Martedì, 18 Agosto 2026
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Il TAR L'Aquila, nel distinguere due livelli di potere ai fini pianificatori tra Comune e Regione, ripropone un orientamento che nel 2015 il Consiglio di Stato aveva presto superato.
L’atto di revisione della pianta organica farmaceutica, secondo un orientamento ormai consolidato (salvo l’ordinamento siciliano), rientra nella competenza della Giunta comunale e non del Consiglio.
In caso di impugnazione, la convalida della Giunta può sanare il vizio di incompetenza ed evitare l’annullamento dell’atto e il blocco dell’attivazione della sede.
I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
La partecipazione al Consiglio comunale del Sindaco del Comune titolare della farmacia, che riveste anche la carica di presidente del Consorzio Intercomunale incaricato della sua gestione, non integra alcun conflitto d’interessi né impone obblighi di astensione, trattandosi di una coincidenza di ruoli prevista e funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico nella organizzazione del servizio farmaceutico
I Rapporti regionali permettono di analizzare le componenti che determinano le variazioni della spesa, cercando di offrire alle Regioni e alle Province Autonome un quadro utile per orientare le politiche del farmaco e rafforzare l’efficienza dell’assistenza.
La circostanza che l'art. 1 bis della l. n. 475/1968 consenta alla Regione di istituire sedi farmaceutiche “aggiuntive” in stazioni ferroviarie, aeroporti, stazioni marittime e centri commerciali, non preclude ai Comuni la possibilità di istituire sedi con il criterio demografico nelle stesse strutture
Il TAR esclude la configurabilità del silenzio inadempimento da parte di AIFA rispetto a una richiesta tardiva di accesso all’applicativo per l’aggiornamento dei prezzi dei farmaci, ritenuta attività non provvedimentale e in contrasto con i termini perentori stabiliti dalla disciplina di settore
La differenza sensibile di caratteristiche tra due dispositivi medici non comporta l’esclusione dell’offerta dalla gara pubblica, se risulta che un prodotto, pur realizzato con materiali e conformazioni diverse rispetto a quelli indicati nella lex specialis, sia comunque idoneo a soddisfare in modo equivalente le finalità assistenziali previste dalla stazione appaltante, secondo una valutazione sostanziale e non meramente formale della conformità tecnica
La classificazione di un alimento come medicinale o come integratore è rimessa alla valutazione tecnica caso per caso intrapresa in funzione delle caratteristiche e delle condizioni di utilizzo del prodotto
Approfondimenti
Inammissibile il ricorso dinnanzi al TAR contro il diniego di diritto all'indennità di avviamento: la giurisdizione è del Giudice ordinario
L'azione giudiziaria rivolta al TAR, contro un provvedimento amministrativo con cui si nega l'indennità di avviamento, censurato per ragioni procedimentali e sostanziali, è inammissibile per difetto di giurisdizione: la questione investe un diritto soggettivo