Pianta organica: tra due diverse planimetrie, una con timbri e firma attestante l'autenticità a differenza dell'altra, allegata ad una nota comunale, prevale la prima
Il Consiglio di Stato, riguardo alle piante organiche, stabilisce la prevalenza delle cartografie munite di timbro e firma, rispetto a quelle (aventi contenuto differente) prive di tali caratteristiche ma comunque allegate alle note comunali, atteso che le prime sono attestate nella loro autenticità
Massima
Farmacia – pianta organica - cartografie – contrasto tra due differenti - prevalenza di quella munita di timbri e firma rispetto a quella allegata alla nota comunale – rilevanza dell'attestazione di autenticità
Il Consiglio di Stato risolve un'intricatissima questione relativa all'apertura di una nuova farmacia assegnata in Campania mediante il concorso straordinario confermando la sentenza del TAR Napoli e, quindi, annullando definitivamente gli atti che avevano autorizzato l'apertura della nuova sede, giacché avvenuta in una strada invece spettante al titolare già operativo della farmacia limitrofa.
La sentenza contiene affermazioni non favorevoli alla nozione tradizionale di pianta organica farmaceutica: secondo il Collegio successivamente alla riforma del 2012 il concetto di pianta organica è da ritenersi superato “non essendo più richiesta una rigorosa perimetrazione del territorio ove collocare la sede farmaceutica di nuova istituzione, con l'indicazione, cioè, dei precisi confini”. Secondo la sentenza, infatti, è da ritenersi sufficiente la semplice località/zona in cui è ubicata/da ubicarsi la farmacia.
Persino il termine “zona”, giuridicamente da intendersi come porzione di territorio perimetrata, secondo il Collegio viene ad essere sempre più sostituito dall'espressione più vaga “ambito di pertinenza”, da intendersi come “area di utenza che la farmacia è deputata a servire”.
La perimetrazione, dunque, secondo la sentenza, ha la funzione di fornire l'ambito di localizzazione della farmacia “rispettando un disegno di massima” che ha sostanzialmente la funzione di assicurare l'equa distribuzione delle farmacie sul territorio comunale.
Il Collegio, sul punto, indica infatti che non è indispensabile la definizione esatta dei confini tra le varie farmacie.
La sentenza riguardo al concetto di pianta organica aderisce dunque all'orientamento “sostanzialista” che si rinviene in altre pronunce del medesimo Consiglio di Stato, quali la n. 6141/2024 e la n. 613/2018, mentre vi è da sottolineare che appare ancora oggi maggioritario il diverso criterio “formalista”, secondo cui una precisa perimetrazione delle zone indicate in pianta organica è il primo e fondamentale presidio a garanzia della capillarità della distribuzione delle farmacie sul territorio (ex multis sentenza dello stesso Consiglio di Stato del 12 febbraio 2025, in questa rivista, in cui è stabilito che la pianta organica farmaceutica ha il rigoroso compito di suddividere in zone tutto il territorio comunale, non essendo ammissibili zone bianche o “zone cuscinetto”; vedi anche, sempre in questa rivista, la sentenza del Consiglio di Stato del 15 gennaio 2024, secondo cui "il Comune ha comunque la necessità di perimetrare le zone per offrire un servizio ben distribuito"). Vi è da rammentare, infatti, che era stato proprio il Consiglio di Stato, con la notissima sentenza n. 1858/2013, all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 27/2012 ad affermare che: “In conclusione, benché la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato “pianta organica”, resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome” (punto 8 della sentenza, in fine).
Ciò posto, il caso specifico all'attenzione del Collegio riguarda il contrasto tra due planimetrie: quella fornita dall'Ordine dei Farmacisti e dotata di timbro e firma attestanti l'autenticità e quella invece allegata ad una nota comunale, priva a differenza della prima di tali attestazioni.
Nella prima una via risulta compresa nella zona spettante alla farmacia già operativa sul territorio, nell'altra invece tale via risulta inserita all'interno della zona (confinante) spettante alla farmacista vincitrice della sede nel concorso straordinario. Il Comune, mediante la seconda planimetria autorizza l'apertura della farmacia in quella strada che la farmacista già operativa ritiene, invece, ricompresa interamente nella propria zona alla luce della planimetria autenticata.
Il Consiglio di Stato sul punto decide, così come aveva fatto il TAR Napoli, di accordare prevalenza alla planimetria autenticata in possesso dell'Ordine provinciale dei Farmacisti, peraltro (dato di per sé estremamente rilevante) risultante agli atti anche della Regione Campania, che da verifiche negli archivi attesta la corrispondenza tra tale planimetria e quanto trasmesso nel 2012 dal Comune successivamente all'approvazione della pianta organica farmaceutica.
Secondo la sentenza il TAR Napoli ha correttamente ritenuto attendibile la planimetria dell'Ordine perché non solo risulta munita di timbro e firma, ma anche perché corrisponde perfettamente a quella a suo tempo inviata dal Comune ed archiviata dalla Regione.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 7 luglio 2025
Pianta organica: tra due diverse planimetrie, una con timbri e firma attestante l'autenticità a differenza dell'altra, allegata ad una nota comunale, prevale la prima
Il Consiglio di Stato, riguardo alle piante organiche, stabilisce la prevalenza delle cartografie munite di timbro e firma, rispetto a quelle (aventi contenuto differente) prive di tali caratteristiche ma comunque allegate alle note comunali, atteso che le prime sono attestate nella loro autenticità
Massima
Farmacia – pianta organica - cartografie – contrasto tra due differenti - prevalenza di quella munita di timbri e firma rispetto a quella allegata alla nota comunale – rilevanza dell'attestazione di autenticità
Il Consiglio di Stato risolve un'intricatissima questione relativa all'apertura di una nuova farmacia assegnata in Campania mediante il concorso straordinario confermando la sentenza del TAR Napoli e, quindi, annullando definitivamente gli atti che avevano autorizzato l'apertura della nuova sede, giacché avvenuta in una strada invece spettante al titolare già operativo della farmacia limitrofa.
La sentenza contiene affermazioni non favorevoli alla nozione tradizionale di pianta organica farmaceutica: secondo il Collegio successivamente alla riforma del 2012 il concetto di pianta organica è da ritenersi superato “non essendo più richiesta una rigorosa perimetrazione del territorio ove collocare la sede farmaceutica di nuova istituzione, con l'indicazione, cioè, dei precisi confini”. Secondo la sentenza, infatti, è da ritenersi sufficiente la semplice località/zona in cui è ubicata/da ubicarsi la farmacia.
Persino il termine “zona”, giuridicamente da intendersi come porzione di territorio perimetrata, secondo il Collegio viene ad essere sempre più sostituito dall'espressione più vaga “ambito di pertinenza”, da intendersi come “area di utenza che la farmacia è deputata a servire”.
La perimetrazione, dunque, secondo la sentenza, ha la funzione di fornire l'ambito di localizzazione della farmacia “rispettando un disegno di massima” che ha sostanzialmente la funzione di assicurare l'equa distribuzione delle farmacie sul territorio comunale.
Il Collegio, sul punto, indica infatti che non è indispensabile la definizione esatta dei confini tra le varie farmacie.
La sentenza riguardo al concetto di pianta organica aderisce dunque all'orientamento “sostanzialista” che si rinviene in altre pronunce del medesimo Consiglio di Stato, quali la n. 6141/2024 e la n. 613/2018, mentre vi è da sottolineare che appare ancora oggi maggioritario il diverso criterio “formalista”, secondo cui una precisa perimetrazione delle zone indicate in pianta organica è il primo e fondamentale presidio a garanzia della capillarità della distribuzione delle farmacie sul territorio (ex multis sentenza dello stesso Consiglio di Stato del 12 febbraio 2025, in questa rivista, in cui è stabilito che la pianta organica farmaceutica ha il rigoroso compito di suddividere in zone tutto il territorio comunale, non essendo ammissibili zone bianche o “zone cuscinetto”; vedi anche, sempre in questa rivista, la sentenza del Consiglio di Stato del 15 gennaio 2024, secondo cui "il Comune ha comunque la necessità di perimetrare le zone per offrire un servizio ben distribuito"). Vi è da rammentare, infatti, che era stato proprio il Consiglio di Stato, con la notissima sentenza n. 1858/2013, all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 27/2012 ad affermare che: “In conclusione, benché la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato “pianta organica”, resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome” (punto 8 della sentenza, in fine).
Ciò posto, il caso specifico all'attenzione del Collegio riguarda il contrasto tra due planimetrie: quella fornita dall'Ordine dei Farmacisti e dotata di timbro e firma attestanti l'autenticità e quella invece allegata ad una nota comunale, priva a differenza della prima di tali attestazioni.
Nella prima una via risulta compresa nella zona spettante alla farmacia già operativa sul territorio, nell'altra invece tale via risulta inserita all'interno della zona (confinante) spettante alla farmacista vincitrice della sede nel concorso straordinario. Il Comune, mediante la seconda planimetria autorizza l'apertura della farmacia in quella strada che la farmacista già operativa ritiene, invece, ricompresa interamente nella propria zona alla luce della planimetria autenticata.
Il Consiglio di Stato sul punto decide, così come aveva fatto il TAR Napoli, di accordare prevalenza alla planimetria autenticata in possesso dell'Ordine provinciale dei Farmacisti, peraltro (dato di per sé estremamente rilevante) risultante agli atti anche della Regione Campania, che da verifiche negli archivi attesta la corrispondenza tra tale planimetria e quanto trasmesso nel 2012 dal Comune successivamente all'approvazione della pianta organica farmaceutica.
Secondo la sentenza il TAR Napoli ha correttamente ritenuto attendibile la planimetria dell'Ordine perché non solo risulta munita di timbro e firma, ma anche perché corrisponde perfettamente a quella a suo tempo inviata dal Comune ed archiviata dalla Regione.
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