Domenica, 11 Ottobre 2026
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Un caso atipico: la farmacia classificata dal Comune in “urbana”, agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento di “rurale”, ma la classificazione va effettuata in maniera “dinamica”
La pianta organica farmaceutica è un atto di pianificazione a contenuto generale per il quale non è prevista nè la notifica individuale ai titolari di farmacia nè la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990: il farmacista non può giustificare, quindi, un ricorso proposto in ritardo adducendo di non aver ricevuto la notifica ovvero la comunicazione di avvio del procedimento da parte del Comune
La condotta del titolare ai fini della decadenza ex art. 113 comma 1 lett. e) R.D. n. 1265/1934va valutata non su un piano meramente formale, ma nel contesto del pregresso articolarsi dell'esercizio del potere da parte delll'Amministrazione, risultato peraltro illegittimo
Le uniche ipotesi di ammissibilità riguardano l’autorizzazione del Comune confinante ad ubicare una farmacia a meno di 200 metri di distanza dal proprio esercizio, ovvero a meno di duecento metri dal confine così da comprimere la propria libertà di trasferimento intra-zona
La tutela in giudizio di posizioni concorrenziali individuali, rispetto alla revisione della pianta organica, richiede un concreto pregiudizio
Se il Comune decide di modificare le zone di una pianta organica, sottraendo all'ambito di pertinenza di una farmacia una via ad alta percorrenza per assegnarla ad una farmacia confinante, deve motivare riguardo alle ragioni che l'hanno indotto a quelle modifiche, non essendo sufficienti cartografie che si limitano a riprodurre precisamente gli ambiti territoriali
Il titolare che continui ad operare in locali presso i quali vi sia stata un'autorizzazione provvisoria al trasferimento, una volta che sia scaduto il termine dell'autorizzazione provvisoria, e non ottemperi alle ordinanze comunali che impongono il ritorno nei locali originari o almeno alternativi del centro storico, incorre nella decadenza ex art. 113 comma 1 TULS
Le preparazioni galeniche riconducibili alla formula officinale sono escluse dall’ambito della direttiva 2001/83 e pertanto non soggette ad AIC. La Corte UE chiarisce però che tale esclusione consente agli Stati membri di disciplinarne la produzione e la fornitura, anche mediante criteri quantitativi, stabilendo così possibili limiti al numero di pazienti trattati
La presenza di altre tre farmacie nel raggio di due chilometri garantisce l'assistenza farmaceutica, sicché va respinta l'istanza di sospensione dell'atto con cui l'ASL ha autorizzato l'esecuzione dello sfratto per finita locazione
Approfondimenti
La Regione Emilia Romagna approva lo schema di intesa con le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate fino al 30 giugno 2026
Lo schema di intesa è contenuto all'allegato 1 della delibera