Zona con soltanto 243 residenti (in diminuzione) per una farmacia istituita nel 2012: è legittima la conferma della pianta organica, vanno valutati anche altri fattori
Il numero dei residenti all'interno di un zona perimetrata, pari a soli 243 e peraltro in progressiva diminuzione, non è l'unico fattore da tenere in considerazione nella valutazione della legittimità della pianta organica farmaceutica, avendo rilievo anche lo sviluppo turistico stagionale, la vicinanza alle zone del centro cittadino, il futuro incremento abitativo risultante dal PUG
Massima
Farmacia – pianta organica – conferma di una zona avente 243 abitanti – impugnazione per illogicità – necessità di valutazione di altri fattori quali l'incremento turistico stagionale, la vicinanza al centro e il previsto sviluppo urbanistico – ragionevolezza della pianta organica
All'indomani dell'entrata in vigore della l. n. 27/2012 il Comune di Cesenatico istituisce una settima sede farmaceutica e la colloca in periferia, assegnandole una zona all'interno della quale vi è un bassissimo numero di residenti, pari a soli 507. Il Comune tuttavia rappresenta nella delibera istitutiva che il quartiere in cui viene perimetrata la sede oltre ad essere privo di farmacie “sul posto”, funge da riferimento per una limitrofa area scarsamente abitata ma interessata da un futuro forte sviluppo edificatorio; il quartiere inoltre è dotato di adeguata viabilità e di locali disponibili ed idonei all'apertura della farmacia.
La sede istituita, posta a concorso straordinario, viene assegnata ad una dei partecipanti che, dopo averla aperta, impugna le tre successive piante organiche con le quali il Comune conferma la distribuzione del territorio nelle zone originariamente previste.
A seguito della terza impugnazione consecutiva (una volta impugnata una pianta organica occorre impugnare tutte le successive adottate nelle more della conclusione del giudizio, anche se identiche nel loro contenuto alla prima già impugnata, a pena di inammissibilità del ricorso proposto contro la pianta organica precedente – vedi sul punto la sentenza del TAR Brescia del 7 aprile 2025, ovvero il parere del Consiglio di Stato del 17 agosto 2023, ovvero ancora la sentenza del TAR Reggio Calabria del 5 gennaio 2023, tutte in questa rivista - ) risulta che nel frattempo gli abitanti della zona assegnata alla nuova titolare si sono ridotti dai 507 originari a 243.
Il TAR, tuttavia, respinge il ricorso con una sentenza breve, ma molto densa e quindi davvero ricca di riferimenti ai principi applicabili all'istituto delle piante organiche.
Il Collegio premette che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che le scelte dell'Amministrazione in questo campo sono connotate da un alto tasso di discrezionalità, sicché è possibile sindacarle soltanto quando sono evidenti errori o gravi irragionevolezze. L'obiettivo dei Comuni, infatti, nel suddividere il proprio territorio in zone farmaceutiche deve essere quello di assicurare l'equa distribuzione delle farmacie in maniera da garantire la migliore assistenza ai cittadini; a tal fine vanno presi in considerazione non soltanto il numero dei residenti nella zona, ma anche le esistenti condizioni ambientali, topografiche e di viabilità ai fini della fruizione del servizio, nonché le distanze esistenti tra le varie farmacie.
Ciò posto la sentenza sottolinea che occorre esaminare l'operato del Comune attraverso un'ottica complessiva, avendo cura di individuare il punto di equilibrio tra l'assistenza alle zone scarsamente abitate con la maggiore accessibilità al servizio per la maggioranza degli abitanti.
A tal riguardo la localizzazione della sede, nel caso di specie, secondo il TAR risulta non illogica tenuto conto delle complessive esigenze di efficacia del servizio pubblico farmaceutico giacché, se è vero che l'estensione territoriale della zona assegnata alla ricorrente è oggettivamente ridotta ed è davvero limitato il numero dei residenti, è anche vero che la detta zona è baricentrica rispetto alle parti del territorio più interessate dall'aumento degli utenti nella stagione estiva, tenuto conto della vocazione turistica di Cesenatico.
Il Collegio segnala al proposito che sono ben tre i fattori diversi dal numero degli abitanti che fanno propendere per la legittimità degli atti impugnati:
a) la sede farmaceutica è vicina alla zona caratterizzata dal maggior afflusso di turisti;
b) la zona è vicina alle zone centrali ed ad altre attività commerciali
c) il PUG certifica il futuro sviluppo urbanistico ed edilizio della zona.
In buona sostanza secondo la sentenza vi sono le condizioni per valutare la legittimità degli atti impugnati tenuto conto, infine, anche del fatto che le esigenze commerciali e patrimoniali dei farmacisti, pur legittime, recedono comunque al cospetto del prevalente interesse pubblico.
Questa pronuncia è perfettamente coerente con una precedente recente sentenza dello stesso TAR Bologna del 4 marzo 2025 (vedi in questa rivista), nella quale è stata ritenuta legittima l'attribuzione di una zona farmaceutica avente 275 abitanti alla luce dell'alta intensità di traffico e di flusso quotidiano.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Bologna/sentenza del 7 luglio 2025
Zona con soltanto 243 residenti (in diminuzione) per una farmacia istituita nel 2012: è legittima la conferma della pianta organica, vanno valutati anche altri fattori
Il numero dei residenti all'interno di un zona perimetrata, pari a soli 243 e peraltro in progressiva diminuzione, non è l'unico fattore da tenere in considerazione nella valutazione della legittimità della pianta organica farmaceutica, avendo rilievo anche lo sviluppo turistico stagionale, la vicinanza alle zone del centro cittadino, il futuro incremento abitativo risultante dal PUG
Massima
Farmacia – pianta organica – conferma di una zona avente 243 abitanti – impugnazione per illogicità – necessità di valutazione di altri fattori quali l'incremento turistico stagionale, la vicinanza al centro e il previsto sviluppo urbanistico – ragionevolezza della pianta organica
All'indomani dell'entrata in vigore della l. n. 27/2012 il Comune di Cesenatico istituisce una settima sede farmaceutica e la colloca in periferia, assegnandole una zona all'interno della quale vi è un bassissimo numero di residenti, pari a soli 507. Il Comune tuttavia rappresenta nella delibera istitutiva che il quartiere in cui viene perimetrata la sede oltre ad essere privo di farmacie “sul posto”, funge da riferimento per una limitrofa area scarsamente abitata ma interessata da un futuro forte sviluppo edificatorio; il quartiere inoltre è dotato di adeguata viabilità e di locali disponibili ed idonei all'apertura della farmacia.
La sede istituita, posta a concorso straordinario, viene assegnata ad una dei partecipanti che, dopo averla aperta, impugna le tre successive piante organiche con le quali il Comune conferma la distribuzione del territorio nelle zone originariamente previste.
A seguito della terza impugnazione consecutiva (una volta impugnata una pianta organica occorre impugnare tutte le successive adottate nelle more della conclusione del giudizio, anche se identiche nel loro contenuto alla prima già impugnata, a pena di inammissibilità del ricorso proposto contro la pianta organica precedente – vedi sul punto la sentenza del TAR Brescia del 7 aprile 2025, ovvero il parere del Consiglio di Stato del 17 agosto 2023, ovvero ancora la sentenza del TAR Reggio Calabria del 5 gennaio 2023, tutte in questa rivista - ) risulta che nel frattempo gli abitanti della zona assegnata alla nuova titolare si sono ridotti dai 507 originari a 243.
Il TAR, tuttavia, respinge il ricorso con una sentenza breve, ma molto densa e quindi davvero ricca di riferimenti ai principi applicabili all'istituto delle piante organiche.
Il Collegio premette che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che le scelte dell'Amministrazione in questo campo sono connotate da un alto tasso di discrezionalità, sicché è possibile sindacarle soltanto quando sono evidenti errori o gravi irragionevolezze. L'obiettivo dei Comuni, infatti, nel suddividere il proprio territorio in zone farmaceutiche deve essere quello di assicurare l'equa distribuzione delle farmacie in maniera da garantire la migliore assistenza ai cittadini; a tal fine vanno presi in considerazione non soltanto il numero dei residenti nella zona, ma anche le esistenti condizioni ambientali, topografiche e di viabilità ai fini della fruizione del servizio, nonché le distanze esistenti tra le varie farmacie.
Ciò posto la sentenza sottolinea che occorre esaminare l'operato del Comune attraverso un'ottica complessiva, avendo cura di individuare il punto di equilibrio tra l'assistenza alle zone scarsamente abitate con la maggiore accessibilità al servizio per la maggioranza degli abitanti.
A tal riguardo la localizzazione della sede, nel caso di specie, secondo il TAR risulta non illogica tenuto conto delle complessive esigenze di efficacia del servizio pubblico farmaceutico giacché, se è vero che l'estensione territoriale della zona assegnata alla ricorrente è oggettivamente ridotta ed è davvero limitato il numero dei residenti, è anche vero che la detta zona è baricentrica rispetto alle parti del territorio più interessate dall'aumento degli utenti nella stagione estiva, tenuto conto della vocazione turistica di Cesenatico.
Il Collegio segnala al proposito che sono ben tre i fattori diversi dal numero degli abitanti che fanno propendere per la legittimità degli atti impugnati:
a) la sede farmaceutica è vicina alla zona caratterizzata dal maggior afflusso di turisti;
b) la zona è vicina alle zone centrali ed ad altre attività commerciali
c) il PUG certifica il futuro sviluppo urbanistico ed edilizio della zona.
In buona sostanza secondo la sentenza vi sono le condizioni per valutare la legittimità degli atti impugnati tenuto conto, infine, anche del fatto che le esigenze commerciali e patrimoniali dei farmacisti, pur legittime, recedono comunque al cospetto del prevalente interesse pubblico.
Questa pronuncia è perfettamente coerente con una precedente recente sentenza dello stesso TAR Bologna del 4 marzo 2025 (vedi in questa rivista), nella quale è stata ritenuta legittima l'attribuzione di una zona farmaceutica avente 275 abitanti alla luce dell'alta intensità di traffico e di flusso quotidiano.
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