Va annullato l'atto del Comune che autorizza un'insegna luminosa bifacciale della farmacia su un palo sito su un tratto di marciapiede di proprietà privata
L'autorizzazione rilasciata ad una farmacia ad apporre un'insegna luminosa bifacciale su un palo necessita che l'area in cui insiste quel palo sia pubblica: qualora invece il tratto di marciapiede risulti privato, l'atto è illegittimo e va annullato
Massima
Farmacia – richiesta di autorizzazione ad apporre un'insegna luminosa bifacciale su palo – rilascio – insistenza del palo su breve tratto del marciapiede di proprietà privata – illegittimità
I Comuni, prima di rilasciare l'autorizzazione alle farmacie ad apporre insegne luminose bifacciali su un palo sito sul marciapiede, hanno l'obbligo di verificare se quel tratto di marciapiede su cui insiste il palo sia si proprietà pubblica ovvero di un privato.
Qualora il detto tratto risulti di un privato, l'atto è illegittimo e merita l'annullamento.
Il caso singolare si è verificato in un Comune campano, nel quale viene accolta l'istanza di autorizzazione del farmacista, conduttore di un locale, all'installazione di un'insegna su un palo che sorge sul marciapiede su cui si affaccia il locale medesimo, sennonché il proprietario dello stesso locale ricorre al TAR, affermando il proprio diritto di proprietà su quel breve tratto di marciapiede “da tempo immemorabile ... avendo provveduto, anche recentemente, e quando possibile e/o necessario, a custodirlo e manutenerlo”.
Il TAR dispone allora una verificazione, tesa ad appurare a chi spetti la proprietà del tratto di marciapiede, se al Comune oppure al proprietario del locale.
L'esito della verificazione è che l’attuale marciapiede, per una larghezza di 40 cm, risulta interno alla proprietà del privato e che il palo risulta collocato (come da elaborati cartografici allegati alla richiesta di autorizzazione) a 20 cm dalla facciata, ricadendo dunque su quel brevissimo tratto di marciapiede di proprietà del privato ricorrente e non su quella comunale.
L'esito a questo punto è scontato: l'autorizzazione viene annullata dal TAR ed il Comune viene condannato a pagare le spese legali e quelle della verificazione.
L'insegnamento della pronuncia del TAR, allora, è che prima di chiedere l'autorizzazione ad installare un'insegna su un palo apposto su un marciapiede, non bisogna mai dare per scontato nulla, ma occorre accertarsi che quel tratto di marciapiede è di proprietà pubblica.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 13 novembre 2025
Va annullato l'atto del Comune che autorizza un'insegna luminosa bifacciale della farmacia su un palo sito su un tratto di marciapiede di proprietà privata
L'autorizzazione rilasciata ad una farmacia ad apporre un'insegna luminosa bifacciale su un palo necessita che l'area in cui insiste quel palo sia pubblica: qualora invece il tratto di marciapiede risulti privato, l'atto è illegittimo e va annullato
Massima
Farmacia – richiesta di autorizzazione ad apporre un'insegna luminosa bifacciale su palo – rilascio – insistenza del palo su breve tratto del marciapiede di proprietà privata – illegittimità
I Comuni, prima di rilasciare l'autorizzazione alle farmacie ad apporre insegne luminose bifacciali su un palo sito sul marciapiede, hanno l'obbligo di verificare se quel tratto di marciapiede su cui insiste il palo sia si proprietà pubblica ovvero di un privato.
Qualora il detto tratto risulti di un privato, l'atto è illegittimo e merita l'annullamento.
Il caso singolare si è verificato in un Comune campano, nel quale viene accolta l'istanza di autorizzazione del farmacista, conduttore di un locale, all'installazione di un'insegna su un palo che sorge sul marciapiede su cui si affaccia il locale medesimo, sennonché il proprietario dello stesso locale ricorre al TAR, affermando il proprio diritto di proprietà su quel breve tratto di marciapiede “da tempo immemorabile ... avendo provveduto, anche recentemente, e quando possibile e/o necessario, a custodirlo e manutenerlo”.
Il TAR dispone allora una verificazione, tesa ad appurare a chi spetti la proprietà del tratto di marciapiede, se al Comune oppure al proprietario del locale.
L'esito della verificazione è che l’attuale marciapiede, per una larghezza di 40 cm, risulta interno alla proprietà del privato e che il palo risulta collocato (come da elaborati cartografici allegati alla richiesta di autorizzazione) a 20 cm dalla facciata, ricadendo dunque su quel brevissimo tratto di marciapiede di proprietà del privato ricorrente e non su quella comunale.
L'esito a questo punto è scontato: l'autorizzazione viene annullata dal TAR ed il Comune viene condannato a pagare le spese legali e quelle della verificazione.
L'insegnamento della pronuncia del TAR, allora, è che prima di chiedere l'autorizzazione ad installare un'insegna su un palo apposto su un marciapiede, non bisogna mai dare per scontato nulla, ma occorre accertarsi che quel tratto di marciapiede è di proprietà pubblica.
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