Ai farmacisti va assicurata la remuneratività dell'attività economica: è illegittima l'istituzione di altre due farmacie nella stessa zona rurale in cui ve n'è già una
Va annullata l'istituzione di due sedi farmaceutiche nella stessa zona rurale, avente meno di tremila abitanti, già dotata di farmacia, tenuto conto che le scelte del Comune devono tener in adeguato conto gli interessi commerciali dei farmacisti
Massima
Farmacia – istituzione di ulteriori due sedi nella stessa zona rurale già dotata di farmacia – popolazione di circa tremila abitanti – mancanza di remuneratività da parte dei farmacisti – illogicità – violazione del principio della capillarità
In alcuni casi non è dato comprendere la logica delle scelte localizzative dei Comuni in materia di farmacie.
É il caso di questa vicenda, nella quale con una sentenza corredata da argomentazioni ineccepibili il Consiglio di Stato annulla l'istituzione, da parte di un Comune laziale, di ben due nuove sedi nella stessa zona rurale di poco meno di tremila abitanti già servita da una farmacia. In buona sostanza secondo il Comune, per assistere poco meno di tremila cittadini stabili (in aumento nei pochi mesi estivi) nella zona rurale, sarebbe stata necessaria la presenza di ben tre farmacie.
L'effetto di tale scelta era stato che, secondo le censure del farmacista rurale ricorrente, in ambito urbano si era determinato un rapporto effettivo farmacie/abitanti di 1/5.000 circa, mentre nella zona rurale se ne era determinato uno di 1/950 circa.
Una scelta quantomeno poco comprensibile, dunque, peraltro motivata in maniera a dir poco scarna, visto che nell'atto istitutivo comunale si giustifica l'allocazione delle due nuove sedi nella stessa zona rurale già servita da un altro esercizio farmaceutico: “in considerazione sia della presenza delle farmacie già esistenti, per lo più concentrate nell’area urbana della città, sia della complessiva estensione territoriale comunale con particolare riferimento alle aree di collegamento con la fascia costiera”.
Ma il Consiglio di Stato giudica davvero insufficiente una simile motivazione e si chiede se il Comune abbia tenuto in debito conto il dato demografico della zona rurale in questione, visto che vi risiedono poche migliaia di abitanti e vi è già operativa una sede, la cui zona viene ulteriormente frazionata a seguito della duplice istituzione ed allocazione.
Il Collegio sul punto afferma che con una siffatta scelta ognuna delle tre sedi risulta avere un bacino di utenza davvero limitato e non adeguato, al punto che viene chiaramente pregiudicata la remuneratività dell'attività professionale del farmacista.
La sentenza è davvero rilevante giacché afferma testualmente che “la remuneratività dell'attività economica deve essere assicurata insieme alla capillare collocazione delle sedi farmaceutiche al fine di assicurare il miglior servizio all'utenza”.
Il principio è perfettamente rispettoso di quanto in precedenza è stato affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27/2003, secondo cui occorre impedire forme di concorrenza estreme tra farmacie giacché il venir meno degli esercizi minori va a pregiudicare la capillarità della rete del “sistema farmacia”.
Ogni volta che, dunque, si eccede nell'istituzione di nuove sedi in ambito rurale, specialmente nei casi in cui si moltiplicano le sedi nella stessa zona rurale già servita da altra farmacia, si opera in maniera illogica e non consona al principio dell'equa distribuzione sul territorio. In questi casi infatti si viola il principio della capillarità delle farmacie, visto che poi nessun aspirante le opziona nei concorsi e le sedi rimangono vacanti per anni (come avvenuto nel caso di specie, atteso che la sentenza certifica che nel concorso straordinario le due sedi non erano state scelte dal alcun partecipante). L'istituzione di sedi rurali è certamente necessaria per garantire la capillarità e l'assistenza farmaceutica alle zone più lontante dal centro urbano, ma va effettuata cum grano salis, nè tantomeno vanno "ammassate" nella stessa zona rurale più sedi farmaceutiche.
Sul punto, proprio di recente, la sentenza del 2 luglio 2024 del TAR Roma (vedi in questa rivista), aveva già annullato per difetto di adeguata istruttoria la decisione di un Comune che, a causa della mancanza di locali per l'apertura, nel procedimento di revisione della pianta organica aveva trasferito a ridosso della farmacia rurale sussidiata la sede urbana non aperta, con l'effetto di subire un ricorso (accolto) sia dal farmacista rurale che da quello urbano trasferito.
Il Comune, nello scegliere le localizzazioni delle farmacie, deve allora operare secondo criteri equilibrati, legittimi, congrui e ragionevoli, visto che l'interesse economico del farmacista recede soltanto in quegli specifici casi in cui l'Amministrazione dimostri mediante adeguata istruttoria che è prevalente l'interesse pubblico.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 7 maggio 2025
Ai farmacisti va assicurata la remuneratività dell'attività economica: è illegittima l'istituzione di altre due farmacie nella stessa zona rurale in cui ve n'è già una
Va annullata l'istituzione di due sedi farmaceutiche nella stessa zona rurale, avente meno di tremila abitanti, già dotata di farmacia, tenuto conto che le scelte del Comune devono tener in adeguato conto gli interessi commerciali dei farmacisti
Massima
Farmacia – istituzione di ulteriori due sedi nella stessa zona rurale già dotata di farmacia – popolazione di circa tremila abitanti – mancanza di remuneratività da parte dei farmacisti – illogicità – violazione del principio della capillarità
In alcuni casi non è dato comprendere la logica delle scelte localizzative dei Comuni in materia di farmacie.
É il caso di questa vicenda, nella quale con una sentenza corredata da argomentazioni ineccepibili il Consiglio di Stato annulla l'istituzione, da parte di un Comune laziale, di ben due nuove sedi nella stessa zona rurale di poco meno di tremila abitanti già servita da una farmacia. In buona sostanza secondo il Comune, per assistere poco meno di tremila cittadini stabili (in aumento nei pochi mesi estivi) nella zona rurale, sarebbe stata necessaria la presenza di ben tre farmacie.
L'effetto di tale scelta era stato che, secondo le censure del farmacista rurale ricorrente, in ambito urbano si era determinato un rapporto effettivo farmacie/abitanti di 1/5.000 circa, mentre nella zona rurale se ne era determinato uno di 1/950 circa.
Una scelta quantomeno poco comprensibile, dunque, peraltro motivata in maniera a dir poco scarna, visto che nell'atto istitutivo comunale si giustifica l'allocazione delle due nuove sedi nella stessa zona rurale già servita da un altro esercizio farmaceutico: “in considerazione sia della presenza delle farmacie già esistenti, per lo più concentrate nell’area urbana della città, sia della complessiva estensione territoriale comunale con particolare riferimento alle aree di collegamento con la fascia costiera”.
Ma il Consiglio di Stato giudica davvero insufficiente una simile motivazione e si chiede se il Comune abbia tenuto in debito conto il dato demografico della zona rurale in questione, visto che vi risiedono poche migliaia di abitanti e vi è già operativa una sede, la cui zona viene ulteriormente frazionata a seguito della duplice istituzione ed allocazione.
Il Collegio sul punto afferma che con una siffatta scelta ognuna delle tre sedi risulta avere un bacino di utenza davvero limitato e non adeguato, al punto che viene chiaramente pregiudicata la remuneratività dell'attività professionale del farmacista.
La sentenza è davvero rilevante giacché afferma testualmente che “la remuneratività dell'attività economica deve essere assicurata insieme alla capillare collocazione delle sedi farmaceutiche al fine di assicurare il miglior servizio all'utenza”.
Il principio è perfettamente rispettoso di quanto in precedenza è stato affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27/2003, secondo cui occorre impedire forme di concorrenza estreme tra farmacie giacché il venir meno degli esercizi minori va a pregiudicare la capillarità della rete del “sistema farmacia”.
Ogni volta che, dunque, si eccede nell'istituzione di nuove sedi in ambito rurale, specialmente nei casi in cui si moltiplicano le sedi nella stessa zona rurale già servita da altra farmacia, si opera in maniera illogica e non consona al principio dell'equa distribuzione sul territorio. In questi casi infatti si viola il principio della capillarità delle farmacie, visto che poi nessun aspirante le opziona nei concorsi e le sedi rimangono vacanti per anni (come avvenuto nel caso di specie, atteso che la sentenza certifica che nel concorso straordinario le due sedi non erano state scelte dal alcun partecipante). L'istituzione di sedi rurali è certamente necessaria per garantire la capillarità e l'assistenza farmaceutica alle zone più lontante dal centro urbano, ma va effettuata cum grano salis, nè tantomeno vanno "ammassate" nella stessa zona rurale più sedi farmaceutiche.
Sul punto, proprio di recente, la sentenza del 2 luglio 2024 del TAR Roma (vedi in questa rivista), aveva già annullato per difetto di adeguata istruttoria la decisione di un Comune che, a causa della mancanza di locali per l'apertura, nel procedimento di revisione della pianta organica aveva trasferito a ridosso della farmacia rurale sussidiata la sede urbana non aperta, con l'effetto di subire un ricorso (accolto) sia dal farmacista rurale che da quello urbano trasferito.
Il Comune, nello scegliere le localizzazioni delle farmacie, deve allora operare secondo criteri equilibrati, legittimi, congrui e ragionevoli, visto che l'interesse economico del farmacista recede soltanto in quegli specifici casi in cui l'Amministrazione dimostri mediante adeguata istruttoria che è prevalente l'interesse pubblico.
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