Appropriatezza prescrittiva: il medico di medicina generale sanzionato ha diritto ad accedere ai documenti da cui risultino i precisi criteri cui attenersi
Il TAR Perugia obbliga un'ASL umbra a rilasciare al medico sanzionato copia dei documenti da cui risulti: a) il tetto di spesa farmaceutica per ciascun medico di medicina generale, b) l'indice di calcolo del cd. “dato pesato” dei pazienti di ciascun medico (cosiddetti “assistiti pesati, ovvero il numero di pazienti “anziani”) da cui consegue, in rapporto alla spesa totale prescrittiva di ciascun medico, la sua spesa pro capite, e l'eventuale rispetto sotto tale profilo, dell’appropriatezza prescrittiva, c) i dati di spesa pro-capite dei medici di medicina generale della stessa ASL per prescrizioni farmaceutiche in relazione al numero dei pazienti (con omissione dei nominativi)
Massima
Farmaci – appropriatezza prescrittiva – sanzione al medico di medicina generale – istanza di accesso ai documenti – atti che consentano di ricostruire con precisione i criteri cui attenersi utilizzati dall'ASL ai fini della sanzione – spettano
Un'ASL umbra sanziona un medico di medicina generale, titolare di un rapporto convenzionale, a causa di maggiori costi sostenuti dalla medesima Azienda per farmaci prescritti in violazione del principio dell'appropriatezza prescrittiva, visto che, secondo le contestazioni, la prescrizione dei detti farmaci si è “discostata in maniera significativa e anomala sia rispetto agli obiettivi di spesa di cui all’accordo in corso che rispetto alla media di spesa della grande maggioranza dei medici di medicina generale operanti nell’Asl”.
Il medico sanzionato chiede allora di accedere, mediante rilascio di copia:
a) ai dati di spesa dei medici della stessa ASL per prescrizioni farmaceutiche in relazione al numero dei pazienti (con omissione dei nominativi);
b) alla documentazione da cui deriva il criterio di calcolo progressivo di spesa pro capite in ragione del numero di anziani assistiti, ovvero chiarimenti documentati sul punto;
c) ai conti economico finanziari consolidati trasmessi dall’Asl alla Regione per il 2023 e, se disponibili, per il 2024;
d) alla documentazione sulla base della quale è stato formulato giudizio di non appropriatezza prescrittiva nei confronti della ricorrente da parte dell’Azienda Sanitaria.
L'ASL, nel mettere a disposizione alcuni documenti relativi al procedimento sanzionatorio, rigetta l'istanza sia per ciò che concerne i dati di spesa per prescrizioni farmaceutiche dei medici della stessa ASL, sia gli atti relativi agli “indici di calcolo”, giacché non risulterebbe comprensibile l'istanza sul punto.
Ma il medico impugna il diniego ritenendo di aver diritto a conoscere i criteri in virtù dei quali la Regione e l'ASL “ritengono appropriata una determinata spesa pro capite, anche in riferimento alla tipologia di paziente ed alla tipologia di malattie cui le prescrizioni sono connesse”.
Il TAR accoglie il ricorso.
In primis conferma che il ricorrente è certamente titolare dell'interesse all'accesso non solo perché medico prescrittore di farmaci nel rispetto dell'appropriatezza, ma anche in virtù del fatto che trattasi di dati che potrebbero determinare una nuova e futura sanzione a suo carico, sicché gli è necessario conoscere con precisione tutti i presupposti a cui l'Amministrazione fa riferimento in tali procedimenti.
Per quanto riguarda il merito, poi, il Collegio evidenzia che il ricorrente agisce per conoscere “la modalità di calcolo della soglia di appropriatezza prescrittiva dei farmaci “convenzionati” ed in particolare come si determina il cd. dato pesato (ovvero la percentuale di pazienti anziani rispetto al numero complessivo dei pazienti) che in rapporto alla spesa farmaceutica complessiva del singolo medico ne determina la spesa pro- capite, così da valutare il rispetto del tetto massimo da parte di ciascun sanitario”, sicché ciò gli spetta o mediante rilascio di atti regionali e dell’Azienda sanitaria relativi alla fissazione della modalità di determinazione dei predetti importi o, in caso di inesistenza di tali atti, mediante indicazione espressa dell'“l’indice ragionieristico in base al quale era calcolata la soglia di appropriatezza in relazione alla sua massa “critica di pazienti”. Sennonché in merito a tale preciso parametro, gli atti prodotti in giudizio dall'Amministrazione non chiariscono adeguatamente.
La sentenza afferma che l'appropriatezza prescrittiva non dipende solo dagli indicatori di appropriatezza in relazione a numerose tipologie di farmaci, “ma richiede l'indicazione di precisi dati numerici (il numero rilevante di pazienti rispetto al totale, ed il relativo indice di calcolo) ed economici (il tetto massimo di spesa per singolo medico)” (punto 11.4 della sentenza).
Ciò posto, allora, il TAR valuta corretta la richiesta del medico ricorrente, tenuto conto che tale indice di calcolo è certamente in possesso degli enti coinvolti, visto che da un provvedimento prodotto in giudizio risulta che vi sono tetti di spesa pro capite per medici specialisti ospedalieri, sicché è ragionevole non soltanto che vi sia un tetto di spesa pure per i medici di medicina generale, ma anche che lo sforamento dello stesso deve essere stabilito sulla base di un indice di calcolo che selezioni il numero dei pazienti ritenuto rilevante.
L'ASL allora avrebbe dovuto mettere a disposizione gli atti richiesti dal medico, visto che gli stessi non rientrano negli atti di pianificazione o programmazione (per i quali opera la clausola di esclusione ex art. 24 comma 1 l. n. 241/1990).
Il Collegio accoglie il ricorso anche in relazione alla richiesta dei dati di spesa pro- capite dei medici di medicina generale dell’USL per prescrizioni farmaceutiche in relazione al numero dei pazienti, stabilendo tuttavia di garantire la riservatezza mediante omissione di tutti i nominativi.
In ragione di tanto la sentenza si conclude con l'ordine all'ASL di consentire al medico sanzionato l'accesso (anche mediante estrazione di copia) a tutta quella documentazione da cui emerga:
- la determinazione del tetto di spesa farmaceutica per ciascun medico di medicina generale;
- l’indice di calcolo del cd. dato pesato dei pazienti di ciascun medico (i cd. assistiti pesati, ovvero il numero di pazienti, “anziani” o che presentino caratteristiche tali da determinarne l’inserimento in tale gruppo) da cui consegue, in rapporto alla spesa totale prescrittiva di ciascun medico, la sua spesa pro-capite, e l’eventuale rispetto, sotto tale profilo, dell’appropriatezza prescrittiva;
- i dati di spesa pro-capite dei medici di medicina generale dell'ASL in questione per prescrizioni farmaceutiche in relazione al numero dei pazienti, con omissione dei relativi nominativi e comunque di ogni dato idoneo ad identificarli.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Perugia/sentenza del 26 luglio 2025
Appropriatezza prescrittiva: il medico di medicina generale sanzionato ha diritto ad accedere ai documenti da cui risultino i precisi criteri cui attenersi
Il TAR Perugia obbliga un'ASL umbra a rilasciare al medico sanzionato copia dei documenti da cui risulti: a) il tetto di spesa farmaceutica per ciascun medico di medicina generale, b) l'indice di calcolo del cd. “dato pesato” dei pazienti di ciascun medico (cosiddetti “assistiti pesati, ovvero il numero di pazienti “anziani”) da cui consegue, in rapporto alla spesa totale prescrittiva di ciascun medico, la sua spesa pro capite, e l'eventuale rispetto sotto tale profilo, dell’appropriatezza prescrittiva, c) i dati di spesa pro-capite dei medici di medicina generale della stessa ASL per prescrizioni farmaceutiche in relazione al numero dei pazienti (con omissione dei nominativi)
Massima
Farmaci – appropriatezza prescrittiva – sanzione al medico di medicina generale – istanza di accesso ai documenti – atti che consentano di ricostruire con precisione i criteri cui attenersi utilizzati dall'ASL ai fini della sanzione – spettano
Un'ASL umbra sanziona un medico di medicina generale, titolare di un rapporto convenzionale, a causa di maggiori costi sostenuti dalla medesima Azienda per farmaci prescritti in violazione del principio dell'appropriatezza prescrittiva, visto che, secondo le contestazioni, la prescrizione dei detti farmaci si è “discostata in maniera significativa e anomala sia rispetto agli obiettivi di spesa di cui all’accordo in corso che rispetto alla media di spesa della grande maggioranza dei medici di medicina generale operanti nell’Asl”.
Il medico sanzionato chiede allora di accedere, mediante rilascio di copia:
a) ai dati di spesa dei medici della stessa ASL per prescrizioni farmaceutiche in relazione al numero dei pazienti (con omissione dei nominativi);
b) alla documentazione da cui deriva il criterio di calcolo progressivo di spesa pro capite in ragione del numero di anziani assistiti, ovvero chiarimenti documentati sul punto;
c) ai conti economico finanziari consolidati trasmessi dall’Asl alla Regione per il 2023 e, se disponibili, per il 2024;
d) alla documentazione sulla base della quale è stato formulato giudizio di non appropriatezza prescrittiva nei confronti della ricorrente da parte dell’Azienda Sanitaria.
L'ASL, nel mettere a disposizione alcuni documenti relativi al procedimento sanzionatorio, rigetta l'istanza sia per ciò che concerne i dati di spesa per prescrizioni farmaceutiche dei medici della stessa ASL, sia gli atti relativi agli “indici di calcolo”, giacché non risulterebbe comprensibile l'istanza sul punto.
Ma il medico impugna il diniego ritenendo di aver diritto a conoscere i criteri in virtù dei quali la Regione e l'ASL “ritengono appropriata una determinata spesa pro capite, anche in riferimento alla tipologia di paziente ed alla tipologia di malattie cui le prescrizioni sono connesse”.
Il TAR accoglie il ricorso.
In primis conferma che il ricorrente è certamente titolare dell'interesse all'accesso non solo perché medico prescrittore di farmaci nel rispetto dell'appropriatezza, ma anche in virtù del fatto che trattasi di dati che potrebbero determinare una nuova e futura sanzione a suo carico, sicché gli è necessario conoscere con precisione tutti i presupposti a cui l'Amministrazione fa riferimento in tali procedimenti.
Per quanto riguarda il merito, poi, il Collegio evidenzia che il ricorrente agisce per conoscere “la modalità di calcolo della soglia di appropriatezza prescrittiva dei farmaci “convenzionati” ed in particolare come si determina il cd. dato pesato (ovvero la percentuale di pazienti anziani rispetto al numero complessivo dei pazienti) che in rapporto alla spesa farmaceutica complessiva del singolo medico ne determina la spesa pro- capite, così da valutare il rispetto del tetto massimo da parte di ciascun sanitario”, sicché ciò gli spetta o mediante rilascio di atti regionali e dell’Azienda sanitaria relativi alla fissazione della modalità di determinazione dei predetti importi o, in caso di inesistenza di tali atti, mediante indicazione espressa dell'“l’indice ragionieristico in base al quale era calcolata la soglia di appropriatezza in relazione alla sua massa “critica di pazienti”. Sennonché in merito a tale preciso parametro, gli atti prodotti in giudizio dall'Amministrazione non chiariscono adeguatamente.
La sentenza afferma che l'appropriatezza prescrittiva non dipende solo dagli indicatori di appropriatezza in relazione a numerose tipologie di farmaci, “ma richiede l'indicazione di precisi dati numerici (il numero rilevante di pazienti rispetto al totale, ed il relativo indice di calcolo) ed economici (il tetto massimo di spesa per singolo medico)” (punto 11.4 della sentenza).
Ciò posto, allora, il TAR valuta corretta la richiesta del medico ricorrente, tenuto conto che tale indice di calcolo è certamente in possesso degli enti coinvolti, visto che da un provvedimento prodotto in giudizio risulta che vi sono tetti di spesa pro capite per medici specialisti ospedalieri, sicché è ragionevole non soltanto che vi sia un tetto di spesa pure per i medici di medicina generale, ma anche che lo sforamento dello stesso deve essere stabilito sulla base di un indice di calcolo che selezioni il numero dei pazienti ritenuto rilevante.
L'ASL allora avrebbe dovuto mettere a disposizione gli atti richiesti dal medico, visto che gli stessi non rientrano negli atti di pianificazione o programmazione (per i quali opera la clausola di esclusione ex art. 24 comma 1 l. n. 241/1990).
Il Collegio accoglie il ricorso anche in relazione alla richiesta dei dati di spesa pro- capite dei medici di medicina generale dell’USL per prescrizioni farmaceutiche in relazione al numero dei pazienti, stabilendo tuttavia di garantire la riservatezza mediante omissione di tutti i nominativi.
In ragione di tanto la sentenza si conclude con l'ordine all'ASL di consentire al medico sanzionato l'accesso (anche mediante estrazione di copia) a tutta quella documentazione da cui emerga:
- la determinazione del tetto di spesa farmaceutica per ciascun medico di medicina generale;
- l’indice di calcolo del cd. dato pesato dei pazienti di ciascun medico (i cd. assistiti pesati, ovvero il numero di pazienti, “anziani” o che presentino caratteristiche tali da determinarne l’inserimento in tale gruppo) da cui consegue, in rapporto alla spesa totale prescrittiva di ciascun medico, la sua spesa pro-capite, e l’eventuale rispetto, sotto tale profilo, dell’appropriatezza prescrittiva;
- i dati di spesa pro-capite dei medici di medicina generale dell'ASL in questione per prescrizioni farmaceutiche in relazione al numero dei pazienti, con omissione dei relativi nominativi e comunque di ogni dato idoneo ad identificarli.
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