L'ampliamento della zona della farmacia per mancanza di locali disponibili è illegittimo se non risulta in maniera inequivocabile l'indisponibilità di locali
La modifica della pianta organica, con ampliamento della zona posta a concorso straordinario per asserita mancanza di locali disponibili da parte degli assegnatari, deve non soltanto essere preceduta da una seria istruttoria comunale volta a verificare la detta mancanza di locali, ma anche accompagnata da un'adeguata motivazione
La modifica dei confini delle zone farmaceutiche va sempre preceduta dalla richiesta di pareri all'ASL ed all'ordine provinciale dei Farmacisti, attesa l'obbligatorietà di tali pareri
Massima
Farmacia – ampliamento della zona assegnata mediante concorso straordinario – asserita mancanza di locali disponibili da parte degli assegnatari – difetto di istruttoria – obbligo di verifica o comunque di approfondimento da parte del Comune – difetto di istruttoria ed adeguata motivazione – illegittimità
Farmacia – modifica dei confini delle zone – ampliamento di una zona ai danni della zona confinante – mancata previa richiesta dei pareri all'ASL ed all'Ordine provinciale dei Farmacisti – obbligatorietà – illegittimità
Torna dinanzi alle Corti giudiziarie, per l'ennesima volta, la rilevante problematica della riperimetrazione delle zone farmaceutiche per mancanza di locali disponibili.
Nel caso oggetto della pronuncia del TAR Napoli la riperimetrazione avviene mediante ampliamento della zona originariamente posta a concorso straordinario, con conseguente riduzione della zona confinante, cui viene sottratta una via nella quale gli assegnatari della sede posta a concorso straordinario individuano un locale in cui ubicare la propria farmacia.
Il conseguente ricorso proposto dal titolare che si è visto ridurre la zona e, contestualmente, avvicinare l'allocazione della farmacia concorrente proprio nella parte di zona che precedentemente gli apparteneva, viene accolto.
Il TAR osserva che il Comune, in tutti i casi in cui è destinatario di una richiesta, da parte degli assegnatari di una sede farmaceutica, di ampliamento o comunque riperimetrazione della zona originariamente posta a concorso per mancanza di locali disponibili, non può limitarsi a prendere atto dell'attestazione degli assegnatari, ma deve effettuare un'istruttoria più approfondita in merito.
Più precisamente la sentenza attesta che “èstataomessa la necessaria e preventiva verifica, da parte dell’Amministrazione comunale intimata, dell’effettiva assenza di locali nell’ambito della sede farmaceutica n. 2 assegnata ai controinteressati”.
Il Collegio al riguardo indica che, in tutti i casi in cui venga richiesta una riperimetrazione per assenza di locali, il Comune deve procedere mediante accertamento autonomo o, comunque, almeno chiedere ulteriori chiarimenti ai richiedenti, senza limitarsi a tener conto esclusivamente delle loro dichiarazioni. Sul punto, ad esempio, il TAR Catania, con la sentenza del 3 gennaio 2025 (vedi in questa rivista) ha stabilito che, oltre ad una perizia giurata dei richiedenti la perimetrazione, può costituire da parte del Comune un adeguato approfondimento istruttorio l'acquisizione di dichiarazioni di agenzie immobiliari (trasmesse dai richiedenti insieme alla perizia giurata) attestanti l'assenza di locali disponibili in loco. Il TAR Napoli nella sentenza del 22 luglio 2025 (vedi in questa rivista), ha poi ribadito l'esigenza di una puntuale previa istruttoria da parte del Comune in caso di riperimetrazione per mancanza di locali idonei, eventualmente mediante verifiche e sopralluoghi senza limitarsi a tenere in considerazione la perizia di parte.
Sul punto va tuttavia richiamata anche la sentenza del Consiglio di Stato del 12 aprile 2023 (vedi in questa rivista), secondo cui non è indispensabile l'impossibilità di rinvenire un locale disponibile ai fini della modifica della zona, essendo sufficiente la mera “difficoltà”.
Sta di fatto che nel caso qui all'esame il TAR afferma invece che gli assegnatari “non hanno per nulla documentato –neppure in giudizio (cfr. la perizia in atti)- i tentativi di ricerca di locali idonei all'apertura della farmacia nella zona di perimetrazione comunale inizialmente assegnata, là dove, di converso, la parte ricorrente ha comunque fornito un principio di prova in merito all’esistenza di locali liberi [in una delle vie della zona originariamente assegnata n.d.r.] depositandone i relativi annunci immobiliari”.
Il Collegio, inoltre, proprio nell'ottica di una maggiore completezza di esame della vicenda, afferma che il Comune è sempre libero di modificare le zone farmaceutiche, sussistendo sul punto un'ampia discrezionalità, sennonché tali mutamenti vanno sempre preceduti da una congrua istruttoria ed accompagnati dall'adeguata motivazione che dia conto dei motivi che hanno indotto le modifiche approvate, come ad esempio eventuali sopravvenienze circa i mutamenti nella distribuzione della popolazione e/o disfunzioni per l'utenza o carenze di assistenza, ma nel caso di specie difettano tali approfondimenti.
La sentenza certifica altresì l'illegittimità dell'adottata riperimetrazione anche in ragione della mancata preventiva richiesta dei pareri, da parte del Comune, all'ASL ed all'Ordine provinciale dei Farmacisti (che, successivamente all'adozione dell'atto impugnato aveva reso il proprio parere negativo invitando il Comune a revocare la delibera).
Com'è oramai stato chiarito dalla giurisprudenza (vedi, da ultimo la surrichiamata sentenza del TAR Napoli del 22 luglio 2025, nonché TAR Reggio Calabria sentenza del 12 marzo 2025 e TAR Lecce sentenza del 13 novembre 2024, in questa rivista) occorre richiedere obbligatoriamente i detti pareri ogniqualvolta si procede alla modifica dei confini delle zone farmaceutiche: i detti pareri, qualora resi nei termini di legge, non sono vincolanti nel loro contenuto, ma obbligano il Comune a motivare la decisione che dovesse discordare dai suddetti (vedi in questa rivista TAR Roma sentenza del 2 luglio 2024).
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 17 novembre 2025
L'ampliamento della zona della farmacia per mancanza di locali disponibili è illegittimo se non risulta in maniera inequivocabile l'indisponibilità di locali
La modifica della pianta organica, con ampliamento della zona posta a concorso straordinario per asserita mancanza di locali disponibili da parte degli assegnatari, deve non soltanto essere preceduta da una seria istruttoria comunale volta a verificare la detta mancanza di locali, ma anche accompagnata da un'adeguata motivazione
La modifica dei confini delle zone farmaceutiche va sempre preceduta dalla richiesta di pareri all'ASL ed all'ordine provinciale dei Farmacisti, attesa l'obbligatorietà di tali pareri
Massima
Farmacia – ampliamento della zona assegnata mediante concorso straordinario – asserita mancanza di locali disponibili da parte degli assegnatari – difetto di istruttoria – obbligo di verifica o comunque di approfondimento da parte del Comune – difetto di istruttoria ed adeguata motivazione – illegittimità
Farmacia – modifica dei confini delle zone – ampliamento di una zona ai danni della zona confinante – mancata previa richiesta dei pareri all'ASL ed all'Ordine provinciale dei Farmacisti – obbligatorietà – illegittimità
Torna dinanzi alle Corti giudiziarie, per l'ennesima volta, la rilevante problematica della riperimetrazione delle zone farmaceutiche per mancanza di locali disponibili.
Negli ultimi anni si sono moltiplicate le pronunce da parte della Giustizia amministrativa al riguardo (vedi, in questa rivista, TAR Napoli sentenza del 22 luglio 2025, Consiglio di Stato ordinanza del 16 aprile 2025, TAR Catania sentenza del 3 gennaio 2025, TAR Napoli ordinanza del 4 dicembre 2024, TAR Venezia sentenza del 30 luglio 2024, TAR Catania ordinanza del 14 giugno 2024, TAR Roma sentenza dell'1 febbraio 2024, TAR Potenza sentenza del 18 gennaio 2024, TAR Roma sentenza dell'11 gennaio 2024, TAR Palermo sentenza del 18 dicembre 2023).
Nel caso oggetto della pronuncia del TAR Napoli la riperimetrazione avviene mediante ampliamento della zona originariamente posta a concorso straordinario, con conseguente riduzione della zona confinante, cui viene sottratta una via nella quale gli assegnatari della sede posta a concorso straordinario individuano un locale in cui ubicare la propria farmacia.
Il conseguente ricorso proposto dal titolare che si è visto ridurre la zona e, contestualmente, avvicinare l'allocazione della farmacia concorrente proprio nella parte di zona che precedentemente gli apparteneva, viene accolto.
Il TAR osserva che il Comune, in tutti i casi in cui è destinatario di una richiesta, da parte degli assegnatari di una sede farmaceutica, di ampliamento o comunque riperimetrazione della zona originariamente posta a concorso per mancanza di locali disponibili, non può limitarsi a prendere atto dell'attestazione degli assegnatari, ma deve effettuare un'istruttoria più approfondita in merito.
Più precisamente la sentenza attesta che “èstataomessa la necessaria e preventiva verifica, da parte dell’Amministrazione comunale intimata, dell’effettiva assenza di locali nell’ambito della sede farmaceutica n. 2 assegnata ai controinteressati”.
Il Collegio al riguardo indica che, in tutti i casi in cui venga richiesta una riperimetrazione per assenza di locali, il Comune deve procedere mediante accertamento autonomo o, comunque, almeno chiedere ulteriori chiarimenti ai richiedenti, senza limitarsi a tener conto esclusivamente delle loro dichiarazioni. Sul punto, ad esempio, il TAR Catania, con la sentenza del 3 gennaio 2025 (vedi in questa rivista) ha stabilito che, oltre ad una perizia giurata dei richiedenti la perimetrazione, può costituire da parte del Comune un adeguato approfondimento istruttorio l'acquisizione di dichiarazioni di agenzie immobiliari (trasmesse dai richiedenti insieme alla perizia giurata) attestanti l'assenza di locali disponibili in loco. Il TAR Napoli nella sentenza del 22 luglio 2025 (vedi in questa rivista), ha poi ribadito l'esigenza di una puntuale previa istruttoria da parte del Comune in caso di riperimetrazione per mancanza di locali idonei, eventualmente mediante verifiche e sopralluoghi senza limitarsi a tenere in considerazione la perizia di parte.
Sul punto va tuttavia richiamata anche la sentenza del Consiglio di Stato del 12 aprile 2023 (vedi in questa rivista), secondo cui non è indispensabile l'impossibilità di rinvenire un locale disponibile ai fini della modifica della zona, essendo sufficiente la mera “difficoltà”.
Sta di fatto che nel caso qui all'esame il TAR afferma invece che gli assegnatari “non hanno per nulla documentato –neppure in giudizio (cfr. la perizia in atti)- i tentativi di ricerca di locali idonei all'apertura della farmacia nella zona di perimetrazione comunale inizialmente assegnata, là dove, di converso, la parte ricorrente ha comunque fornito un principio di prova in merito all’esistenza di locali liberi [in una delle vie della zona originariamente assegnata n.d.r.] depositandone i relativi annunci immobiliari”.
Il Collegio, inoltre, proprio nell'ottica di una maggiore completezza di esame della vicenda, afferma che il Comune è sempre libero di modificare le zone farmaceutiche, sussistendo sul punto un'ampia discrezionalità, sennonché tali mutamenti vanno sempre preceduti da una congrua istruttoria ed accompagnati dall'adeguata motivazione che dia conto dei motivi che hanno indotto le modifiche approvate, come ad esempio eventuali sopravvenienze circa i mutamenti nella distribuzione della popolazione e/o disfunzioni per l'utenza o carenze di assistenza, ma nel caso di specie difettano tali approfondimenti.
La sentenza certifica altresì l'illegittimità dell'adottata riperimetrazione anche in ragione della mancata preventiva richiesta dei pareri, da parte del Comune, all'ASL ed all'Ordine provinciale dei Farmacisti (che, successivamente all'adozione dell'atto impugnato aveva reso il proprio parere negativo invitando il Comune a revocare la delibera).
Com'è oramai stato chiarito dalla giurisprudenza (vedi, da ultimo la surrichiamata sentenza del TAR Napoli del 22 luglio 2025, nonché TAR Reggio Calabria sentenza del 12 marzo 2025 e TAR Lecce sentenza del 13 novembre 2024, in questa rivista) occorre richiedere obbligatoriamente i detti pareri ogniqualvolta si procede alla modifica dei confini delle zone farmaceutiche: i detti pareri, qualora resi nei termini di legge, non sono vincolanti nel loro contenuto, ma obbligano il Comune a motivare la decisione che dovesse discordare dai suddetti (vedi in questa rivista TAR Roma sentenza del 2 luglio 2024).
Normativa
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