Procedura di stabilizzazione finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente farmacista: la giurisdizione è del giudice ordinario
Non trattandosi di una procedura selettiva di natura concorsuale, bensì di una verifica dei requisiti oggettivi previsti per la stabilizzazione, la giurisdizione spetta all'AGO
Massima
Farmacista – procedura di stabilizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente farmacista – percorso assunzionale differente rispetto al pubblico concorso – giurisdizione del Giudice ordinario
Una farmacista partecipa alla procedura di stabilizzazione per il personale precario della dirigenza del SSN per il profilo di dirigente farmacista e, essendone esclusa per mancanza di un requisito previsto dal bando, propone ricorso al TAR Cagliari.
Che, però, con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. dichiara il difetto di giurisdizione a favore del Giudice ordinario.
Il Collegio, nel richiamare altre proprie precedenti e recenti pronunce (sentenze nn. 499/2025 e 581/2023), dichiara di aderire a quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui quando non ci si trova di fronte a procedure selettive di natura comparativa caratterizzate da valutazioni discrezionali relative al merito o ai titoli, bensì (come nel caso di specie) si verta soltanto in ordine all'accertamento del possesso di requisiti oggettivi in capo al soggetto che aspira alla stabilizzazione, la giurisdizione è dell'AGO.
In tale ultimo caso, infatti, non si ricade nel campo dell'art. 63 comma 4 del d. lgs. n. 165/2001, visto che non si tratta di una procedura selettiva di natura concorsuale, ma trattasi a tutti gli effetti della verifica di legittimità di un atto gestionale adottato nell'esercizio di poteri datoriali.
Dette procedure sono state ritenute dalla giurisprudenza “non concorsuali” giacché non hanno ad oggetto una valutazione comparativa dei candidati, finalizzata all'individuazione dei “migliori” secondo una graduatoria, ma si caratterizzano per la “semplice verifica, oggettiva e vincolata, della sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge in capo ai dipendenti per i quali è prevista la stabilizzazione, senza quindi esercizio di alcun pubblico potere” (tra le tante vedi le sentenze di Cass. Civ. Sez. Un. n. 40953/2021 e Consiglio di Stato n. 3801/2020); avendo allora tali procedure natura vincolata ed essendo prive di margini di discrezionalità o di valutazioni di merito, ne discende il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
Nella rivista vi è altresì il commento di altre recenti pronunce che dichiarano il difetto di giurisdizione del GA in caso di ricorsi avverso l'esclusione dall'avviso di mobilità volontaria in ambito regionale per la copertura di un posto di dirigente farmacista (vedi la sentenza del TAR Napoli del 27 febbraio 2025), mentre in ordine ai ricorsi contro il bando e gli atti di conferimento di un incarico quinquennale per dirigente farmacista la giurisprudenza è divisa (vedi la sentenza del TAR Ancona del 31 maggio 2024 e la sentenza del TAR Genova del 27 gennaio 2024 che attribuiscono la giurisdizione all'AGO, mentre la recentissima sentenza del TAR Catanzaro dell'8 agosto 2025 la attribuisce al GA richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 213/2025).
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Cagliari/sentenza dell'11 agosto 2025
Procedura di stabilizzazione finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente farmacista: la giurisdizione è del giudice ordinario
Non trattandosi di una procedura selettiva di natura concorsuale, bensì di una verifica dei requisiti oggettivi previsti per la stabilizzazione, la giurisdizione spetta all'AGO
Massima
Farmacista – procedura di stabilizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente farmacista – percorso assunzionale differente rispetto al pubblico concorso – giurisdizione del Giudice ordinario
Una farmacista partecipa alla procedura di stabilizzazione per il personale precario della dirigenza del SSN per il profilo di dirigente farmacista e, essendone esclusa per mancanza di un requisito previsto dal bando, propone ricorso al TAR Cagliari.
Che, però, con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. dichiara il difetto di giurisdizione a favore del Giudice ordinario.
Il Collegio, nel richiamare altre proprie precedenti e recenti pronunce (sentenze nn. 499/2025 e 581/2023), dichiara di aderire a quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui quando non ci si trova di fronte a procedure selettive di natura comparativa caratterizzate da valutazioni discrezionali relative al merito o ai titoli, bensì (come nel caso di specie) si verta soltanto in ordine all'accertamento del possesso di requisiti oggettivi in capo al soggetto che aspira alla stabilizzazione, la giurisdizione è dell'AGO.
In tale ultimo caso, infatti, non si ricade nel campo dell'art. 63 comma 4 del d. lgs. n. 165/2001, visto che non si tratta di una procedura selettiva di natura concorsuale, ma trattasi a tutti gli effetti della verifica di legittimità di un atto gestionale adottato nell'esercizio di poteri datoriali.
Dette procedure sono state ritenute dalla giurisprudenza “non concorsuali” giacché non hanno ad oggetto una valutazione comparativa dei candidati, finalizzata all'individuazione dei “migliori” secondo una graduatoria, ma si caratterizzano per la “semplice verifica, oggettiva e vincolata, della sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge in capo ai dipendenti per i quali è prevista la stabilizzazione, senza quindi esercizio di alcun pubblico potere” (tra le tante vedi le sentenze di Cass. Civ. Sez. Un. n. 40953/2021 e Consiglio di Stato n. 3801/2020); avendo allora tali procedure natura vincolata ed essendo prive di margini di discrezionalità o di valutazioni di merito, ne discende il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
Nella rivista vi è altresì il commento di altre recenti pronunce che dichiarano il difetto di giurisdizione del GA in caso di ricorsi avverso l'esclusione dall'avviso di mobilità volontaria in ambito regionale per la copertura di un posto di dirigente farmacista (vedi la sentenza del TAR Napoli del 27 febbraio 2025), mentre in ordine ai ricorsi contro il bando e gli atti di conferimento di un incarico quinquennale per dirigente farmacista la giurisprudenza è divisa (vedi la sentenza del TAR Ancona del 31 maggio 2024 e la sentenza del TAR Genova del 27 gennaio 2024 che attribuiscono la giurisdizione all'AGO, mentre la recentissima sentenza del TAR Catanzaro dell'8 agosto 2025 la attribuisce al GA richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 213/2025).
Normativa
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.