Soppalco abusivo in ferro in farmacia: va demolito se, per le sue dimensioni e caratteristiche, necessitava del previo rilascio di un permesso di costruire
La rilevata presenza di un abusivo soppalco in ferro di 60 mq in una farmacia di 250 mq, comporta la legittimità dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune, tenuto conto del fatto che, per le sue dimensioni e caratteristiche, sarebbe stato edificabile soltanto previo rilascio di permesso di costruire
Massima
Farmacia – soppalco abusivo – superficie di 60 mq – ordinanza di demolizione da parte del Comune – impugnazione - opera autorizzabile con SCIA – infondatezza – obbligo di previo rilascio di permesso di costruire – legittimità dell'ordinanza di demolizione
Quello dei maggiori spazi necessari in farmacia è un problema comune a molti esercizi farmaceutici, specialmente quando nella zona non sono disponibili locali con superfici abbastanza ampie da garantire un'adeguata distribuzione degli spazi.
Il ricorrere a soluzioni come la realizzazione di soppalchi, però, deve essere rispettoso della disciplina giuridica in materia di edilizia, a pena di demolizione dell'opera eseguita abusivamente.
Ne sa qualcosa la titolare di una farmacia partenopea che, avendo realizzato un soppalco in ferro della superficie di circa 60 mq, si vede recapitare un'ordinanza di demolizione da parte del Comune.
Nel ricorso al TAR la titolare fa rilevare che: a) il manufatto era stato realizzato oltre cinquant'anni fa, quando ancora non era vigente il regolamento edilizio comunale; b) il soppalco è situato a 2,80 metri dalla superficie del piano di calpestio della farmacia, sicché è conforme al d. lgs n. 81/2008 che, all'allegato IV art. 1.2 punto 1.2.1.1, richiama espressamente le altezze della normativa urbanistica vigente che, per le attività commerciali, prescrive altezze minime di 2,70 metri; c) il regolamento edilizio comunale è illegittimo ove interpretato nel senso che occorre un'altezza minima di 3 metri anche per le attività commerciali; d) l'opera è comunque autorizzabile con SCIA tenuto conto della sua entità (60 mq su una superficie della farmacia di 250 mq).
Il TAR Napoli, tuttavia, respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune.
La sentenza certifica che il soppalco è stato realizzato in ferro, che ha una superficie di circa 60 mq, che è posto ad un'altezza di 2,80 metri dal piano di calpestio della farmacia, che ha un'altezza interna pari a 1,90 metri e che è stato realizzato senza alcun titolo abilitativo.
Ciò posto il Collegio rileva in primo luogo che non risulta provata in giudizio la sua realizzazione cinquant'anni prima; in secondo luogo che non risulta essere stato chiesto il previo rilascio del permesso di costruire, che avrebbe consentito al Comune di valutare la legittimità delle opere indicate nel progetto.
Per manufatti aventi le caratteristiche dimensionali e costruttive del soppalco in questione, infatti, va sempre chiesto il previo rilascio del permesso di costruire; nello stabilire ciò la sentenza richiama un recentissimo precedente del TAR Salerno che, in un caso relativo proprio ad un soppalco, ha indicato nel permesso di costruire il titolo abilitativo necessario ai fini della realizzazione quando il soppalco è di dimensioni non modeste e comporta la sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPR n. 380/2001, determinando un incremento della superficie dell'immobile e, quindi, un possibile ulteriore carico urbanistico.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 4 luglio 2025
Soppalco abusivo in ferro in farmacia: va demolito se, per le sue dimensioni e caratteristiche, necessitava del previo rilascio di un permesso di costruire
La rilevata presenza di un abusivo soppalco in ferro di 60 mq in una farmacia di 250 mq, comporta la legittimità dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune, tenuto conto del fatto che, per le sue dimensioni e caratteristiche, sarebbe stato edificabile soltanto previo rilascio di permesso di costruire
Massima
Farmacia – soppalco abusivo – superficie di 60 mq – ordinanza di demolizione da parte del Comune – impugnazione - opera autorizzabile con SCIA – infondatezza – obbligo di previo rilascio di permesso di costruire – legittimità dell'ordinanza di demolizione
Quello dei maggiori spazi necessari in farmacia è un problema comune a molti esercizi farmaceutici, specialmente quando nella zona non sono disponibili locali con superfici abbastanza ampie da garantire un'adeguata distribuzione degli spazi.
Il ricorrere a soluzioni come la realizzazione di soppalchi, però, deve essere rispettoso della disciplina giuridica in materia di edilizia, a pena di demolizione dell'opera eseguita abusivamente.
Ne sa qualcosa la titolare di una farmacia partenopea che, avendo realizzato un soppalco in ferro della superficie di circa 60 mq, si vede recapitare un'ordinanza di demolizione da parte del Comune.
Nel ricorso al TAR la titolare fa rilevare che: a) il manufatto era stato realizzato oltre cinquant'anni fa, quando ancora non era vigente il regolamento edilizio comunale; b) il soppalco è situato a 2,80 metri dalla superficie del piano di calpestio della farmacia, sicché è conforme al d. lgs n. 81/2008 che, all'allegato IV art. 1.2 punto 1.2.1.1, richiama espressamente le altezze della normativa urbanistica vigente che, per le attività commerciali, prescrive altezze minime di 2,70 metri; c) il regolamento edilizio comunale è illegittimo ove interpretato nel senso che occorre un'altezza minima di 3 metri anche per le attività commerciali; d) l'opera è comunque autorizzabile con SCIA tenuto conto della sua entità (60 mq su una superficie della farmacia di 250 mq).
Il TAR Napoli, tuttavia, respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune.
La sentenza certifica che il soppalco è stato realizzato in ferro, che ha una superficie di circa 60 mq, che è posto ad un'altezza di 2,80 metri dal piano di calpestio della farmacia, che ha un'altezza interna pari a 1,90 metri e che è stato realizzato senza alcun titolo abilitativo.
Ciò posto il Collegio rileva in primo luogo che non risulta provata in giudizio la sua realizzazione cinquant'anni prima; in secondo luogo che non risulta essere stato chiesto il previo rilascio del permesso di costruire, che avrebbe consentito al Comune di valutare la legittimità delle opere indicate nel progetto.
Per manufatti aventi le caratteristiche dimensionali e costruttive del soppalco in questione, infatti, va sempre chiesto il previo rilascio del permesso di costruire; nello stabilire ciò la sentenza richiama un recentissimo precedente del TAR Salerno che, in un caso relativo proprio ad un soppalco, ha indicato nel permesso di costruire il titolo abilitativo necessario ai fini della realizzazione quando il soppalco è di dimensioni non modeste e comporta la sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPR n. 380/2001, determinando un incremento della superficie dell'immobile e, quindi, un possibile ulteriore carico urbanistico.
Riferimenti