Il direttore di farmacia comunale non risponde della violazione dell'art. 32 R.D. n. 1736/1938, ma risponde dell'erogazione del farmaco a fronte di ricetta scaduta
La comunicazione, ai sensi dell'art. 32 del R.D. n. 1736/1938, del nome e cognome e della data di assunzione dei dipendenti, nonché la data di cessazione degli stessi, non spetta al direttore della farmacia comunale, ma al legale rappresentante della Società titolare.
L'erogazione di un farmaco in base ad una ricetta scaduta, in mancanza dell'indicazione del nominativo del soggetto erogatore, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai danni del direttore della farmacia comunale, su cui incombe comunque l’onere di verificare che l’erogazione dei farmaci avvenga in piena aderenza alla normativa di settore.
Massima
Farmacia – direttore di farmacia comunale – sanzione per violazione dell'art. 32 R.D. n. 1736/1938 – comunicazione spettante al legale rappresentante della società titolare – illegittimità della sanzione
Farmacia – direttore – erogazione di farmaco a fronte di ricetta scaduta – mancanza di indicazione del soggetto erogatore – responsabilità del direttore – onere di vigilanza e verifica – sanzione – legittimità
A seguito di un'ispezione dell'azienda sanitaria locale viene notificata un'ordinanza di ingiunzione di una somma sia al direttore di una farmacia comunale, quale trasgressore, che alla società titolare, quale obbligata in solido, perché sono state omesse le comunicazioni previste dall'art. 32 del R.D. n. 1736/1938, in quanto la trasformazione del rapporto di lavoro di una collaboratrice, dal tempo determinato al tempo indeterminato, non era stata comunicata all'ATS.
La suddetta disposizione, infatti, onera il titolare di un esercizio farmaceutico di comunicare al medico provinciale (e cioè oggi all’azienda sanitaria), il nome, il cognome e la data di assunzione degli addetti all'esercizio, oltre alla data di cessazione del loro rapporto di lavoro.
Il direttore della farmacia è inoltre sanzionato anche ai sensi dell'art. 89 del d. lgs.n. 219/2006 perché risulta erogato un farmaco a distanza di oltre quattro mesi dall'emissione di una ricetta, che quindi era da ritenersi scaduta al momento della detta erogazione.
Va precisato che la copia della ricetta, allegata al verbale di contestazione, reca la sottoscrizione a timbro della Società titolare della farmacia ed è priva della sottoscrizione autografa del farmacista che ha concretamente effettuato l'erogazione (ed in farmacia oltre al citato direttore opera anche un altro collaboratore).
Il ricorso avverso le suddette ingiunzioni, proposto dal direttore della farmacia comunale, viene accolto in parte dal TAR Milano.
Per quanto concerne la prima ingiunzione (pari ad un totale di euro 3.120), per la mancata comunicazione ex art. art. 32 del R.D. n. 1706/1938 (come modificato dal D.P.R. n. 1275/1971), la sentenza annulla il provvedimento.
Il Collegio, infatti, nel rimarcare che l'ingiunzione individua il direttore della farmacia come trasgressore, mentre la Società titolare è qualificata soltanto come soggetto obbligato in solido, fonda il proprio ragionamento riportando innanzitutto la trascrizione del predetto art. 32, secondo cui “Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al medico provinciale (e, cioè, all'azienda sanitaria) il nome e cognome e la data di assunzione degli addetti all'esercizio stesso .... Ugualmente deve comunicare la data di cessazione degli stessi dal servizio. Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'ufficio del medico provinciale”.
La disposizione è pertanto chiara nello stabilire che è il titolare dell’esercizio farmaceutico il soggetto tenuto alle comunicazioni relative alle assunzioni degli addetti all’esercizio stesso, non certamente il direttore della farmacia, che nel caso di specie non è il titolare dell’esercizio, ma un dipendente (il titolare, come detto, è una Società).
L'ingiunzione, allora, viene giudicata illegittima ed annullata proprio nella parte in cui individua il direttore come trasgressore: a tal riguardo il Collegio stabilisce che le norme del citato art. 32, e l'interpretazione sopra fornita, sono in linea anche con le più recenti modifiche normative intervenute in materia, quali l'art. 1 comma 157 della L. n. 124/2017 che, modificando l’art. 7 della l. n. 362/1991 “ha previsto una duplicità di figure, quella del titolare dell’esercizio farmaceutico (che può essere anche una società) e quella del direttore della farmacia, necessariamente una persona fisica”.
Ciò comporta un riparto di responsabilità tra la società titolare della farmacia ed il direttore della stessa, in ragione del quale riparto la responsabilità del direttore è connessa e funzionale all’esercizio del servizio farmaceutico, ovvero, in via principale, alla dispensazione dei medicinali, non essendo quindi il direttore responsabile per ciò che attiene all’organizzazione e alla gestione della farmacia da un punto di vista imprenditoriale.
Poiché in definitiva è il titolare che gestisce il fabbisogno di personale e procede alle assunzioni degli addetti al servizio, è evidente che le comunicazioni ex art. 32 del R.D. n. 1706/1938 spettano di certo al legale rappresentante della Società titolare e non al direttore della farmacia.
Per quanto riguarda invece la seconda ingiunzione di pagamento nei confronti del direttore della farmacia, pari ad euro 1.000, per la dispensazione di un farmaco a distanza di oltre quattro mesi dall'emissione della ricetta, che quindi doveva ritenersi scaduta ex art. 89 del d.lgs. n. 219/2006, il TAR nel prendere atto della mancanza di sottoscrizione del farmacista erogatore e della sola presenza del timbro della società titolare sulla ricetta, a fronte di più soggetti potenziali erogatori in farmacia, attribuisce la responsabilità al direttore, respingendone il ricorso.
Ai fini di tale decisione vale il già indicato riparto di responsabilità tra il titolare dell’esercizio farmaceutico e il suo direttore: secondo il TAR il direttore, rappresentando la figura apicale della struttura organizzativa, “è responsabile del regolare svolgimento del servizio farmaceutico, con particolare riferimento all’osservanza delle prescrizioni di legge in materia di somministrazione di farmaci”, e ciò anche in ragione dell’art. 24 del Codice deontologico del farmacista.
Il direttore di farmacia ha di conseguenza l’onere di verificare che l’erogazione dei farmaci avvenga nel rispetto assoluto della normativa di settore sicché, secondo il TAR, tale compito non si sostanzia in adempimenti meramente formali, ma in un’attività che, essendo legata alla tutela della salute dei cittadini, comporta il potere/dovere di vigilanza sui collaboratori.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Milano/sentenza dell'11 novembre 2025
Il direttore di farmacia comunale non risponde della violazione dell'art. 32 R.D. n. 1736/1938, ma risponde dell'erogazione del farmaco a fronte di ricetta scaduta
La comunicazione, ai sensi dell'art. 32 del R.D. n. 1736/1938, del nome e cognome e della data di assunzione dei dipendenti, nonché la data di cessazione degli stessi, non spetta al direttore della farmacia comunale, ma al legale rappresentante della Società titolare.
L'erogazione di un farmaco in base ad una ricetta scaduta, in mancanza dell'indicazione del nominativo del soggetto erogatore, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai danni del direttore della farmacia comunale, su cui incombe comunque l’onere di verificare che l’erogazione dei farmaci avvenga in piena aderenza alla normativa di settore.
Massima
Farmacia – direttore di farmacia comunale – sanzione per violazione dell'art. 32 R.D. n. 1736/1938 – comunicazione spettante al legale rappresentante della società titolare – illegittimità della sanzione
Farmacia – direttore – erogazione di farmaco a fronte di ricetta scaduta – mancanza di indicazione del soggetto erogatore – responsabilità del direttore – onere di vigilanza e verifica – sanzione – legittimità
A seguito di un'ispezione dell'azienda sanitaria locale viene notificata un'ordinanza di ingiunzione di una somma sia al direttore di una farmacia comunale, quale trasgressore, che alla società titolare, quale obbligata in solido, perché sono state omesse le comunicazioni previste dall'art. 32 del R.D. n. 1736/1938, in quanto la trasformazione del rapporto di lavoro di una collaboratrice, dal tempo determinato al tempo indeterminato, non era stata comunicata all'ATS.
La suddetta disposizione, infatti, onera il titolare di un esercizio farmaceutico di comunicare al medico provinciale (e cioè oggi all’azienda sanitaria), il nome, il cognome e la data di assunzione degli addetti all'esercizio, oltre alla data di cessazione del loro rapporto di lavoro.
Il direttore della farmacia è inoltre sanzionato anche ai sensi dell'art. 89 del d. lgs.n. 219/2006 perché risulta erogato un farmaco a distanza di oltre quattro mesi dall'emissione di una ricetta, che quindi era da ritenersi scaduta al momento della detta erogazione.
Va precisato che la copia della ricetta, allegata al verbale di contestazione, reca la sottoscrizione a timbro della Società titolare della farmacia ed è priva della sottoscrizione autografa del farmacista che ha concretamente effettuato l'erogazione (ed in farmacia oltre al citato direttore opera anche un altro collaboratore).
Il ricorso avverso le suddette ingiunzioni, proposto dal direttore della farmacia comunale, viene accolto in parte dal TAR Milano.
Per quanto concerne la prima ingiunzione (pari ad un totale di euro 3.120), per la mancata comunicazione ex art. art. 32 del R.D. n. 1706/1938 (come modificato dal D.P.R. n. 1275/1971), la sentenza annulla il provvedimento.
Il Collegio, infatti, nel rimarcare che l'ingiunzione individua il direttore della farmacia come trasgressore, mentre la Società titolare è qualificata soltanto come soggetto obbligato in solido, fonda il proprio ragionamento riportando innanzitutto la trascrizione del predetto art. 32, secondo cui “Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al medico provinciale (e, cioè, all'azienda sanitaria) il nome e cognome e la data di assunzione degli addetti all'esercizio stesso .... Ugualmente deve comunicare la data di cessazione degli stessi dal servizio. Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'ufficio del medico provinciale”.
La disposizione è pertanto chiara nello stabilire che è il titolare dell’esercizio farmaceutico il soggetto tenuto alle comunicazioni relative alle assunzioni degli addetti all’esercizio stesso, non certamente il direttore della farmacia, che nel caso di specie non è il titolare dell’esercizio, ma un dipendente (il titolare, come detto, è una Società).
L'ingiunzione, allora, viene giudicata illegittima ed annullata proprio nella parte in cui individua il direttore come trasgressore: a tal riguardo il Collegio stabilisce che le norme del citato art. 32, e l'interpretazione sopra fornita, sono in linea anche con le più recenti modifiche normative intervenute in materia, quali l'art. 1 comma 157 della L. n. 124/2017 che, modificando l’art. 7 della l. n. 362/1991 “ha previsto una duplicità di figure, quella del titolare dell’esercizio farmaceutico (che può essere anche una società) e quella del direttore della farmacia, necessariamente una persona fisica”.
Ciò comporta un riparto di responsabilità tra la società titolare della farmacia ed il direttore della stessa, in ragione del quale riparto la responsabilità del direttore è connessa e funzionale all’esercizio del servizio farmaceutico, ovvero, in via principale, alla dispensazione dei medicinali, non essendo quindi il direttore responsabile per ciò che attiene all’organizzazione e alla gestione della farmacia da un punto di vista imprenditoriale.
Poiché in definitiva è il titolare che gestisce il fabbisogno di personale e procede alle assunzioni degli addetti al servizio, è evidente che le comunicazioni ex art. 32 del R.D. n. 1706/1938 spettano di certo al legale rappresentante della Società titolare e non al direttore della farmacia.
Per quanto riguarda invece la seconda ingiunzione di pagamento nei confronti del direttore della farmacia, pari ad euro 1.000, per la dispensazione di un farmaco a distanza di oltre quattro mesi dall'emissione della ricetta, che quindi doveva ritenersi scaduta ex art. 89 del d.lgs. n. 219/2006, il TAR nel prendere atto della mancanza di sottoscrizione del farmacista erogatore e della sola presenza del timbro della società titolare sulla ricetta, a fronte di più soggetti potenziali erogatori in farmacia, attribuisce la responsabilità al direttore, respingendone il ricorso.
Ai fini di tale decisione vale il già indicato riparto di responsabilità tra il titolare dell’esercizio farmaceutico e il suo direttore: secondo il TAR il direttore, rappresentando la figura apicale della struttura organizzativa, “è responsabile del regolare svolgimento del servizio farmaceutico, con particolare riferimento all’osservanza delle prescrizioni di legge in materia di somministrazione di farmaci”, e ciò anche in ragione dell’art. 24 del Codice deontologico del farmacista.
Il direttore di farmacia ha di conseguenza l’onere di verificare che l’erogazione dei farmaci avvenga nel rispetto assoluto della normativa di settore sicché, secondo il TAR, tale compito non si sostanzia in adempimenti meramente formali, ma in un’attività che, essendo legata alla tutela della salute dei cittadini, comporta il potere/dovere di vigilanza sui collaboratori.
Normativa
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