Il trasferimento di una farmacia rurale nella propria zona, ma in avvicinamento alla farmacia urbana più vicina, è legittimo se migliora l'assistenza in loco
La farmacia rurale che dista circa 1.600 metri dalla farmacia urbana più vicina può trasferirsi all'interno della propria zona riducendo la distanza a circa 1.400 metri se, in tal modo, viene migliorata l'assistenza farmaceutica a favore dei cittadini della zona rurale
Il limite della distanza dei tremila metri ex art.104 del R.D. 1265/1934, nel testo novellato dall'art. 2 l. n. 362/1991 si applica alle sole nuove farmacie istituite successivamente all'entrata in vigore della legge, non già a quelle istituite in tempo anteriore
Nel procedimento di trasferimento della farmacia all'interno della propria zona non è prevista l'obbligatorietà della richiesta del parere all'Ordine provinciale dei Farmacisti
Massima
Farmacia – rurale – trasferimento interno alla zona ed in avvicinamento rispetto alla farmacia urbana – miglioramento del servizio farmaceutico in zona rurale - legittimità
Farmacia – rurale – trasferimento interno alla zona ed in avvicinamento alla farmacia urbana – riduzione della distanza da 1.640 metri a 1.400 circa - violazione della distanza minima di 3.000 metri – farmacia istituita nel 1964 – non si applica – distanza di 3.000 metri applicabile alle farmacie istituite successivamente alla novella del 1991
Farmacia – rurale – trasferimento interno alla propria zona – obbligo di richiesta del parere all'Ordine provinciale dei Farmacisti – insussistenza
Il TAR Lecce, con una sentenza densissima di principi giuridici in materia di farmacie rurali, traccia le coordinate per valutare la legittimità dei trasferimenti di queste ultime all'interno della zona di competenza.
La vicenda perviene al giudizio del TAR dopo che un Comune consente alla farmacia rurale il trasferimento all'interno della propria zona, in avvicinamento rispetto al farmacista urbano del Comune confinante.
Il farmacista urbano, che vede il titolare rurale avvicinarsi al proprio esercizio, da 1.640 metri a circa 1.400, propone ricorso al TAR lamentando:
- la violazione dell'art. 104 del R.D. n. 1265/1934 (che prescrive il rispetto di una distanza minima di 3.000 metri),
- la violazione dell'art. 1 della Legge n. 475/1968, sotto il profilo della mancata ponderazione della funzionalità del servizio farmaceutico nella zona rurale
- la violazione dell’art. 338 del T.U.L.S., essendo stato autorizzato il trasferimento in un’area sottoposta a vincolo cimiteriale
- la violazione dell’art. 2 L. n. 475/1968 sotto il profilo dell'omessa acquisizione del parere obbligatorio dell'Ordine dei Farmacisti.
La sentenza è davvero interessante perché, nell'affrontare tante problematiche connesse al trasferimento delle farmacie rurali, effettua un approfondito esame di tutta la materia.
In primo luogo il TAR respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a ricorrere: al contrario la sentenza certifica che “è evidente” l’interesse a ricorrere del farmacista urbano, visto che il trasferimento della farmacia rurale determina una maggiore vicinanza di quest'ultima alla farmacia urbana del Comune confinante, ledendo in tal modo gli interessi della stessa, anche alla luce del fatto che la farmacia rurale si è spostata all'esterno rispetto al Comune di appartenenza avvicinandosi viceversa al Comune confinante.
Ciò posto il Collegio ricostruisce tutto il quadro giuridico che disciplina la materia delle farmacie rurali, richiamando: l'art. 1 della l. n. 221/1968, la non applicabilità ad esse dell'istituto del riassorbimento nella determinazione del numero complessivo delle Farmacie stabilito in base alla popolazione (Consiglio di Stato sentenza 9 aprile 2019 n. 2302), l'impossibilità per le rurali di trasferirsi all'esterno della propria zona di appartenenza qualora siano state istituite con criterio diverso da quello demografico, bensì per esigenze precise derivanti dalla conformazione del territorio e dalla dislocazione della popolazione sul medesimo, rispetto alle quali la farmacia rurale non può venir meno al soddisfacimento delle stesse.
A conferma di ciò il TAR riporta pronunce concordi nello stabilire che le farmacie rurali istituite sulla base del criterio topografico o della distanza non possono trasferirsi all'esterno della sede di appartenenza (Consiglio di Stato sentenza n. 5312/2018, TAR Catanzaro sentenza n. 1218/2021).
Ma nel caso che ci riguarda il trasferimento avviene all'interno della zona di competenza, quindi la sentenza affronta il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione della distanza minima dei tremila metri prevista nell'art. 104 del R.D. n. 1265/1934, dichiarandolo infondato.
Il Collegio sul punto è chiarissimo: il testo dell'art. 104, nella parte in cui prevede la distanza minima dei tremila metri, è stato modificato dalla l. n. 362/1991 e, siccome la norma si applica espressamente alle “farmacie di nuova istituzione”, tale limite vale soltanto per le farmacie istituite dal 1991 in poi, mentre la farmacia oggetto di ricorso è stata istituita nel 1964.
La tesi del TAR è davvero precisa ed accurata: l'art. 104 del R.D. n. 1265/1934, infatti, prevedeva originariamente, all'entrata in vigore della norma, un limite di distanza “per ogni nuova farmacia” pari ad almeno cinquecento metri da quelle esistenti; successivamente la l. n. 892/1984 modificò il testo dell'art. 104 portando il limite della distanza “per ogni nuova farmacia” ad almeno mille metri dalle altre farmacie esistenti.
É con la l. n. 362/1991 che il limite è stato esteso ad “almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi”, ma tale limite vale anche in questo caso per le farmacie “di nuova istituzione”.
In base a tale ricostruzione, allora, occorre far riferimento ratione temporis alla data di istituzione della farmacia rurale: poiché in questo caso essa risulta istituita nel 1964, ne discende che ad essa non si applica il testo vigente dell'art. 104.
Per ciò che concerne il secondo motivo di ricorso, col quale la ricorrente lamenta il difetto di motivazione e d’istruttoria giacché non risulterebbe valutato, nell'atto di autorizzazione, l’interesse pubblico al trasferimento della farmacia rispetto alle esigenze degli abitanti della zona e alla finalità di ottimizzare la funzionalità del servizio farmaceutico, il TAR è dell'avviso che sia infondato.
In linea di principio la sentenza afferma che non è necessaria una particolare motivazione quando si tratta di provvedimento di accoglimento dell’istanza di trasferimento interno alla zona, peraltro a distanza di 200 metri dalla precedente ubicazione (riguardo agli obblighi motivazionali relativi ai trasferimenti interni si veda anche la sentenza del Consiglio di Stato del 25 marzo 2024, in questa rivista); nè l’art. 1 comma 4 della l. n.475/1968, prevede tale obbligo motivazionale.
Peraltro, in relazione al caso concreto, il Collegio evidenzia che il trasferimento si è reso necessario per problemi di viabilità e che è avvenuto su una via posta sulla stessa direttrice stradale della precedente ubicazione, costituendo l’una il prolungamento della altra a distanza di circa duecento metri; il trasferimento, allora, non può arrecare alcun nocumento ai cittadini della zona rurale, bensì vantaggio.
Per quanto concerne il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente contesta il trasferimento in quanto la nuova allocazione della farmacia trasferita viola la fascia di rispetto cimiteriale, il TAR lo giudica altresì infondato perché la perimetrazione del vincolo cimiteriale operata dal PUG esclude proprio il comparto di lottizzazione all'interno del quale viene trasferita la farmacia rurale. Peraltro il TAR richiama ad abundantiam la giurisprudenza secondo cui “la situazione d'inedificabilità prodotta dal vincolo cimiteriale è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quinto comma, t.u. leggi sanitarie” (TAR Roma sentenza n. 9358/2019), sottolineando che, nel caso di trasferimento di una farmacia, si è in presenza di un intervento avente rilevanza pubblica e destinato a soddisfare interessi pubblici.
Anche il quarto motivo di ricorso, relativo alla mancata acquisizione del parere dell'Ordine provinciale dei farmacisti viene respinto: il Collegio, richiamando l'art. 2 comma 1 della l. n. 475/1968 evidenzia che il detto parere è obbligatorio nel caso di istituzione di nuove sedi, non già nel caso di trasferimento di una farmacia all'interno della propria sede.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Lecce/sentenza del 13 novembre 2025
Il trasferimento di una farmacia rurale nella propria zona, ma in avvicinamento alla farmacia urbana più vicina, è legittimo se migliora l'assistenza in loco
La farmacia rurale che dista circa 1.600 metri dalla farmacia urbana più vicina può trasferirsi all'interno della propria zona riducendo la distanza a circa 1.400 metri se, in tal modo, viene migliorata l'assistenza farmaceutica a favore dei cittadini della zona rurale
Il limite della distanza dei tremila metri ex art.104 del R.D. 1265/1934, nel testo novellato dall'art. 2 l. n. 362/1991 si applica alle sole nuove farmacie istituite successivamente all'entrata in vigore della legge, non già a quelle istituite in tempo anteriore
Nel procedimento di trasferimento della farmacia all'interno della propria zona non è prevista l'obbligatorietà della richiesta del parere all'Ordine provinciale dei Farmacisti
Massima
Farmacia – rurale – trasferimento interno alla zona ed in avvicinamento rispetto alla farmacia urbana – miglioramento del servizio farmaceutico in zona rurale - legittimità
Farmacia – rurale – trasferimento interno alla zona ed in avvicinamento alla farmacia urbana – riduzione della distanza da 1.640 metri a 1.400 circa - violazione della distanza minima di 3.000 metri – farmacia istituita nel 1964 – non si applica – distanza di 3.000 metri applicabile alle farmacie istituite successivamente alla novella del 1991
Farmacia – rurale – trasferimento interno alla propria zona – obbligo di richiesta del parere all'Ordine provinciale dei Farmacisti – insussistenza
Il TAR Lecce, con una sentenza densissima di principi giuridici in materia di farmacie rurali, traccia le coordinate per valutare la legittimità dei trasferimenti di queste ultime all'interno della zona di competenza.
La vicenda perviene al giudizio del TAR dopo che un Comune consente alla farmacia rurale il trasferimento all'interno della propria zona, in avvicinamento rispetto al farmacista urbano del Comune confinante.
Il farmacista urbano, che vede il titolare rurale avvicinarsi al proprio esercizio, da 1.640 metri a circa 1.400, propone ricorso al TAR lamentando:
- la violazione dell'art. 104 del R.D. n. 1265/1934 (che prescrive il rispetto di una distanza minima di 3.000 metri),
- la violazione dell'art. 1 della Legge n. 475/1968, sotto il profilo della mancata ponderazione della funzionalità del servizio farmaceutico nella zona rurale
- la violazione dell’art. 338 del T.U.L.S., essendo stato autorizzato il trasferimento in un’area sottoposta a vincolo cimiteriale
- la violazione dell’art. 2 L. n. 475/1968 sotto il profilo dell'omessa acquisizione del parere obbligatorio dell'Ordine dei Farmacisti.
La sentenza è davvero interessante perché, nell'affrontare tante problematiche connesse al trasferimento delle farmacie rurali, effettua un approfondito esame di tutta la materia.
In primo luogo il TAR respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a ricorrere: al contrario la sentenza certifica che “è evidente” l’interesse a ricorrere del farmacista urbano, visto che il trasferimento della farmacia rurale determina una maggiore vicinanza di quest'ultima alla farmacia urbana del Comune confinante, ledendo in tal modo gli interessi della stessa, anche alla luce del fatto che la farmacia rurale si è spostata all'esterno rispetto al Comune di appartenenza avvicinandosi viceversa al Comune confinante.
Ciò posto il Collegio ricostruisce tutto il quadro giuridico che disciplina la materia delle farmacie rurali, richiamando: l'art. 1 della l. n. 221/1968, la non applicabilità ad esse dell'istituto del riassorbimento nella determinazione del numero complessivo delle Farmacie stabilito in base alla popolazione (Consiglio di Stato sentenza 9 aprile 2019 n. 2302), l'impossibilità per le rurali di trasferirsi all'esterno della propria zona di appartenenza qualora siano state istituite con criterio diverso da quello demografico, bensì per esigenze precise derivanti dalla conformazione del territorio e dalla dislocazione della popolazione sul medesimo, rispetto alle quali la farmacia rurale non può venir meno al soddisfacimento delle stesse.
A conferma di ciò il TAR riporta pronunce concordi nello stabilire che le farmacie rurali istituite sulla base del criterio topografico o della distanza non possono trasferirsi all'esterno della sede di appartenenza (Consiglio di Stato sentenza n. 5312/2018, TAR Catanzaro sentenza n. 1218/2021).
Ma nel caso che ci riguarda il trasferimento avviene all'interno della zona di competenza, quindi la sentenza affronta il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione della distanza minima dei tremila metri prevista nell'art. 104 del R.D. n. 1265/1934, dichiarandolo infondato.
Il Collegio sul punto è chiarissimo: il testo dell'art. 104, nella parte in cui prevede la distanza minima dei tremila metri, è stato modificato dalla l. n. 362/1991 e, siccome la norma si applica espressamente alle “farmacie di nuova istituzione”, tale limite vale soltanto per le farmacie istituite dal 1991 in poi, mentre la farmacia oggetto di ricorso è stata istituita nel 1964.
La tesi del TAR è davvero precisa ed accurata: l'art. 104 del R.D. n. 1265/1934, infatti, prevedeva originariamente, all'entrata in vigore della norma, un limite di distanza “per ogni nuova farmacia” pari ad almeno cinquecento metri da quelle esistenti; successivamente la l. n. 892/1984 modificò il testo dell'art. 104 portando il limite della distanza “per ogni nuova farmacia” ad almeno mille metri dalle altre farmacie esistenti.
É con la l. n. 362/1991 che il limite è stato esteso ad “almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi”, ma tale limite vale anche in questo caso per le farmacie “di nuova istituzione”.
In base a tale ricostruzione, allora, occorre far riferimento ratione temporis alla data di istituzione della farmacia rurale: poiché in questo caso essa risulta istituita nel 1964, ne discende che ad essa non si applica il testo vigente dell'art. 104.
Per ciò che concerne il secondo motivo di ricorso, col quale la ricorrente lamenta il difetto di motivazione e d’istruttoria giacché non risulterebbe valutato, nell'atto di autorizzazione, l’interesse pubblico al trasferimento della farmacia rispetto alle esigenze degli abitanti della zona e alla finalità di ottimizzare la funzionalità del servizio farmaceutico, il TAR è dell'avviso che sia infondato.
In linea di principio la sentenza afferma che non è necessaria una particolare motivazione quando si tratta di provvedimento di accoglimento dell’istanza di trasferimento interno alla zona, peraltro a distanza di 200 metri dalla precedente ubicazione (riguardo agli obblighi motivazionali relativi ai trasferimenti interni si veda anche la sentenza del Consiglio di Stato del 25 marzo 2024, in questa rivista); nè l’art. 1 comma 4 della l. n.475/1968, prevede tale obbligo motivazionale.
Peraltro, in relazione al caso concreto, il Collegio evidenzia che il trasferimento si è reso necessario per problemi di viabilità e che è avvenuto su una via posta sulla stessa direttrice stradale della precedente ubicazione, costituendo l’una il prolungamento della altra a distanza di circa duecento metri; il trasferimento, allora, non può arrecare alcun nocumento ai cittadini della zona rurale, bensì vantaggio.
Per quanto concerne il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente contesta il trasferimento in quanto la nuova allocazione della farmacia trasferita viola la fascia di rispetto cimiteriale, il TAR lo giudica altresì infondato perché la perimetrazione del vincolo cimiteriale operata dal PUG esclude proprio il comparto di lottizzazione all'interno del quale viene trasferita la farmacia rurale. Peraltro il TAR richiama ad abundantiam la giurisprudenza secondo cui “la situazione d'inedificabilità prodotta dal vincolo cimiteriale è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quinto comma, t.u. leggi sanitarie” (TAR Roma sentenza n. 9358/2019), sottolineando che, nel caso di trasferimento di una farmacia, si è in presenza di un intervento avente rilevanza pubblica e destinato a soddisfare interessi pubblici.
Anche il quarto motivo di ricorso, relativo alla mancata acquisizione del parere dell'Ordine provinciale dei farmacisti viene respinto: il Collegio, richiamando l'art. 2 comma 1 della l. n. 475/1968 evidenzia che il detto parere è obbligatorio nel caso di istituzione di nuove sedi, non già nel caso di trasferimento di una farmacia all'interno della propria sede.
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