Il Giudice ordinario è competente per il ricorso contro il bando di un incarico quinquennale per Direttore di farmacia ospedaliera
Il Giudice amministrativo non ha giurisdizione riguardo alle impugnazioni dei bandi per l’attribuzione di incarichi dirigenziali nel settore sanitario, tenuto conto che la sua giurisdizione è riservata alle procedure concorsuali per l’assunzione tecnicamente intese
Massima
Farmacisti – concorso per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente – ricorso – difetto di giurisdizione Giudice amministrativo – giurisdizione Giudice ordinario – inammissibilità
Ancora una volta un TAR conferma che gli atti relativi al conferimento di incarichi dirigenziali nel settore sanitario non rientrano tra quelli relativi alle procedure concorsuali per l’assunzione, tecnicamente intese, che la legge riserva alla giurisdizione del Giudice amministrativo. Gli atti per il conferimento della dirigenza, invece, vanno ritenuti atti di gestione dei rapporti di lavoro coinvolti dalle scelte datoriali, come tali invece assoggettati alla giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro. Secondo il TAR nel settore sanitario, in ragione della disciplina sulla privatizzazione dei rapporti di pubblico impiego, tutti gli atti che riguardano il funzionamento degli apparati non rispondono allo schema del potere pubblico, bensì a quello dei poteri privati. Il fatto che il conferimento degli incarichi dirigenziali quinquennali si svolga mediante comparazione dei curricula non implica la sua assimilazione ad una procedura concorsuale, visto che il procedimento di comparazione ha la sola funzione di individuare un metodo procedimentalizzato di conferimento degli incarichi mediante una serie di garanzie quali, ad esempio, la motivazione sulle scelte assunte e la partecipazione ai processi decisionali. Ma questo non trasforma tali procedure in concorsi per l’assunzione tecnicamente intesi, quindi in questo caso si rimane nell’orbita privatistica.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Ancona/sentenza del 31 maggio 2024
Il Giudice ordinario è competente per il ricorso contro il bando di un incarico quinquennale per Direttore di farmacia ospedaliera
Il Giudice amministrativo non ha giurisdizione riguardo alle impugnazioni dei bandi per l’attribuzione di incarichi dirigenziali nel settore sanitario, tenuto conto che la sua giurisdizione è riservata alle procedure concorsuali per l’assunzione tecnicamente intese
Massima
Farmacisti – concorso per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente – ricorso – difetto di giurisdizione Giudice amministrativo – giurisdizione Giudice ordinario – inammissibilità
Ancora una volta un TAR conferma che gli atti relativi al conferimento di incarichi dirigenziali nel settore sanitario non rientrano tra quelli relativi alle procedure concorsuali per l’assunzione, tecnicamente intese, che la legge riserva alla giurisdizione del Giudice amministrativo. Gli atti per il conferimento della dirigenza, invece, vanno ritenuti atti di gestione dei rapporti di lavoro coinvolti dalle scelte datoriali, come tali invece assoggettati alla giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro. Secondo il TAR nel settore sanitario, in ragione della disciplina sulla privatizzazione dei rapporti di pubblico impiego, tutti gli atti che riguardano il funzionamento degli apparati non rispondono allo schema del potere pubblico, bensì a quello dei poteri privati. Il fatto che il conferimento degli incarichi dirigenziali quinquennali si svolga mediante comparazione dei curricula non implica la sua assimilazione ad una procedura concorsuale, visto che il procedimento di comparazione ha la sola funzione di individuare un metodo procedimentalizzato di conferimento degli incarichi mediante una serie di garanzie quali, ad esempio, la motivazione sulle scelte assunte e la partecipazione ai processi decisionali. Ma questo non trasforma tali procedure in concorsi per l’assunzione tecnicamente intesi, quindi in questo caso si rimane nell’orbita privatistica.
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