È legittima la riperimetrazione della zona farmaceutica per mancanza di locali idonei all’apertura della nuova farmacia
È corretto l’operato del Comune che, a fronte della certificazione di parte relativa alla mancanza di locali idonei per l’apertura della farmacia ed a seguito di verifica dei propri uffici, acconsente alla ridefinizione della zona in maniera da ricomprendervi una strada in cui sono disponibili locali idonei.
Massima
Farmacia – mancanza di locali idonei – istanza di ampliamento della zona – accoglimento - revisione straordinaria della pianta organica – inclusione nella zona di pertinenza di strada dotata di locale idoneo - legittimità
Ancora una volta il Giudice amministrativo è chiamato a dipanare un conflitto tra il titolare già operativo che vede ridursi la propria zona e il nuovo titolare assegnatario che, non trovando locali idonei nella propria zona, chiede ed ottiene dal Comune una ridefinizione dei confini tale da includere una nuova strada in cui c'è un locale idoneo.
Nel caso che ci riguarda, infatti, il Comune, dopo aver ricevuto una relazione di parte che attesta l’inesistenza di locali idonei nella zona e dopo aver effettuato verifiche tramite i propri uffici, adotta una revisione straordinaria della pianta organica con cui ridefinisce i confini della zona del nuovo assegnatario ricomprendendovi una strada in cui vi è un locale idoneo.
Il titolare limitrofo insorge dinanzi al TAR facendo rilevare che, in tal modo, pur non determinando la violazione della distanza minima dei duecento metri, comunque il Comune ha consentito una illegittima concentrazione di farmacie che viola le norme in materia in quanto non soddisfa le esigenze degli abitanti della zona.
Il TAR capitolino, tuttavia, non condivide le tesi del ricorso e lo respinge. Afferma in sentenza che la decisione comunale di adottare una revisione straordinaria della pianta organica onde includere nel perimetro della zona anche una strada in cui vi è un locale idoneo è stata determinata dalla volontà di consentire l’attivazione di una nuova sede e, quindi, assicurare un miglior servizio farmaceutico ai cittadini. Per tale motivo, quindi, continua il Giudice, la determinazione è stata legittimamente adottata, anche perché non è stata violata la distanza minima di duecento metri tra le farmacie. Il Collegio peraltro precisa che trattasi di una modifica lieve, visto che potrebbe essere qualificata addirittura come mera descrizione dei confini della zona.
Quanto all’istruttoria, poi, il TAR afferma che risulta agli atti una verifica approfondita da parte degli uffici comunali e che risultano acquisiti i pareri previsti dalla legge.
In conclusione la sentenza stabilisce che l’istituto della revisione della pianta organica ha la funzione di consentire la modifica del numero delle sedi e della loro localizzazione quando emerge, col passare del tempo, una sopravvenuta disfunzionalità della pianificazione effettuata, che si rivela non più rispondente all’interesse pubblico; poste tali premesse, quindi, il Collegio ritiene corretto ricorrere alla revisione della pianta organica qualora risulti impossibile l’apertura di una nuova sede, atteso che in tal modo si garantisce ai cittadini l’accessibilità al servizio di dispensazione dei medicinali.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/sentenza dell'1 febbraio 2024
È legittima la riperimetrazione della zona farmaceutica per mancanza di locali idonei all’apertura della nuova farmacia
È corretto l’operato del Comune che, a fronte della certificazione di parte relativa alla mancanza di locali idonei per l’apertura della farmacia ed a seguito di verifica dei propri uffici, acconsente alla ridefinizione della zona in maniera da ricomprendervi una strada in cui sono disponibili locali idonei.
Massima
Farmacia – mancanza di locali idonei – istanza di ampliamento della zona – accoglimento - revisione straordinaria della pianta organica – inclusione nella zona di pertinenza di strada dotata di locale idoneo - legittimità
Ancora una volta il Giudice amministrativo è chiamato a dipanare un conflitto tra il titolare già operativo che vede ridursi la propria zona e il nuovo titolare assegnatario che, non trovando locali idonei nella propria zona, chiede ed ottiene dal Comune una ridefinizione dei confini tale da includere una nuova strada in cui c'è un locale idoneo.
Nel caso che ci riguarda, infatti, il Comune, dopo aver ricevuto una relazione di parte che attesta l’inesistenza di locali idonei nella zona e dopo aver effettuato verifiche tramite i propri uffici, adotta una revisione straordinaria della pianta organica con cui ridefinisce i confini della zona del nuovo assegnatario ricomprendendovi una strada in cui vi è un locale idoneo.
Il titolare limitrofo insorge dinanzi al TAR facendo rilevare che, in tal modo, pur non determinando la violazione della distanza minima dei duecento metri, comunque il Comune ha consentito una illegittima concentrazione di farmacie che viola le norme in materia in quanto non soddisfa le esigenze degli abitanti della zona.
Il TAR capitolino, tuttavia, non condivide le tesi del ricorso e lo respinge. Afferma in sentenza che la decisione comunale di adottare una revisione straordinaria della pianta organica onde includere nel perimetro della zona anche una strada in cui vi è un locale idoneo è stata determinata dalla volontà di consentire l’attivazione di una nuova sede e, quindi, assicurare un miglior servizio farmaceutico ai cittadini. Per tale motivo, quindi, continua il Giudice, la determinazione è stata legittimamente adottata, anche perché non è stata violata la distanza minima di duecento metri tra le farmacie. Il Collegio peraltro precisa che trattasi di una modifica lieve, visto che potrebbe essere qualificata addirittura come mera descrizione dei confini della zona.
Quanto all’istruttoria, poi, il TAR afferma che risulta agli atti una verifica approfondita da parte degli uffici comunali e che risultano acquisiti i pareri previsti dalla legge.
In conclusione la sentenza stabilisce che l’istituto della revisione della pianta organica ha la funzione di consentire la modifica del numero delle sedi e della loro localizzazione quando emerge, col passare del tempo, una sopravvenuta disfunzionalità della pianificazione effettuata, che si rivela non più rispondente all’interesse pubblico; poste tali premesse, quindi, il Collegio ritiene corretto ricorrere alla revisione della pianta organica qualora risulti impossibile l’apertura di una nuova sede, atteso che in tal modo si garantisce ai cittadini l’accessibilità al servizio di dispensazione dei medicinali.
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