Martedì, 17 Giugno 2025
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La modifica dell'ultima pianta organica approvata può avvenire soltanto con un nuovo atto programmatorio che rispetti la precisa scansione procedimentale prevista dalla legge. In caso di revoca, invece, non può modificarsi alcunché riguardo alla zonizzazione, essendo consentita soltanto l'eliminazione dell'ultima pianta organica approvata, rappresentando motivatamente al riguardo le ragioni di interesse pubblico
La ricetta emessa da un medico generico che non avrebbe potuto prescrivere il farmaco in quanto la prescrizione è riservata allo specialista e dispensata per errore dal farmacista in DPC, va addebitata alla farmacia sulla scorta dell’art. 4 comma 9 del D.P.R. n. 371/1998 in quanto la prescrizione è da ritenersi inesistente
La modifica di una pianta organica che prevede la sottrazione di un tratto di strada dalla zona di un titolare privato a favore della farmacia comunale è legittima se è diretta al riequilibrio del numero degli abitanti e della superficie delle zone delle due farmacie, a maggior ragione se la zona del titolare privato viene pure ampliata in altra direzione
La Lombardia stanzia 13.800.000 euro all'anno per sei anni per garantire tramite il sistema SISS la comunicazione e l'elaborazione dei dati sanitari nonché il miglioramento dei servizi all’utenza
I principi elaborati dalla giurisprudenza industriale ed incentrati sulla tutela dei diritti di esclusiva del titolare del marchio non sono pertinenti riguardo alle prerogative dell'AIFA nella materia del cambio di denominazione ai fini della tutela della salute pubblica
Ciò che rileva è la situazione di fatto esistente al momento dell'adozione dell'atto di trasferimento, non quella dell'istruttoria. Se dopo l'istruttoria favorevole ma poco prima dell'adozione dell'atto di trasferimento cambiano i percorsi pedonali e la distanza tra le farmacie diventa inferiore a 200 metri, l'atto di trasferimento va annullato.
Le norme che prescrivono una distanza minima di duecento metri tra le farmacie sono rispettose dei principi di rango europeo e costituzionale.
Nel caso una farmacia abbia più soglie di ingresso, ai fini della misurazione della distanza occorre tenere conto della soglia più vicina alla soglia dell'altra farmacia, non avendo alcun rilievo le soglie più lontane
La riduzione sensibile della zona di un farmacista, peraltro irrazionale giacché disomogenea ed effettuata mediante cuneo, a vantaggio della possibilità di trasferimento della farmacia comunale, è illegittima
L'impossibilità per i titolari di farmacie soprannumerarie sussidiate di partecipare alla procedura per il trasferimento prevista dall'art. 2 comma 2 bis della l. n. 475/1968 discende da una scelta discrezionale del legislatore che non può ritenersi irragionevole
Le proposte dell'AGCM ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza
Approfondimenti
E' irragionevole negare per violazione della distanza minima il trasferimento della farmacia se, mediante esso, la distanza attuale di 40 metri aumenterebbe a 106
E' illegittimo per manifesta irragionevolezza il diniego di trasferimento della farmacia all'interno della propria zona, adducendo la violazione della distanza minima dei duecento metri, quando la distanza attuale di soli quaranta metri, se il trasferimento fosse accolto, aumenterebbe a centosei in quanto il trasferimento avverrebbe non già “in avvicinamento”, bensì “in allontanamento”