Approvazione della pianta organica farmaceutica: in fase cautelare non può esservi sospensiva giacché le autorizzazioni al trasferimento sono solo eventuali
L'approvazione di un atto programmatorio che modifichi le zone farmaceutiche, di per sé, non arreca alcun danno grave ed irreparabile in quanto gli atti di trasferimento delle farmacie riguardano procedimenti ulteriori e addirittura eventuali
Massima
Farmacia – pianta organica – approvazione – modifica di zone – danno grave ed irreparabile ex se – non sussiste – eventualità delle procedure autorizzative ai trasferimenti
Una rilevante ordinanza, in questo periodo di approvazioni e revisioni delle piante organiche, giunge dal TAR Catanzaro.
Il Comune approva la pianta organica farmaceutica, modificando la distribuzione delle sedi e, conseguentemente, le zone di riferimento; l’atto viene impugnato dinanzi al TAR da un titolare di farmacia che si ritiene danneggiato dalla nuova programmazione, ma, almeno nella fase cautelare, prevale la posizione dell’Amministrazione.
Il Collegio, infatti, rigetta la domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, muovendo da un presupposto particolarmente importante: la deliberazione comunale di revisione della pianta organica ha natura programmatoria e, proprio per questa sua caratteristica, non è di per sé idonea a determinare un danno grave e irreparabile nel tempo necessario alla definizione del giudizio di merito.
Il punto è di particolare interesse perché consente di distinguere nettamente tra l’atto di programmazione e il successivo provvedimento concretamente incidente sulla posizione del titolare.
La semplice revisione della pianta organica, infatti, non determina automaticamente lo spostamento di una farmacia né attribuisce, per il solo fatto della modifica delle zone, il diritto a trasferirsi, per l'altro esercente, nell'ambito territoriale assegnato. Si tratta, piuttosto, del presupposto programmatorio sulla base del quale potranno eventualmente essere adottati successivi provvedimenti autorizzativi.
Ed è proprio su questo passaggio che si concentra l’ordinanza.
Un danno effettivamente tutelabile in sede cautelare potrebbe conseguire soltanto dal successivo trasferimento di un altro titolare nella zona sottratta, secondo la nuova pianificazione, al titolare ricorrente. Ma tale eventuale trasferimento passa attraverso un procedimento autonomo e un distinto provvedimento amministrativo.
Secondo il Collegio, quindi, è rispetto a quest’ultimo provvedimento che potrà eventualmente porsi un problema di tutela cautelare. Sarà il concreto spostamento della farmacia concorrente, e non la mera previsione contenuta nella nuova pianta organica, a poter determinare quel pregiudizio grave e irreparabile che costituisce uno dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare.
La distinzione non è di poco conto.
In materia di programmazione delle sedi farmaceutiche, infatti, la revisione della pianta organica rappresenta un momento particolarmente delicato, perché può incidere sugli equilibri territoriali e sulle prospettive economiche delle farmacie già esistenti. Tuttavia, proprio la natura programmatoria dell’atto impedisce di considerarlo, automaticamente e in via immediata, come fonte di un danno attuale e irreversibile.
Il TAR, in sostanza, sembra richiedere che il pregiudizio lamentato dal titolare sia concretamente attuale e non soltanto eventuale. La prospettata futura modifica dell'assetto territoriale, se non accompagnata da un provvedimento che ne renda effettiva l’attuazione, non sarebbe quindi sufficiente, nella fase cautelare, a giustificare la sospensione della deliberazione comunale.
Questo non significa, naturalmente, che la revisione della pianta organica non possa essere contestata nel merito o che il titolare interessato sia privo di tutela. Significa, più semplicemente, che i diversi momenti dell’azione amministrativa devono essere tenuti distinti anche sul piano della tutela giurisdizionale, specialmente in fase cautelare.
La decisione offre dunque un’indicazione pratica importante: la contestazione della nuova pianificazione e quella dell’eventuale successivo trasferimento della farmacia devono essere valutate, anche cautelarmente, alla luce dei rispettivi effetti concreti.
Il Collegio, infine, condanna il ricorrente alle spese della fase cautelare, applicando il principio della soccombenza.
Una pronuncia, dunque, che mette un punto fermo — almeno sul piano cautelare — su una problematica destinata a riproporsi con frequenza: la revisione della pianta organica può modificare l’assetto programmatorio del territorio, ma è l’eventuale successivo provvedimento autorizzativo, ove concretamente lesivo, a poter determinare il danno immediato rispetto al quale chiedere al giudice amministrativo una tutela cautelare.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Catanzaro/ordinanza del 3 settembre 2026
Approvazione della pianta organica farmaceutica: in fase cautelare non può esservi sospensiva giacché le autorizzazioni al trasferimento sono solo eventuali
L'approvazione di un atto programmatorio che modifichi le zone farmaceutiche, di per sé, non arreca alcun danno grave ed irreparabile in quanto gli atti di trasferimento delle farmacie riguardano procedimenti ulteriori e addirittura eventuali
Massima
Farmacia – pianta organica – approvazione – modifica di zone – danno grave ed irreparabile ex se – non sussiste – eventualità delle procedure autorizzative ai trasferimenti
Una rilevante ordinanza, in questo periodo di approvazioni e revisioni delle piante organiche, giunge dal TAR Catanzaro.
Il Comune approva la pianta organica farmaceutica, modificando la distribuzione delle sedi e, conseguentemente, le zone di riferimento; l’atto viene impugnato dinanzi al TAR da un titolare di farmacia che si ritiene danneggiato dalla nuova programmazione, ma, almeno nella fase cautelare, prevale la posizione dell’Amministrazione.
Il Collegio, infatti, rigetta la domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, muovendo da un presupposto particolarmente importante: la deliberazione comunale di revisione della pianta organica ha natura programmatoria e, proprio per questa sua caratteristica, non è di per sé idonea a determinare un danno grave e irreparabile nel tempo necessario alla definizione del giudizio di merito.
Il punto è di particolare interesse perché consente di distinguere nettamente tra l’atto di programmazione e il successivo provvedimento concretamente incidente sulla posizione del titolare.
La semplice revisione della pianta organica, infatti, non determina automaticamente lo spostamento di una farmacia né attribuisce, per il solo fatto della modifica delle zone, il diritto a trasferirsi, per l'altro esercente, nell'ambito territoriale assegnato. Si tratta, piuttosto, del presupposto programmatorio sulla base del quale potranno eventualmente essere adottati successivi provvedimenti autorizzativi.
Ed è proprio su questo passaggio che si concentra l’ordinanza.
Un danno effettivamente tutelabile in sede cautelare potrebbe conseguire soltanto dal successivo trasferimento di un altro titolare nella zona sottratta, secondo la nuova pianificazione, al titolare ricorrente. Ma tale eventuale trasferimento passa attraverso un procedimento autonomo e un distinto provvedimento amministrativo.
Secondo il Collegio, quindi, è rispetto a quest’ultimo provvedimento che potrà eventualmente porsi un problema di tutela cautelare. Sarà il concreto spostamento della farmacia concorrente, e non la mera previsione contenuta nella nuova pianta organica, a poter determinare quel pregiudizio grave e irreparabile che costituisce uno dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare.
La distinzione non è di poco conto.
In materia di programmazione delle sedi farmaceutiche, infatti, la revisione della pianta organica rappresenta un momento particolarmente delicato, perché può incidere sugli equilibri territoriali e sulle prospettive economiche delle farmacie già esistenti. Tuttavia, proprio la natura programmatoria dell’atto impedisce di considerarlo, automaticamente e in via immediata, come fonte di un danno attuale e irreversibile.
Il TAR, in sostanza, sembra richiedere che il pregiudizio lamentato dal titolare sia concretamente attuale e non soltanto eventuale. La prospettata futura modifica dell'assetto territoriale, se non accompagnata da un provvedimento che ne renda effettiva l’attuazione, non sarebbe quindi sufficiente, nella fase cautelare, a giustificare la sospensione della deliberazione comunale.
Questo non significa, naturalmente, che la revisione della pianta organica non possa essere contestata nel merito o che il titolare interessato sia privo di tutela. Significa, più semplicemente, che i diversi momenti dell’azione amministrativa devono essere tenuti distinti anche sul piano della tutela giurisdizionale, specialmente in fase cautelare.
La decisione offre dunque un’indicazione pratica importante: la contestazione della nuova pianificazione e quella dell’eventuale successivo trasferimento della farmacia devono essere valutate, anche cautelarmente, alla luce dei rispettivi effetti concreti.
Il Collegio, infine, condanna il ricorrente alle spese della fase cautelare, applicando il principio della soccombenza.
Una pronuncia, dunque, che mette un punto fermo — almeno sul piano cautelare — su una problematica destinata a riproporsi con frequenza: la revisione della pianta organica può modificare l’assetto programmatorio del territorio, ma è l’eventuale successivo provvedimento autorizzativo, ove concretamente lesivo, a poter determinare il danno immediato rispetto al quale chiedere al giudice amministrativo una tutela cautelare.
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