La realizzazione di un disimpegno nel volume della farmacia tale da consentirvi l'accesso anche da una strada non compresa nella zona è violazione della pianta organica
Il TAR Napoli privilegia un'interpretazione molto restrittiva della nozione di zona, pervenendo all'annullamento dell'autorizzazione all'apertura di una farmacia che, pur avendo la soglia di ingresso posizionata sulla strada all'interno della propria zona, mediante un disimpegno nel volume dell'edificio consente di accedere alla detta soglia anche tramite una strada non ricompresa nella zona assegnata
Massima
Farmacia – autorizzazione all'apertura – soglia di ingresso posizionata in una strada ricompresa nella zona assegnata – creazione di un disimpegno nel volume dell'edificio tale da consentire l'accesso alla farmacia anche da una strada non compresa nella zona assegnata – violazione della pianta organica
Il TAR Napoli affronta un caso davvero singolare e, privilegiando un'interpretazione del concetto di zona estremamente restrittiva, dispone l'annullamento dell'autorizzazione all'apertura di una farmacia, con conseguenti possibili gravi ripercussioni sulla tempistica decadenziale stabilita dalla legge.
Il caso riguarda l'assegnatario di una farmacia di nuova istituzione, che ottiene la possibilità di aprire il proprio esercizio farmaceutico mediante lavori in un immobile che è ad angolo tra la via facente parte della zona assegnatagli ed una via rientrante invece nella zona del titolare limitrofo.
Poiché l'immobile presenta ben tre ingressi sulla strada del titolare limitrofo e nessuno su quella rientrante nella propria zona, l'assegnatario effettua lavori tali da:
- chiudere gli accessi esistenti sulla strada “esterna” alla propria zona,
- aprire una soglia di ingresso della farmacia nella strada interna alla propria zona
- creare un disimpegno nel volume dell'edificio ad angolo tra le due strade tramite il quale è possibile (a quanto è dato comprendere dalla sentenza) accedere alla soglia di ingresso della farmacia anche dalla strada "esterna".
La rampa per i disabili si sviluppa dalla strada esterna alla zona e le aree di sosta per le auto dei clienti della farmacia si trovano sulla strada esterna.
A ricorrere sono allora i due titolari già operativi nel Comune, uno dei quali lamenta la violazione della pianta organica in riferimento alla strada ricompresa nella propria zona, da cui, come si è detto, è possibile accedere al disimpegno che conduce alla soglia della farmacia.
Il TAR nella sentenza sostiene che la suddetta possibilità di accedere alla soglia tramite il disimpegno aperto anche sulla strada esterna alla zona comporta “la possibilità di accesso alla farmacia anche” dalla detta strada, il che determina lo sconfinamento della farmacia assegnata ai nuovi titolari e, quindi, l'illegittimità dell'autorizzazione all'apertura.
A tal proposito viene richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 4744/2022 secondo cui persino le vetrine e le insegne non possono essere posizionate su una via non compresa nella propria zona e, quindi, ricadente in quella spettante al titolare confinante. La funzione delle vetrine e dell'insegna, secondo il TAR, è infatti quella di attrarre la clientela, in tal modo concorrendo all'offerta farmaceutica nonostante la strada in cui si trovino non appartenga alla zona del farmacista che, quindi, ne beneficia illegittimamente.
Il TAR si dichiara consapevole del fatto che vi è un filone giurisprudenziale che riconosce una maggior elasticità ai perimetri della zone così come indicati (vedi in questa rivista la sentenza del Consiglio di Stato del 23 febbraio 2024, secondo cui il concetto di zona farmaceutica va inteso in senso “elastico”), tuttavia afferma che le zone hanno la funzione di stabilire in quale porzione di territorio può essere allocata la farmacia, sicché il titolare non può derogarvi, visto che la sua libertà di scelta, al riguardo, non è assoluta ma, anzi, dev'essere rispettosa dei confini assegnati dalla pianta organica.
A causa del rilevato “sconfinamento”, allora, la sentenza annulla sia l'autorizzazione all'apertura della farmacia rilasciata dalla Regione, sia i presupposti atti comunali attestanti il rispetto delle zone individuate, sostenendo che l'eventuale carenza di locali disponibili avrebbe dovuto spingere i nuovi assegnatari a chiedere l'attivazione di un procedimento di riperimetrazione.
La vicenda, come detto in precedenza, va considerata proprio “al limite”: se vi sono recenti pronunce da cui può ricavarsi che l'intero immobile deve ricadere nella zona assegnata (vedi in questa rivista la sentenza del Consiglio di Stato del 15 gennaio 2024, in cui è stato ritenuto illegittimo il trasferimento della farmacia avvenuto in un locale ricadente nel Comune limitrofo, anche se l'accesso alla farmacia era situato sulla strada rientrante nella zona di competenza del farmacista), vi sono altresì sentenze che, come già detto, invece privilegiano un'interpretazione più elastica del concetto di zona (vedi in questa rivista la sentenza del Consiglio di Stato del 10 luglio 2024, in cui è stato stabilito che l'esistenza di un cancelletto privato, che funge da ingresso secondario per l'accesso ad una farmacia e posto su una strada nella zona di altro farmacista limitrofo non costituisce violazione della pianta organica, giacché deve farsi riferimento all'ingresso principale della farmacia, sito all'interno della zona di pertinenza).
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 7 luglio 2025
La realizzazione di un disimpegno nel volume della farmacia tale da consentirvi l'accesso anche da una strada non compresa nella zona è violazione della pianta organica
Il TAR Napoli privilegia un'interpretazione molto restrittiva della nozione di zona, pervenendo all'annullamento dell'autorizzazione all'apertura di una farmacia che, pur avendo la soglia di ingresso posizionata sulla strada all'interno della propria zona, mediante un disimpegno nel volume dell'edificio consente di accedere alla detta soglia anche tramite una strada non ricompresa nella zona assegnata
Massima
Farmacia – autorizzazione all'apertura – soglia di ingresso posizionata in una strada ricompresa nella zona assegnata – creazione di un disimpegno nel volume dell'edificio tale da consentire l'accesso alla farmacia anche da una strada non compresa nella zona assegnata – violazione della pianta organica
Il TAR Napoli affronta un caso davvero singolare e, privilegiando un'interpretazione del concetto di zona estremamente restrittiva, dispone l'annullamento dell'autorizzazione all'apertura di una farmacia, con conseguenti possibili gravi ripercussioni sulla tempistica decadenziale stabilita dalla legge.
Il caso riguarda l'assegnatario di una farmacia di nuova istituzione, che ottiene la possibilità di aprire il proprio esercizio farmaceutico mediante lavori in un immobile che è ad angolo tra la via facente parte della zona assegnatagli ed una via rientrante invece nella zona del titolare limitrofo.
Poiché l'immobile presenta ben tre ingressi sulla strada del titolare limitrofo e nessuno su quella rientrante nella propria zona, l'assegnatario effettua lavori tali da:
- chiudere gli accessi esistenti sulla strada “esterna” alla propria zona,
- aprire una soglia di ingresso della farmacia nella strada interna alla propria zona
- creare un disimpegno nel volume dell'edificio ad angolo tra le due strade tramite il quale è possibile (a quanto è dato comprendere dalla sentenza) accedere alla soglia di ingresso della farmacia anche dalla strada "esterna".
La rampa per i disabili si sviluppa dalla strada esterna alla zona e le aree di sosta per le auto dei clienti della farmacia si trovano sulla strada esterna.
A ricorrere sono allora i due titolari già operativi nel Comune, uno dei quali lamenta la violazione della pianta organica in riferimento alla strada ricompresa nella propria zona, da cui, come si è detto, è possibile accedere al disimpegno che conduce alla soglia della farmacia.
Il TAR nella sentenza sostiene che la suddetta possibilità di accedere alla soglia tramite il disimpegno aperto anche sulla strada esterna alla zona comporta “la possibilità di accesso alla farmacia anche” dalla detta strada, il che determina lo sconfinamento della farmacia assegnata ai nuovi titolari e, quindi, l'illegittimità dell'autorizzazione all'apertura.
A tal proposito viene richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 4744/2022 secondo cui persino le vetrine e le insegne non possono essere posizionate su una via non compresa nella propria zona e, quindi, ricadente in quella spettante al titolare confinante. La funzione delle vetrine e dell'insegna, secondo il TAR, è infatti quella di attrarre la clientela, in tal modo concorrendo all'offerta farmaceutica nonostante la strada in cui si trovino non appartenga alla zona del farmacista che, quindi, ne beneficia illegittimamente.
Il TAR si dichiara consapevole del fatto che vi è un filone giurisprudenziale che riconosce una maggior elasticità ai perimetri della zone così come indicati (vedi in questa rivista la sentenza del Consiglio di Stato del 23 febbraio 2024, secondo cui il concetto di zona farmaceutica va inteso in senso “elastico”), tuttavia afferma che le zone hanno la funzione di stabilire in quale porzione di territorio può essere allocata la farmacia, sicché il titolare non può derogarvi, visto che la sua libertà di scelta, al riguardo, non è assoluta ma, anzi, dev'essere rispettosa dei confini assegnati dalla pianta organica.
A causa del rilevato “sconfinamento”, allora, la sentenza annulla sia l'autorizzazione all'apertura della farmacia rilasciata dalla Regione, sia i presupposti atti comunali attestanti il rispetto delle zone individuate, sostenendo che l'eventuale carenza di locali disponibili avrebbe dovuto spingere i nuovi assegnatari a chiedere l'attivazione di un procedimento di riperimetrazione.
La vicenda, come detto in precedenza, va considerata proprio “al limite”: se vi sono recenti pronunce da cui può ricavarsi che l'intero immobile deve ricadere nella zona assegnata (vedi in questa rivista la sentenza del Consiglio di Stato del 15 gennaio 2024, in cui è stato ritenuto illegittimo il trasferimento della farmacia avvenuto in un locale ricadente nel Comune limitrofo, anche se l'accesso alla farmacia era situato sulla strada rientrante nella zona di competenza del farmacista), vi sono altresì sentenze che, come già detto, invece privilegiano un'interpretazione più elastica del concetto di zona (vedi in questa rivista la sentenza del Consiglio di Stato del 10 luglio 2024, in cui è stato stabilito che l'esistenza di un cancelletto privato, che funge da ingresso secondario per l'accesso ad una farmacia e posto su una strada nella zona di altro farmacista limitrofo non costituisce violazione della pianta organica, giacché deve farsi riferimento all'ingresso principale della farmacia, sito all'interno della zona di pertinenza).
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