Lunedì, 11 Maggio 2026
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E' corretta la decisione dell'ASL di considerare, ai fini dell'indennità di residenza per gli anni 2020 e 2021, un unico fatturato cumulativo della farmacia rurale e del dispensario affidato in gestione e, a tal riguardo, se il fatturato totale supera l'importo di 450.000 euro, è legittimo l'atto dell'ASL che nega il beneficio previsto dalla legge n. 221/1968
Il corso di studi per la laurea in farmacia svolto in Ucraina con modalità “a distanza” non consente il riconoscimento del titolo di farmacista giacché il D.M. del 14 luglio 2006 prescrive il divieto per le università italiane di attivare corsi di laurea a distanza per le professioni sanitarie
Il Decreto Ministeriale entra in vigore il 26 marzo 2026
L’impugnazione del solo provvedimento di assegnazione di una sede farmaceutica non radica interesse a ricorrere in capo ai titolari di farmacia già operanti, qualora non sia stato previamente impugnato anche l’atto istitutivo della sede assegnata
Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, lo stesso entra in vigore il 9 marzo 2026, medesimo giorno di pubblicazione in G.U. del comunicato
Sono abrogate le Note AIFA n. 1 e 48, che vengono sostituite della Nota AIFA N01, che ha effetto dal 22 marzo 2026
I titolari di borsa di studio possono essere ammessi alle procedure di stabilizzazione ex art. 1 comma 268 lett. b) della l. n. 234/2021 per posti di dirigente farmacista
Il ricorso per risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla somministrazione di vaccini anti-COVID-19 è irricevibile qualora l’atto introduttivo non individui in modo chiaro e inequivoco il comportamento illecito imputato alle istituzioni dell’Unione e la norma giuridica che si assume violata.
L’inerzia del Comune nella revisione della pianta organica farmaceutica, pur trattandosi di attività pianificatoria di carattere generale, può essere censurata dal titolare di farmacia mediante l’azione avverso il silenzio soltanto quando incida su una posizione giuridica differenziata e qualificata
Approfondimenti
La natura ordinatoria del termine di cui all’art. 2 comma 2 l. n. 475/1968 per la revisione della pianta organica farmaceutica
Il termine del 31 dicembre dell'anno pari, previsto dall'art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968 per la revisione biennale della pianta organica farmaceutica, è ordinatorio sicché, ancorché scaduto, il Comune può comunque legittimamente avviare e concludere il procedimento revisionale nell'anno dispari successivo