima aveva sostenuto in giudizio che la clausola apposta non era discriminatoria, rappresentando le proprie adeguate ragioni, come quella secondo cui la richiesta di disponibilità del locale nel raggio territoriale di competenza trovava giustificazione nella necessità di ricezione e reperimento delle ricette entro ventiquattro ore a richiesta delle forze dell’ordine o del dipartimento del farmaco, ovvero al fine di assicurare un accesso agevole dei propri funzionari per l'attività ispettiva, nonché di una più rapida consegna delle ricette all’Azienda.
Il TAR però annulla gli atti di gara, stabilendo che le prescrizioni del disciplinare tecnico impugnate “pur formalmente configurate quali condizioni di esecuzione del contratto, incidono sulla partecipazione alla procedura, determinando un restringimento ingiustificato della concorrenza immediatamente lesivo”.
Il Collegio ritiene infatti che pure le prescrizioni del capitolato tecnico, quando si configurano come condizione di esecuzione del contratto, rivestono natura ingiustamente escludente ai fini della partecipazione alla procedura in tutti quei casi in cui, come nel caso all'esame, introducono oneri relativi alla fase esecutiva del tutto sproporzionati rispetto alle esigenze e ai contenuti della procedura e capaci di rendere la partecipazione illogicamente difficoltosa, oppure il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso.
La riprova dell'irragionevolezza della prescrizione peraltro il TAR la ricava dalle disposizioni delle gare aventi contenuto identico o simile a quella in esame, bandite da altre ASL della Sicilia: in quei casi il Collegio rileva che risulta non sia stata prevista la stessa disposizione, e ciò ha determinato un ampliamento della concorrenza visto che ha potuto partecipare un numero maggiore di operatori del settore rispetto a quanto avvenuto nella gara oggetto di contenzioso.
Anche le esigenze di massima rapidità evidenziate in giudizio dall'Amministrazione non sono ritenute congrue: la necessità di verifica “in qualsiasi momento” delle ricette o di reperimento delle stesse entro ventiquattro ore, secondo la sentenza non possono affatto ritenersi impedite o precluse dalla circostanza che le ricette siano conservate in locali ubicati al di fuori del territorio di competenza dell’Azienda ma in in un’area comunque vicina, ricadente in una provincia limitrofa, visto che ciò è in grado di assicurare l’accesso all’archivio rapidamente, in ogni caso in un range temporale compatibile con le ventiquattro ore richieste dall'ASL.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Catania/sentenza del 13 novembre 2025
Nella gara per il servizio di archiviazione delle ricette farmaceutiche è illegittimo richiedere il possesso di locali ubicati all’interno del territorio dell’ASL
La rilevata esigenza, da parte dell'ASL, di reperire le ricette entro ventiquattro ore a seguito di richiesta delle forze dell’ordine o del dipartimento del farmaco, nonché di consentire ai suoi funzionari il facile accesso alle dette ricette per le verifiche, non giustifica una prescrizione del disciplinare tecnico che indichi quale condizione di esecuzione del contratto il possesso di locali ubicati all’interno dell’area territoriale dell’ASL
Massima
Medicinali – servizio di archiviazione – condizione per l'esecuzione del contratto – possesso di un locale ubicato all'interno dell'area territoriale dell'ASL – requisito limitativo della partecipazione – irragionevolezza – illegittimità
Quando bandiscono le gare per il servizio di ricezione, registrazione, archiviazione e smaltimento delle ricette, le ASL non possono prevedere nel disciplinare tecnico, come condizione di esecuzione del contratto, il possesso di un locale ubicato nel proprio territorio di competenza.
Lo stabilisce il TAR Catania, che annulla una procedura di gara indetta da un'ASL, rilevando che la condizione apposta è limitativa della partecipazione.
L'ASL aveva indetto la gara stabilendo la detta condizione, appunto, nel proprio disciplinare tecnico, ma una Società aveva impugnato gli atti di gara, indicando di non essere in possesso di tali locali ma di poter comunque garantire il servizio mediante locali disponibili al di fuori del territorio di competenza dell'ASL.
Quest'ultima aveva sostenuto in giudizio che la clausola apposta non era discriminatoria, rappresentando le proprie adeguate ragioni, come quella secondo cui la richiesta di disponibilità del locale nel raggio territoriale di competenza trovava giustificazione nella necessità di ricezione e reperimento delle ricette entro ventiquattro ore a richiesta delle forze dell’ordine o del dipartimento del farmaco, ovvero al fine di assicurare un accesso agevole dei propri funzionari per l'attività ispettiva, nonché di una più rapida consegna delle ricette all’Azienda.
Il TAR però annulla gli atti di gara, stabilendo che le prescrizioni del disciplinare tecnico impugnate “pur formalmente configurate quali condizioni di esecuzione del contratto, incidono sulla partecipazione alla procedura, determinando un restringimento ingiustificato della concorrenza immediatamente lesivo”.
Il Collegio ritiene infatti che pure le prescrizioni del capitolato tecnico, quando si configurano come condizione di esecuzione del contratto, rivestono natura ingiustamente escludente ai fini della partecipazione alla procedura in tutti quei casi in cui, come nel caso all'esame, introducono oneri relativi alla fase esecutiva del tutto sproporzionati rispetto alle esigenze e ai contenuti della procedura e capaci di rendere la partecipazione illogicamente difficoltosa, oppure il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso.
La riprova dell'irragionevolezza della prescrizione peraltro il TAR la ricava dalle disposizioni delle gare aventi contenuto identico o simile a quella in esame, bandite da altre ASL della Sicilia: in quei casi il Collegio rileva che risulta non sia stata prevista la stessa disposizione, e ciò ha determinato un ampliamento della concorrenza visto che ha potuto partecipare un numero maggiore di operatori del settore rispetto a quanto avvenuto nella gara oggetto di contenzioso.
Anche le esigenze di massima rapidità evidenziate in giudizio dall'Amministrazione non sono ritenute congrue: la necessità di verifica “in qualsiasi momento” delle ricette o di reperimento delle stesse entro ventiquattro ore, secondo la sentenza non possono affatto ritenersi impedite o precluse dalla circostanza che le ricette siano conservate in locali ubicati al di fuori del territorio di competenza dell’Azienda ma in in un’area comunque vicina, ricadente in una provincia limitrofa, visto che ciò è in grado di assicurare l’accesso all’archivio rapidamente, in ogni caso in un range temporale compatibile con le ventiquattro ore richieste dall'ASL.
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