E' possibile revocare l'avviso pubblico per l'assegnazione di un dispensario farmaceutico se è oramai prossima la revisione della pianta organica
L'approssimarsi del termine per la revisione della pianta organica giustifica la revoca dell'avviso pubblico per l'assegnazione di un dispensario, in virtù della possibilità di garantire, mediante la nuova pianta organica, in maniera ancora più efficace e comunque differente l'assistenza farmaceutica in loco
Massima
Farmacia – dispensario – pubblicazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione - approssimarsi del termine biennale per la revisione della pianta organica – possibilità di maggiore adeguata assistenza farmaceutica mediante la revisione pianta organica – revoca dell'avviso pubblico per l'assegnazione del dispensario – legittimità
Un Comune bandisce una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione di un dispensario farmaceutico; l’avviso prevede la decadenza automatica dell’autorizzazione in caso di assegnazione della sede farmaceutica considerata vacante nella zona in cui sorge il dispensario.
Alla procedura partecipa un solo farmacista, sennonché, prima dell'assegnazione, il Comune decide di esercitare l'autotutela, revocando l'avviso, sulla scorta della considerazione che è oramai prossima la scadenza per l'approvazione della nuova pianta organica (la revoca viene disposta a luglio 2024) e che, quindi, “nella sede n. 8, attualmente vacante, potrebbe essere prevista una sede farmaceutica, facendo venir meno le ragioni che hanno determinato l’istituzione del dispensario farmaceutico”.
In buona sostanza la revoca dell'avviso viene adottata ai fini di una nuova valutazione riguardo al permanere delle ragioni relative al mantenimento del dispensario farmaceutico.
Ne consegue un ricorso da parte del farmacista unico partecipante alla procedura, ma prima il TAR, poi il Consiglio di Stato reputano legittimo l'operato del Comune.
Nello specifico la sentenza dei Giudici dell'appello certifica che dagli atti di causa non risulta chiaro se, a seguito del trasferimento della farmacia che prima ricadeva nella zona in cui adesso è sito il dispensario, tale trasferimento è avvenuto o meno nel perimetro di detta zona. Ciò è determinato dal fatto che nei propri atti il Comune usa il termine “zona” sia per indicare uno degli ambiti territoriali previsti in pianta organica, sia anche per riferirsi ad una località generica interna al territorio comunale.
Sennonché da uno scambio di comunicazioni tra Comune e Regione, il Collegio ricava la convinzione che la zona in cui sorge il dispensario non dovrebbe essere considerata scoperta.
Ciò posto, pur dando atto di una situazione “assai confusa”, la sentenza certifica che la suddetta intricata vicenda non fa venire meno la facoltà di revoca in capo all’Amministrazione, anzi, proprio l’incertezza che caratterizza il caso in esame suggerisce l’opportunità di una complessiva rivalutazione delle modalità di perseguimento dell’interesse pubblico ai fini del miglioramento dell'assistenza farmaceutica.
Poiché la revoca dell'atto amministrativo, ai sensi dell'art. 21 quinquies l. n. 241/1990, può avere quale suo presupposto la nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (c.d. ius poenitendi), secondo la sentenza può essere allora ritenuto legittimo ed adeguatamente motivato il provvedimento comunale di revoca consistente in una nuova valutazione dell’interesse pubblico; ciò anche in ragione dell’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione quando esercita lo ius penitendi.
Il Collegio al proposito afferma che non è irragionevole far venir meno la procedura di assegnazione del dispensario, tenuto conto che la revisione della pianta organica delle farmacie potrebbe disporre l’inutilità del mantenimento dello stesso.
Un ulteriore argomento a favore della revoca la sentenza lo rinviene, infine, anche nel fatto che essa è intervenuta in una fase in cui non vi era ancora un legittimo assegnatario, ma ha riguardato una fase precedente giacché ha avuto ad oggetto il solo avviso pubblico; è avvenuta, pertanto, in un momento della procedura che di per sé non aveva ancora assegnato vantaggi economici o di altro tipo a privati.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 7 novembre 2025
E' possibile revocare l'avviso pubblico per l'assegnazione di un dispensario farmaceutico se è oramai prossima la revisione della pianta organica
L'approssimarsi del termine per la revisione della pianta organica giustifica la revoca dell'avviso pubblico per l'assegnazione di un dispensario, in virtù della possibilità di garantire, mediante la nuova pianta organica, in maniera ancora più efficace e comunque differente l'assistenza farmaceutica in loco
Massima
Farmacia – dispensario – pubblicazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione - approssimarsi del termine biennale per la revisione della pianta organica – possibilità di maggiore adeguata assistenza farmaceutica mediante la revisione pianta organica – revoca dell'avviso pubblico per l'assegnazione del dispensario – legittimità
Un Comune bandisce una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione di un dispensario farmaceutico; l’avviso prevede la decadenza automatica dell’autorizzazione in caso di assegnazione della sede farmaceutica considerata vacante nella zona in cui sorge il dispensario.
Alla procedura partecipa un solo farmacista, sennonché, prima dell'assegnazione, il Comune decide di esercitare l'autotutela, revocando l'avviso, sulla scorta della considerazione che è oramai prossima la scadenza per l'approvazione della nuova pianta organica (la revoca viene disposta a luglio 2024) e che, quindi, “nella sede n. 8, attualmente vacante, potrebbe essere prevista una sede farmaceutica, facendo venir meno le ragioni che hanno determinato l’istituzione del dispensario farmaceutico”.
In buona sostanza la revoca dell'avviso viene adottata ai fini di una nuova valutazione riguardo al permanere delle ragioni relative al mantenimento del dispensario farmaceutico.
Ne consegue un ricorso da parte del farmacista unico partecipante alla procedura, ma prima il TAR, poi il Consiglio di Stato reputano legittimo l'operato del Comune.
Nello specifico la sentenza dei Giudici dell'appello certifica che dagli atti di causa non risulta chiaro se, a seguito del trasferimento della farmacia che prima ricadeva nella zona in cui adesso è sito il dispensario, tale trasferimento è avvenuto o meno nel perimetro di detta zona. Ciò è determinato dal fatto che nei propri atti il Comune usa il termine “zona” sia per indicare uno degli ambiti territoriali previsti in pianta organica, sia anche per riferirsi ad una località generica interna al territorio comunale.
Sennonché da uno scambio di comunicazioni tra Comune e Regione, il Collegio ricava la convinzione che la zona in cui sorge il dispensario non dovrebbe essere considerata scoperta.
Ciò posto, pur dando atto di una situazione “assai confusa”, la sentenza certifica che la suddetta intricata vicenda non fa venire meno la facoltà di revoca in capo all’Amministrazione, anzi, proprio l’incertezza che caratterizza il caso in esame suggerisce l’opportunità di una complessiva rivalutazione delle modalità di perseguimento dell’interesse pubblico ai fini del miglioramento dell'assistenza farmaceutica.
Poiché la revoca dell'atto amministrativo, ai sensi dell'art. 21 quinquies l. n. 241/1990, può avere quale suo presupposto la nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (c.d. ius poenitendi), secondo la sentenza può essere allora ritenuto legittimo ed adeguatamente motivato il provvedimento comunale di revoca consistente in una nuova valutazione dell’interesse pubblico; ciò anche in ragione dell’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione quando esercita lo ius penitendi.
Il Collegio al proposito afferma che non è irragionevole far venir meno la procedura di assegnazione del dispensario, tenuto conto che la revisione della pianta organica delle farmacie potrebbe disporre l’inutilità del mantenimento dello stesso.
Un ulteriore argomento a favore della revoca la sentenza lo rinviene, infine, anche nel fatto che essa è intervenuta in una fase in cui non vi era ancora un legittimo assegnatario, ma ha riguardato una fase precedente giacché ha avuto ad oggetto il solo avviso pubblico; è avvenuta, pertanto, in un momento della procedura che di per sé non aveva ancora assegnato vantaggi economici o di altro tipo a privati.
Normativa
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