Cannabis terapeutica e limitazioni della patente: in fase cautelare confermate tre limitazioni alla guida, ma vi è obbligo di riesame per limiti di velocità e distanza massima
Un trattamento terapeutico continuativo con cannabis medicinale ad alto tenore di THC non giustifica, in sede di rinnovo della patente, limitazioni immotivate di velocità massima di 80 km/h e di percorrenza entro e non oltre 80 km dal luogo di residenza
Massima
Medicinale – cannabis terapeutica – rilascio patente limitazioni – limitazione 80 km/ora e distanza massima di 80 km da luogo di residenza – necessità di adeguata motivazione
* In fondo alla pagina del presente commento è possibile, previa registrazione, accedere al trsto dell'ordinanza
Il TAR Torino affronta, in sede cautelare, il delicato rapporto tra uso continuativo di cannabis a fini terapeutici, idoneità psicofisica alla guida e tutela della sicurezza nella circolazione stradale.
La controversia riguarda il giudizio della Commissione medica locale che, a differenza di quanto avvenuto nel passato, in cui al ricorrente era stata rinnovata la patente senza limitazioni, questa volta pur riconoscendone l’idoneità alla guida, dispone una validità della patente limitata a dodici mesi e gli impone cinque limitazioni:
- divieto di guida in orari notturni
- divieto di guida in autostrada
- divieto di assunzione di sostanze alcooliche se contestuale all’assunzione della sostanza psicotropa
- limitazione di velocità fino ad un massimo di 80 km/h
- limitazione di percorrenza fino ad un massimo di 80 Km dal luogo di residenza.
Il Collegio, riguardo alla decisione di limitare a soli dodici mesi la validità della patente, a fronte della censura di contraddittorietà ed irragionevolezza, incentrata sulla circostanza che in passato i rinnovi erano stati disposti ordinariamente, sostiene che, se pure la introdotta limitazione temporale può non apparire coerente con le decisioni precedenti, comunque non può considerarsi l'attività amministrativa vincolata alle decisioni del passato.
Per ciò che concerne, invece, le altre cinque limitazioni, il provvedimento offre un’interessante occasione per riflettere sui confini della discrezionalità tecnica delle commissioni mediche. Al riguardo il TAR rammenta il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni medico-specialistiche non può tradursi in una sostituzione del giudice all’Amministrazione, ma resta possibile soltanto in presenza di irragionevolezza, travisamento dei fatti o mancata considerazione di circostanze rilevanti.
Nel caso concreto, il Collegio afferma che il trattamento continuativo con cannabis medicinale ad alto contenuto di THC, documentato dal certificato medico del curante ricorrente, ed il rinvio operato dall'Amministrazione alle raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità del 2017 può giustificare, nei limiti del sindacato consentito nella sede cautelare:
- il divieto di guida in orari notturni (in quanto ragionevolmente coincidenti “…con la fascia temporale successiva all'assunzione della terapia, come indicato dal curante…”),
- il divieto di guida in autostrada (in ragione della maggior pericolosità dovuta agli elevati limiti di velocità previsti)
- il divieto di assunzione di sostanze alcooliche se contestuale all’assunzione della sostanza psicotropa (in ragione dell’interazione degli effetti delle due sostanze)
Tali prescrizioni sono considerate dal TAR non manifestamente irragionevoli in relazione ai possibili effetti della sostanza e alla tutela della sicurezza stradale.
Il TAR invece accoglie parzialmente l'istanza cautelare del ricorrente riguardo:
- alla velocità massima di 80 km/h e
- alla percorrenza entro 80 km dal luogo di residenza
ordinando all’Amministrazione di riesaminare le decisioni assunte riguardo ai suddetti limiti.
Secondo il Collegio il provvedimento impugnato non espone adeguatamente le ragioni che giustificano tali limitazioni. Da qui l’ordine di riaprire il procedimento e concluderlo, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con una decisione espressa e motivata.
Il principio che emerge è significativo: la finalità di prevenzione non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di spiegare perché una determinata restrizione sia necessaria e perché debba essere quantificata proprio in quei termini. Anche quando è in gioco la sicurezza della circolazione, le limitazioni devono conservare un collegamento riconoscibile con le condizioni concrete dell’interessato e con le esigenze cautelari individuate.
Occorre precisare che l’accoglimento è soltanto parziale e strumentale al riesame. Il TAR non ha sospeso l’efficacia delle prescrizioni contestate, neppure di quelle da rivalutare, attribuendo prevalenza alle esigenze di sicurezza stradale. Tutte le limitazioni restano pertanto operative, anche quelle riguardo a cui viene ordinato il motivato riesame.
L’ordinanza appare molto equilibrata: la discrezionalità tecnica è sindacabile entro limiti rigorosi, ma non può trasformarsi in uno spazio sottratto all’obbligo di motivazione, soprattutto quando le decisioni incidono in modo concreto sulla libertà di movimento e sull’autonomia personale.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Torino/ordinanza del 15 ottobre 2026
Cannabis terapeutica e limitazioni della patente: in fase cautelare confermate tre limitazioni alla guida, ma vi è obbligo di riesame per limiti di velocità e distanza massima
Un trattamento terapeutico continuativo con cannabis medicinale ad alto tenore di THC non giustifica, in sede di rinnovo della patente, limitazioni immotivate di velocità massima di 80 km/h e di percorrenza entro e non oltre 80 km dal luogo di residenza
Massima
Medicinale – cannabis terapeutica – rilascio patente limitazioni – limitazione 80 km/ora e distanza massima di 80 km da luogo di residenza – necessità di adeguata motivazione
* In fondo alla pagina del presente commento è possibile, previa registrazione, accedere al trsto dell'ordinanza
Il TAR Torino affronta, in sede cautelare, il delicato rapporto tra uso continuativo di cannabis a fini terapeutici, idoneità psicofisica alla guida e tutela della sicurezza nella circolazione stradale.
La controversia riguarda il giudizio della Commissione medica locale che, a differenza di quanto avvenuto nel passato, in cui al ricorrente era stata rinnovata la patente senza limitazioni, questa volta pur riconoscendone l’idoneità alla guida, dispone una validità della patente limitata a dodici mesi e gli impone cinque limitazioni:
- divieto di guida in orari notturni
- divieto di guida in autostrada
- divieto di assunzione di sostanze alcooliche se contestuale all’assunzione della sostanza psicotropa
- limitazione di velocità fino ad un massimo di 80 km/h
- limitazione di percorrenza fino ad un massimo di 80 Km dal luogo di residenza.
Il Collegio, riguardo alla decisione di limitare a soli dodici mesi la validità della patente, a fronte della censura di contraddittorietà ed irragionevolezza, incentrata sulla circostanza che in passato i rinnovi erano stati disposti ordinariamente, sostiene che, se pure la introdotta limitazione temporale può non apparire coerente con le decisioni precedenti, comunque non può considerarsi l'attività amministrativa vincolata alle decisioni del passato.
Per ciò che concerne, invece, le altre cinque limitazioni, il provvedimento offre un’interessante occasione per riflettere sui confini della discrezionalità tecnica delle commissioni mediche. Al riguardo il TAR rammenta il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni medico-specialistiche non può tradursi in una sostituzione del giudice all’Amministrazione, ma resta possibile soltanto in presenza di irragionevolezza, travisamento dei fatti o mancata considerazione di circostanze rilevanti.
Nel caso concreto, il Collegio afferma che il trattamento continuativo con cannabis medicinale ad alto contenuto di THC, documentato dal certificato medico del curante ricorrente, ed il rinvio operato dall'Amministrazione alle raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità del 2017 può giustificare, nei limiti del sindacato consentito nella sede cautelare:
- il divieto di guida in orari notturni (in quanto ragionevolmente coincidenti “…con la fascia temporale successiva all'assunzione della terapia, come indicato dal curante…”),
- il divieto di guida in autostrada (in ragione della maggior pericolosità dovuta agli elevati limiti di velocità previsti)
- il divieto di assunzione di sostanze alcooliche se contestuale all’assunzione della sostanza psicotropa (in ragione dell’interazione degli effetti delle due sostanze)
Tali prescrizioni sono considerate dal TAR non manifestamente irragionevoli in relazione ai possibili effetti della sostanza e alla tutela della sicurezza stradale.
Il TAR invece accoglie parzialmente l'istanza cautelare del ricorrente riguardo:
- alla velocità massima di 80 km/h e
- alla percorrenza entro 80 km dal luogo di residenza
ordinando all’Amministrazione di riesaminare le decisioni assunte riguardo ai suddetti limiti.
Secondo il Collegio il provvedimento impugnato non espone adeguatamente le ragioni che giustificano tali limitazioni. Da qui l’ordine di riaprire il procedimento e concluderlo, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con una decisione espressa e motivata.
Il principio che emerge è significativo: la finalità di prevenzione non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di spiegare perché una determinata restrizione sia necessaria e perché debba essere quantificata proprio in quei termini. Anche quando è in gioco la sicurezza della circolazione, le limitazioni devono conservare un collegamento riconoscibile con le condizioni concrete dell’interessato e con le esigenze cautelari individuate.
Occorre precisare che l’accoglimento è soltanto parziale e strumentale al riesame. Il TAR non ha sospeso l’efficacia delle prescrizioni contestate, neppure di quelle da rivalutare, attribuendo prevalenza alle esigenze di sicurezza stradale. Tutte le limitazioni restano pertanto operative, anche quelle riguardo a cui viene ordinato il motivato riesame.
L’ordinanza appare molto equilibrata: la discrezionalità tecnica è sindacabile entro limiti rigorosi, ma non può trasformarsi in uno spazio sottratto all’obbligo di motivazione, soprattutto quando le decisioni incidono in modo concreto sulla libertà di movimento e sull’autonomia personale.
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