Asserito sconfinamento della farmacia: il Consiglio di Stato sospende l'efficacia della sentenza che annulla l'autorizzazione all'apertura
La sentenza del TAR Napoli che annulla l'autorizzazione all'apertura di una nuova farmacia a causa del parziale sconfinamento della stessa, viene sospesa nell'efficacia dal Consiglio di Stato, che si riserva una valutazione alla luce delle novità introdotte dal d.l. n. 1/2012
Massima
Farmacia – sconfinamento parziale dell'esercizio farmaceutico – sentenza di primo grado di annullamento dell'autorizzazione all'apertura – istanza di sospensione dell'efficacia – rischio di chiusura della farmacia – accoglimento
La controversia relativa ad una nuova farmacia che in parte sconfina nella zona di un altro titolare, decisa dal TAR Napoli con una sentenza di annullamento anche dell'autorizzazione all'apertura, viene vagliata dal Consiglio di Stato, che decide di preservare la res adhuc integra fino all'udienza di merito.
La fattispecie all'attenzione della Magistratura è davvero “al limite”: l'immobile in cui è allocato il nuovo esercizio farmaceutico si trova ad angolo tra due strade, l'una compresa nella zona di pertinenza della farmacia, l'altra compresa nella zona di un diverso titolare, e se l'ingresso è posizionato sulla strada di propria pertinenza, vi è un disimpegno per accedervi che ha un'apertura sulla strada “esterna”, in cui vi sono anche i parcheggi della nuova farmacia e da cui parte la rampa d'accesso per i disabili.
Il TAR ha annullato gli atti impugnati, ivi compresa l'autorizzazione all'apertura (vedi commento della sentenza del 7 luglio 2025 in questa rivista), richiamando una sentenza del 2022 del Consiglio di Stato, secondo cui l'intero esercizio farmaceutico deve rientrare nella zona di competenza, anche se vi sono sentenze successive del medesimo Consiglio di Stato (tra cui quella del 23 febbraio 2024, in questa rivista) secondo cui deve riconoscersi una maggiore elasticità ai perimetri delle zone.
Nel sospendere l'efficacia della sentenza di annullamento il Collegio ha ritenuto sussistente il periculum in mora, costituito dal rischio di chiusura della farmacia, nonché ha espressamente indicato che per la decisione finale assume rilevanza la questione interpretativa relativa alle nuove disposizioni introdotte nell'art. 1 della l. n. 475/1968 dal d.l. n. 1/2012, per cui è necessario l'approfondimento all'udienza di merito.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/ordinanza del 29 agosto 2025
Asserito sconfinamento della farmacia: il Consiglio di Stato sospende l'efficacia della sentenza che annulla l'autorizzazione all'apertura
La sentenza del TAR Napoli che annulla l'autorizzazione all'apertura di una nuova farmacia a causa del parziale sconfinamento della stessa, viene sospesa nell'efficacia dal Consiglio di Stato, che si riserva una valutazione alla luce delle novità introdotte dal d.l. n. 1/2012
Massima
Farmacia – sconfinamento parziale dell'esercizio farmaceutico – sentenza di primo grado di annullamento dell'autorizzazione all'apertura – istanza di sospensione dell'efficacia – rischio di chiusura della farmacia – accoglimento
La controversia relativa ad una nuova farmacia che in parte sconfina nella zona di un altro titolare, decisa dal TAR Napoli con una sentenza di annullamento anche dell'autorizzazione all'apertura, viene vagliata dal Consiglio di Stato, che decide di preservare la res adhuc integra fino all'udienza di merito.
La fattispecie all'attenzione della Magistratura è davvero “al limite”: l'immobile in cui è allocato il nuovo esercizio farmaceutico si trova ad angolo tra due strade, l'una compresa nella zona di pertinenza della farmacia, l'altra compresa nella zona di un diverso titolare, e se l'ingresso è posizionato sulla strada di propria pertinenza, vi è un disimpegno per accedervi che ha un'apertura sulla strada “esterna”, in cui vi sono anche i parcheggi della nuova farmacia e da cui parte la rampa d'accesso per i disabili.
Il TAR ha annullato gli atti impugnati, ivi compresa l'autorizzazione all'apertura (vedi commento della sentenza del 7 luglio 2025 in questa rivista), richiamando una sentenza del 2022 del Consiglio di Stato, secondo cui l'intero esercizio farmaceutico deve rientrare nella zona di competenza, anche se vi sono sentenze successive del medesimo Consiglio di Stato (tra cui quella del 23 febbraio 2024, in questa rivista) secondo cui deve riconoscersi una maggiore elasticità ai perimetri delle zone.
Nel sospendere l'efficacia della sentenza di annullamento il Collegio ha ritenuto sussistente il periculum in mora, costituito dal rischio di chiusura della farmacia, nonché ha espressamente indicato che per la decisione finale assume rilevanza la questione interpretativa relativa alle nuove disposizioni introdotte nell'art. 1 della l. n. 475/1968 dal d.l. n. 1/2012, per cui è necessario l'approfondimento all'udienza di merito.
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