La proroga per l'apertura della farmacia, rilasciata al titolare confinante decentrato, non è impugnabile da titolari che non hanno partecipato alla procedura
Eventuali atti asseriti illegittimi adottati nel corso della procedura per il decentramento non sono impugnabili da titolari di farmacie che non hanno partecipato al procedimento di decentramento.
Il susseguirsi di proroghe per l'apertura della farmacia, rilasciato al titolare che ha ottenuto il decentramento, non è impugnabile da altri farmacisti titolari estranei alla procedura
Massima
Farmacia – procedimento per il decentramento – asserita illegittimità di atti interni al procedimento - impugnazione degli atti da parte di titolare che non ha partecipato alla procedura – inammissibilità
Farmacia – decentramento - susseguirsi di proroghe per l'apertura della farmacia – impugnazione da parte di titolare che non ha partecipato alla procedura – inammissibilità
Il TAR Napoli circoscrive ai soli farmacisti che hanno partecipato al procedimento per il decentramento il perimetro di coloro che hanno interesse a ricorrere avverso provvedimenti asseritamente illegittimi adottati nel corso della detta procedura, ivi compresa l'impugnabilità delle proroghe all'apertura della farmacia rilasciate al titolare che ha ottenuto il decentramento.
La vicenda si riferisce ad un procedimento per il decentramento promosso dalla Regione Campania nel 2018 ed alla successiva approvazione, ad opera del Comune di Napoli, della riqualificazione ad uso pubblico di un immobile di proprietà comunale con cessione d’uso a titolo oneroso per l’insediamento della sede farmaceutica vincitrice della procedura.
Tale atto viene impugnato, unitamente ad altri provvedimenti adottati nel corso del procedimento, dal titolare di una farmacia confinante ma il TAR, con una parte in diritto della sentenza estremamente concisa, respinge il ricorso rilevando che il ricorrente non ha partecipato all’avviso pubblico del luglio 2019, né alla riapertura dei termini dell'agosto 2020, sicché in assenza della presentazione della domanda di partecipazione, l’impugnazione del provvedimento di concessione d’uso a titolo oneroso dell'immobile comunale alla farmacia decentrata è inammissibile.
In buona sostanza hanno titolo ad impugnare gli atti adottati nel corso del procedimento per il decentramento soltanto coloro che vi hanno partecipato o che almeno abbiano impugnato ab initio l'atto con cui veniva bandita la procedura: “da un lato la ricorrente non può dolersi dei vizi (riguardanti la motivazione del provvedimento, lo svolgersi del procedimento e il rispetto della normativa urbanistica) interni ad una procedura alla quale non ha partecipato; dall’altro essa non può censurare gli effetti derivanti da una concorrenza asseritamente iniqua e, più a monte, da un avviso pubblico che ne poneva le basi, non avendo impugnato quest’ultimo, né nel presente giudizio né tantomeno entro i termini di legge”.
Viene respinta anche l'impugnativa delle varie proroghe concesse per l'apertura della farmacia, secondo il ricorrente illegittime in quanto incompatibili con la necessità di garantire celermente lo svolgimento del servizio farmaceutico in una zona di forte incremento demografico: il Collegio al proposito rileva che
- in primo luogo che il ricorrente è privo della legittimazione a ricorrere avverso i provvedimenti di proroga, perché non è portatore dell’interesse pubblico all’efficiente funzionamento del servizio farmaceutico, potendo invece far valere in giudizio solo i propri interessi privati;
- in secondo luogo che i provvedimenti di concessione di proroga dei termini per l’apertura di una farmacia non incidono sull’interesse personale delle farmacie ricorrenti a maggior ragione se queste non hanno partecipato alla proceduta selettiva per il decentramento, visto che l’interesse a ricorrere deve essere attuale e concreto, mentre la proroga è un atto neutro che non determina alcuna lesione in capo a soggetti contrapposti a quelli che ne sono destinatari.
In merito all'impugnabilità degli atti di proroga e, comunque, riguardo alla decadenza dalla titolarità per mancata apertura della farmacia entro i 180 giorni, va comunque richiamato l'indirizzo giurisprudenziale contrapposto secondo cui i titolari di sedi confinanti hanno titolo per impugnare gli atti di proroga (la sentenza del TAR Bari del 5 giugno 2024 – vedi in questa rivista – ha giudicato nel merito il ricorso dei titolari finitimi, respingendolo giacché ai sensi della normativa regionale pugliese la decadenza per mancata apertura nei 180 giorni si applica alle sole farmacie ottenute in virtù di concorso, e non alle farmacie vincitrici della procedura di decentramento).
* in fondo a questa pagina, previa registrazione, è possibile scaricare il testo della sentenza
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 20 novembre 2025
La proroga per l'apertura della farmacia, rilasciata al titolare confinante decentrato, non è impugnabile da titolari che non hanno partecipato alla procedura
Eventuali atti asseriti illegittimi adottati nel corso della procedura per il decentramento non sono impugnabili da titolari di farmacie che non hanno partecipato al procedimento di decentramento.
Il susseguirsi di proroghe per l'apertura della farmacia, rilasciato al titolare che ha ottenuto il decentramento, non è impugnabile da altri farmacisti titolari estranei alla procedura
Massima
Farmacia – procedimento per il decentramento – asserita illegittimità di atti interni al procedimento - impugnazione degli atti da parte di titolare che non ha partecipato alla procedura – inammissibilità
Farmacia – decentramento - susseguirsi di proroghe per l'apertura della farmacia – impugnazione da parte di titolare che non ha partecipato alla procedura – inammissibilità
Il TAR Napoli circoscrive ai soli farmacisti che hanno partecipato al procedimento per il decentramento il perimetro di coloro che hanno interesse a ricorrere avverso provvedimenti asseritamente illegittimi adottati nel corso della detta procedura, ivi compresa l'impugnabilità delle proroghe all'apertura della farmacia rilasciate al titolare che ha ottenuto il decentramento.
La vicenda si riferisce ad un procedimento per il decentramento promosso dalla Regione Campania nel 2018 ed alla successiva approvazione, ad opera del Comune di Napoli, della riqualificazione ad uso pubblico di un immobile di proprietà comunale con cessione d’uso a titolo oneroso per l’insediamento della sede farmaceutica vincitrice della procedura.
Tale atto viene impugnato, unitamente ad altri provvedimenti adottati nel corso del procedimento, dal titolare di una farmacia confinante ma il TAR, con una parte in diritto della sentenza estremamente concisa, respinge il ricorso rilevando che il ricorrente non ha partecipato all’avviso pubblico del luglio 2019, né alla riapertura dei termini dell'agosto 2020, sicché in assenza della presentazione della domanda di partecipazione, l’impugnazione del provvedimento di concessione d’uso a titolo oneroso dell'immobile comunale alla farmacia decentrata è inammissibile.
In buona sostanza hanno titolo ad impugnare gli atti adottati nel corso del procedimento per il decentramento soltanto coloro che vi hanno partecipato o che almeno abbiano impugnato ab initio l'atto con cui veniva bandita la procedura: “da un lato la ricorrente non può dolersi dei vizi (riguardanti la motivazione del provvedimento, lo svolgersi del procedimento e il rispetto della normativa urbanistica) interni ad una procedura alla quale non ha partecipato; dall’altro essa non può censurare gli effetti derivanti da una concorrenza asseritamente iniqua e, più a monte, da un avviso pubblico che ne poneva le basi, non avendo impugnato quest’ultimo, né nel presente giudizio né tantomeno entro i termini di legge”.
Viene respinta anche l'impugnativa delle varie proroghe concesse per l'apertura della farmacia, secondo il ricorrente illegittime in quanto incompatibili con la necessità di garantire celermente lo svolgimento del servizio farmaceutico in una zona di forte incremento demografico: il Collegio al proposito rileva che
- in primo luogo che il ricorrente è privo della legittimazione a ricorrere avverso i provvedimenti di proroga, perché non è portatore dell’interesse pubblico all’efficiente funzionamento del servizio farmaceutico, potendo invece far valere in giudizio solo i propri interessi privati;
- in secondo luogo che i provvedimenti di concessione di proroga dei termini per l’apertura di una farmacia non incidono sull’interesse personale delle farmacie ricorrenti a maggior ragione se queste non hanno partecipato alla proceduta selettiva per il decentramento, visto che l’interesse a ricorrere deve essere attuale e concreto, mentre la proroga è un atto neutro che non determina alcuna lesione in capo a soggetti contrapposti a quelli che ne sono destinatari.
In merito all'impugnabilità degli atti di proroga e, comunque, riguardo alla decadenza dalla titolarità per mancata apertura della farmacia entro i 180 giorni, va comunque richiamato l'indirizzo giurisprudenziale contrapposto secondo cui i titolari di sedi confinanti hanno titolo per impugnare gli atti di proroga (la sentenza del TAR Bari del 5 giugno 2024 – vedi in questa rivista – ha giudicato nel merito il ricorso dei titolari finitimi, respingendolo giacché ai sensi della normativa regionale pugliese la decadenza per mancata apertura nei 180 giorni si applica alle sole farmacie ottenute in virtù di concorso, e non alle farmacie vincitrici della procedura di decentramento).
* in fondo a questa pagina, previa registrazione, è possibile scaricare il testo della sentenza
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