Venerdì, 4 Settembre 2026
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Il dies a quo non coincide con il primo giorno di pubblicazione della delibera, ma con il primo giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto ex lege.
La Giunta comunale è competente ad adottare l'atto di revisione della pianta organica.
In un giudizio relativo a provvedimenti dell'Ordine provinciale dei Farmacisti, nei confronti di un titolare che aveva rifiutato di sottoporsi all'obbligo vaccinale, il TAR declina la propria giurisdizione a favore del Giudice ordinario
L'azione giudiziaria rivolta al TAR, contro un provvedimento amministrativo con cui si nega l'indennità di avviamento, censurato per ragioni procedimentali e sostanziali, è inammissibile per difetto di giurisdizione: la questione investe un diritto soggettivo
Il TAR L'Aquila, nel distinguere due livelli di potere ai fini pianificatori tra Comune e Regione, ripropone un orientamento che nel 2015 il Consiglio di Stato aveva presto superato.
L’atto di revisione della pianta organica farmaceutica, secondo un orientamento ormai consolidato (salvo l’ordinamento siciliano), rientra nella competenza della Giunta comunale e non del Consiglio.
In caso di impugnazione, la convalida della Giunta può sanare il vizio di incompetenza ed evitare l’annullamento dell’atto e il blocco dell’attivazione della sede.
I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
La partecipazione al Consiglio comunale del Sindaco del Comune titolare della farmacia, che riveste anche la carica di presidente del Consorzio Intercomunale incaricato della sua gestione, non integra alcun conflitto d’interessi né impone obblighi di astensione, trattandosi di una coincidenza di ruoli prevista e funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico nella organizzazione del servizio farmaceutico
I Rapporti regionali permettono di analizzare le componenti che determinano le variazioni della spesa, cercando di offrire alle Regioni e alle Province Autonome un quadro utile per orientare le politiche del farmaco e rafforzare l’efficienza dell’assistenza.
La circostanza che l'art. 1 bis della l. n. 475/1968 consenta alla Regione di istituire sedi farmaceutiche “aggiuntive” in stazioni ferroviarie, aeroporti, stazioni marittime e centri commerciali, non preclude ai Comuni la possibilità di istituire sedi con il criterio demografico nelle stesse strutture
Approfondimenti
Farmacie rurali e fasce orarie obbligatorie: l'apertura per mezza giornata non esonera dal rispetto delle fasce 9-12 e 16-19 previste dalla l.r. Liguria n. 35/2012
Il TAR Liguria chiarisce che l'art. 2 della l.r. Liguria n. 35/2012 impone alle farmacie il rispetto di entrambe le fasce orarie obbligatorie (9-12 e 16-19), anche quando l'esercizio operi in zona rurale ed opti per un'apertura limitata alla mezza giornata