Una delibera di giunta adottata nell'anno dispari e senza la previa acquisizione dei pareri prescritti non ha la forza di modificare la pianta organica farmaceutica
Il Consiglio di Stato pubblica una sentenza davvero interessante in cui, confermando una pronuncia del TAR Napoli, afferma che ogni atto che intenda modificare la pianta organica farmaceutica deve imprescindibilmente seguire sia la scansione temporale che quella procedimentale stabilita dalla legge
Massima
Farmacia – delibera di giunta comunale di modifica del numero delle sedi farmaceutiche – adozione anticipata nell'anno dispari - conseguente mancata indicazione degli abitanti alla data del 31 dicembre dell'anno dispari – mancata acquisizione dei pareri di ASL e Ordine dei Farmacisti - valore meramente dichiarativo - inefficacia
Un Comune, all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 27/2012, istituisce una nuova sede farmaceutica, che viene posta a concorso straordinario. Approssimatosi l'avvio delle procedure regionali di interpello per l'assegnazione delle sedi poste a concorso straordinario, il medesimo Comune, mediante una delibera della Giunta del 6 dicembre 2023, decide di non dare seguito a quanto deliberato nel 2012 a causa di un calo demografico che ha fatto venire meno il quorum istitutivo della nuova farmacia e, pertanto, comunica alla Regione di non dover più assegnare la sede.
Poiché la Regione non elimina la sede dall'elenco di quelle disponibili per l'assegnazione ma, anzi, porta avanti le procedure di interpello, ne deriva un contenzioso, che il TAR Napoli risolve a favore della Regione, respingendo il ricorso proposto da un titolare di farmacia la cui zona è confinante con quella posta a concorso, che chiede il rispetto della volontà del Comune e, quindi, l'eliminazione della detta sede dalle procedure di assegnazione.
In sede di appello il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado, rilevando non soltanto che nella delibera comunale riguardo alla farmacia divenuta soprannumeraria non è presente il termine “soppressione” (il che, già di per sé, ingenera dubbi sull'efficacia dell'atto), ma anche sottolineando con chiarezza che una semplice delibera di Giunta comunale, adottata nell'anno dispari (quindi – ovviamente - senza l'indicazione della popolazione residente alla data del 31 dicembre di quell'anno dispari) e senza neanche la previa acquisizione dei pareri obbligatori per legge, non è in grado di modificare la pianta organica farmaceutica.
Questo punto della sentenza è davvero interessante e merita la trascrizione: “nel caso in esame non sembra che la delibera comunale abbia sortito l’effetto di modificare la pianta organica esistente nel Comune. Il Tar correttamente evidenzia che il termine “soppressione” non è mai utilizzato nella stessa, ma soprattutto ciò che viene in rilievo è che la delibera che l’appellante sostiene essere di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, costituendo un atto vincolato a determinate condizioni, avrebbe dovuto essere adottato nell'anno pari sulla base della popolazione residente nel Comune nell'anno dispari che lo precede, dovendo essere soppressa una sede farmaceutica qualora il decremento demografico non consentisse più la sua istituzione. Più nel dettaglio, la normativa nazionale (cfr. legge n. 27 del 2012) prevede che il piano delle farmacie venga revisionato ogni due anni, entro il 31 dicembre degli anni pari, sulla base della popolazione residente e previa acquisizione, sentiti l’Asl e l’Ordine dei farmacisti del territorio. La delibera comunale invece modifica il numero delle sedi farmaceutiche presenti sul territorio eliminando la sede n. 8 ma non rispettando i parametri normativi in quanto il provvedimento non è stato emanato durante un anno pari e non è stato preceduto dall’acquisizione dei pareri dell’Asl e dell’Ordine Provinciale dei Farmacisti”.
Il testo è di una chiarezza estrema: il Consiglio di Stato traccia le coordinate giuridiche stabilendo che la delibera che revisiona la pianta organica è un atto vincolato a determinate condizioni tra cui:
- l'indicazione della popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'anno dispari
- l'adozione della delibera di Giunta entro il 31 dicembre del successivo anno pari
- l'obbligatoria previa richiesta dei pareri all'ASL ed all'Ordine provinciale dei Farmacisti (sulle modalità di richiesta dei pareri obbligatori vedi in questa rivista la sentenza del TAR Lecce del 13 novembre 2024, secondo cui il Comune procede a richiedere il parere o invitando i due Enti a fornire indicazioni prima dell'adozione della delibera comunale, oppure sottoponendo loro quest'ultima al fine di ottenere assenso o controproposte).
In buona sostanza una delibera della Giunta inosservante di tutte le condizioni sopra indicate, secondo il Consiglio di Stato non è idonea a trasformare la pianta organica farmaceutica.
Tale pronuncia pare confermare i principi ricavabili da un'altra sentenza del 30 gennaio 2025 del Consiglio di Stato (vedi in questa rivista), secondo cui la modifica dell'ultima pianta organica approvata può avvenire soltanto con un nuovo atto programmatorio che rispetti la precisa scansione procedimentale prevista dalla legge: con un atto giuntale di revoca, invece, (fattispecie su cui si è pronunciata la suddetta sentenza) non può modificarsi alcunché riguardo alla zonizzazione, essendo consentita soltanto l'eliminazione dell'ultima pianta organica approvata, rappresentando motivatamente al riguardo le ragioni di interesse pubblico, ma non essendo possibile la sua modifica.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 10 luglio 2025
Una delibera di giunta adottata nell'anno dispari e senza la previa acquisizione dei pareri prescritti non ha la forza di modificare la pianta organica farmaceutica
Il Consiglio di Stato pubblica una sentenza davvero interessante in cui, confermando una pronuncia del TAR Napoli, afferma che ogni atto che intenda modificare la pianta organica farmaceutica deve imprescindibilmente seguire sia la scansione temporale che quella procedimentale stabilita dalla legge
Massima
Farmacia – delibera di giunta comunale di modifica del numero delle sedi farmaceutiche – adozione anticipata nell'anno dispari - conseguente mancata indicazione degli abitanti alla data del 31 dicembre dell'anno dispari – mancata acquisizione dei pareri di ASL e Ordine dei Farmacisti - valore meramente dichiarativo - inefficacia
Un Comune, all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 27/2012, istituisce una nuova sede farmaceutica, che viene posta a concorso straordinario. Approssimatosi l'avvio delle procedure regionali di interpello per l'assegnazione delle sedi poste a concorso straordinario, il medesimo Comune, mediante una delibera della Giunta del 6 dicembre 2023, decide di non dare seguito a quanto deliberato nel 2012 a causa di un calo demografico che ha fatto venire meno il quorum istitutivo della nuova farmacia e, pertanto, comunica alla Regione di non dover più assegnare la sede.
Poiché la Regione non elimina la sede dall'elenco di quelle disponibili per l'assegnazione ma, anzi, porta avanti le procedure di interpello, ne deriva un contenzioso, che il TAR Napoli risolve a favore della Regione, respingendo il ricorso proposto da un titolare di farmacia la cui zona è confinante con quella posta a concorso, che chiede il rispetto della volontà del Comune e, quindi, l'eliminazione della detta sede dalle procedure di assegnazione.
In sede di appello il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado, rilevando non soltanto che nella delibera comunale riguardo alla farmacia divenuta soprannumeraria non è presente il termine “soppressione” (il che, già di per sé, ingenera dubbi sull'efficacia dell'atto), ma anche sottolineando con chiarezza che una semplice delibera di Giunta comunale, adottata nell'anno dispari (quindi – ovviamente - senza l'indicazione della popolazione residente alla data del 31 dicembre di quell'anno dispari) e senza neanche la previa acquisizione dei pareri obbligatori per legge, non è in grado di modificare la pianta organica farmaceutica.
Questo punto della sentenza è davvero interessante e merita la trascrizione: “nel caso in esame non sembra che la delibera comunale abbia sortito l’effetto di modificare la pianta organica esistente nel Comune. Il Tar correttamente evidenzia che il termine “soppressione” non è mai utilizzato nella stessa, ma soprattutto ciò che viene in rilievo è che la delibera che l’appellante sostiene essere di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, costituendo un atto vincolato a determinate condizioni, avrebbe dovuto essere adottato nell'anno pari sulla base della popolazione residente nel Comune nell'anno dispari che lo precede, dovendo essere soppressa una sede farmaceutica qualora il decremento demografico non consentisse più la sua istituzione. Più nel dettaglio, la normativa nazionale (cfr. legge n. 27 del 2012) prevede che il piano delle farmacie venga revisionato ogni due anni, entro il 31 dicembre degli anni pari, sulla base della popolazione residente e previa acquisizione, sentiti l’Asl e l’Ordine dei farmacisti del territorio. La delibera comunale invece modifica il numero delle sedi farmaceutiche presenti sul territorio eliminando la sede n. 8 ma non rispettando i parametri normativi in quanto il provvedimento non è stato emanato durante un anno pari e non è stato preceduto dall’acquisizione dei pareri dell’Asl e dell’Ordine Provinciale dei Farmacisti”.
Il testo è di una chiarezza estrema: il Consiglio di Stato traccia le coordinate giuridiche stabilendo che la delibera che revisiona la pianta organica è un atto vincolato a determinate condizioni tra cui:
- l'indicazione della popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'anno dispari
- l'adozione della delibera di Giunta entro il 31 dicembre del successivo anno pari
- l'obbligatoria previa richiesta dei pareri all'ASL ed all'Ordine provinciale dei Farmacisti (sulle modalità di richiesta dei pareri obbligatori vedi in questa rivista la sentenza del TAR Lecce del 13 novembre 2024, secondo cui il Comune procede a richiedere il parere o invitando i due Enti a fornire indicazioni prima dell'adozione della delibera comunale, oppure sottoponendo loro quest'ultima al fine di ottenere assenso o controproposte).
In buona sostanza una delibera della Giunta inosservante di tutte le condizioni sopra indicate, secondo il Consiglio di Stato non è idonea a trasformare la pianta organica farmaceutica.
Tale pronuncia pare confermare i principi ricavabili da un'altra sentenza del 30 gennaio 2025 del Consiglio di Stato (vedi in questa rivista), secondo cui la modifica dell'ultima pianta organica approvata può avvenire soltanto con un nuovo atto programmatorio che rispetti la precisa scansione procedimentale prevista dalla legge: con un atto giuntale di revoca, invece, (fattispecie su cui si è pronunciata la suddetta sentenza) non può modificarsi alcunché riguardo alla zonizzazione, essendo consentita soltanto l'eliminazione dell'ultima pianta organica approvata, rappresentando motivatamente al riguardo le ragioni di interesse pubblico, ma non essendo possibile la sua modifica.
Normativa
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