Centro estetico nei locali interni della farmacia: il TAR sospende l'ordine del Comune di interruzione dell'attività di estetista e dispone un'istruttoria
Il Comune intima al titolare di farmacia l'interruzione con effetto immediato dell'attività di estetista, sulla base di una nota dell'ASP indotta dai NAS, che ritengono l'attività di estetista incompatibile con quella della farmacia, ma i Giudici amministrativi per il momento sospendono gli atti impugnati, ordinando un'istruttoria e fissando un'altra camera di consiglio a breve
Massima
Farmacia - attività di estetista nei locali interni – ordine del Comune di interruzione immediata – attività ispettiva dei NAS e valutazione di incompatibilità con l'attività di farmacia – sospensione cautelare
Il Comune di Modica, su impulso dell'ASP di Ragusa e dei NAS, ordina con effetto immediato l'interruzione dell'attività di estetista all'interno di una farmacia, ma il TAR Catania sospende momentaneamente i provvedimenti impugnati e chiede alle Amministrazioni di fornire una relazione chiarificatrice sulla vicenda, corredata da documentazione, oltre al deposito di un parere favorevole dell'Avvocatura comunale che sarebbe stato adottato in corso di procedimento.
A seguito di un'attività ispettiva dei NAS in una farmacia, questi ultimi suggeriscono all'ASP Ragusa idonei provvedimenti inibitori dell'attività di estetista, con particolare riguardo al fatto che il centro estetico risulta privo di accesso esterno separato rispetto ai locali della farmacia; l'ASP allora chiede al Comune l'adozione dei suddetti provvedimenti inibitori, che il Comune adotta con effetto immediato nei confronti del farmacista.
Sennonché prima con decreto cautelare del Presidente del TAR Catania del 28 marzo 2025, poi con l'ordinanza in oggetto, il TAR sospende per il momento gli atti inibitori ed, ordinando la suddetta istruttoria, fissa la successiva camera di consiglio.
Quella dell'attività di estetista all'interno delle farmacie è un tema su cui vi è dibattito, fermo restando che i Giudici amministrativi si sono già espressi favorevolmente sul punto con una sentenza del maggio 2013, passata in giudicato, in cui il TAR Roma ha accolto il ricorso di un titolare di farmacia al quale un Municipio di Roma Capitale aveva negato l'efficacia della SCIA relativa all'attività estetica nei locali interni della farmacia giacché le norme non prevederebbero la possibilità di esercitare la detta attività internamente ad un esercizio farmaceutico.
In tale pronuncia però il TAR, premettendo che i requisiti professionali richiesti per l’attività di estetista devono essere posseduti unicamente dai soggetti che in concreto svolgono tale attività e non dal titolare della farmacia, afferma che gli atti inibitori sono illegittimi perché poggiano proprio sull'erroneo rilievo dell'esistenza di un disposto normativo preclusivo allo svolgimento dell’attività di estetista in appositi locali all’interno di una farmacia, mentre la normativa applicabile alla fattispecie non impedisce affatto tale attività nelle farmacie.
Nella sentenza il TAR afferma che peraltro l'interpretazione delle norme posta in essere dalle Amministrazioni contrasta con la ratio liberalizzatrice del d.l. n. 138/2011, ai sensi del quale deve intendersi consentita qualsiasi attività economica privata non espressamente vietata dalla legge, e dal d.l. n. 201/2012, in base al quale devono intendersi abrogate tutte le norme che impongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite.
Inoltre il TAR rileva che essendo accomunati dalla vendita di farmaci sia le farmacie che i centri commerciali, non è dato comprendere per quale ragione soltanto all’interno dei secondi sarebbe consentita l’attività di estetista, e non nelle farmacie, non essendo ravvisabile alcuna incompatibilità o interferenza tra tale ultima attività e quella sanitaria cui la farmacia è deputata in via principale.
Sul punto vanno inoltre registrate prese di posizione da parte di Ordini professionali di Farmacisti, che segnalano l'applicabilità dell'art. 7 comma 2 della l. n. 1/1990, che consente alle imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici (come le farmacie) anche l'esercizio dell'attività di estetista nei locali (separati ma interni) della farmacia, nel rispetto del regolamento comunale ed a condizione che gli estetisti siano in possesso dei prescritti requisiti professionali.
Una serie di dubbi infine sorge sul fatto che, nel caso pendente dinanzi al TAR Catania, l'Amministrazione ritiene necessario un accesso esterno del centro estetico "separato rispetto ai locali della farmacia": in mancanza di una norma regolamentare che imponga ciò alle farmacie vale invece proprio il contrario e, cioè, la non necessità di un accesso esterno del locale in cui si svolge l'attività di estetista, tenuto conto che i locali separati ed interni delle farmacie di regola non devono avere necessariamente un proprio accesso esterno.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Catania/ordinanza del 9 maggio 2025
Centro estetico nei locali interni della farmacia: il TAR sospende l'ordine del Comune di interruzione dell'attività di estetista e dispone un'istruttoria
Il Comune intima al titolare di farmacia l'interruzione con effetto immediato dell'attività di estetista, sulla base di una nota dell'ASP indotta dai NAS, che ritengono l'attività di estetista incompatibile con quella della farmacia, ma i Giudici amministrativi per il momento sospendono gli atti impugnati, ordinando un'istruttoria e fissando un'altra camera di consiglio a breve
Massima
Farmacia - attività di estetista nei locali interni – ordine del Comune di interruzione immediata – attività ispettiva dei NAS e valutazione di incompatibilità con l'attività di farmacia – sospensione cautelare
Il Comune di Modica, su impulso dell'ASP di Ragusa e dei NAS, ordina con effetto immediato l'interruzione dell'attività di estetista all'interno di una farmacia, ma il TAR Catania sospende momentaneamente i provvedimenti impugnati e chiede alle Amministrazioni di fornire una relazione chiarificatrice sulla vicenda, corredata da documentazione, oltre al deposito di un parere favorevole dell'Avvocatura comunale che sarebbe stato adottato in corso di procedimento.
A seguito di un'attività ispettiva dei NAS in una farmacia, questi ultimi suggeriscono all'ASP Ragusa idonei provvedimenti inibitori dell'attività di estetista, con particolare riguardo al fatto che il centro estetico risulta privo di accesso esterno separato rispetto ai locali della farmacia; l'ASP allora chiede al Comune l'adozione dei suddetti provvedimenti inibitori, che il Comune adotta con effetto immediato nei confronti del farmacista.
Sennonché prima con decreto cautelare del Presidente del TAR Catania del 28 marzo 2025, poi con l'ordinanza in oggetto, il TAR sospende per il momento gli atti inibitori ed, ordinando la suddetta istruttoria, fissa la successiva camera di consiglio.
Quella dell'attività di estetista all'interno delle farmacie è un tema su cui vi è dibattito, fermo restando che i Giudici amministrativi si sono già espressi favorevolmente sul punto con una sentenza del maggio 2013, passata in giudicato, in cui il TAR Roma ha accolto il ricorso di un titolare di farmacia al quale un Municipio di Roma Capitale aveva negato l'efficacia della SCIA relativa all'attività estetica nei locali interni della farmacia giacché le norme non prevederebbero la possibilità di esercitare la detta attività internamente ad un esercizio farmaceutico.
In tale pronuncia però il TAR, premettendo che i requisiti professionali richiesti per l’attività di estetista devono essere posseduti unicamente dai soggetti che in concreto svolgono tale attività e non dal titolare della farmacia, afferma che gli atti inibitori sono illegittimi perché poggiano proprio sull'erroneo rilievo dell'esistenza di un disposto normativo preclusivo allo svolgimento dell’attività di estetista in appositi locali all’interno di una farmacia, mentre la normativa applicabile alla fattispecie non impedisce affatto tale attività nelle farmacie.
Nella sentenza il TAR afferma che peraltro l'interpretazione delle norme posta in essere dalle Amministrazioni contrasta con la ratio liberalizzatrice del d.l. n. 138/2011, ai sensi del quale deve intendersi consentita qualsiasi attività economica privata non espressamente vietata dalla legge, e dal d.l. n. 201/2012, in base al quale devono intendersi abrogate tutte le norme che impongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite.
Inoltre il TAR rileva che essendo accomunati dalla vendita di farmaci sia le farmacie che i centri commerciali, non è dato comprendere per quale ragione soltanto all’interno dei secondi sarebbe consentita l’attività di estetista, e non nelle farmacie, non essendo ravvisabile alcuna incompatibilità o interferenza tra tale ultima attività e quella sanitaria cui la farmacia è deputata in via principale.
Sul punto vanno inoltre registrate prese di posizione da parte di Ordini professionali di Farmacisti, che segnalano l'applicabilità dell'art. 7 comma 2 della l. n. 1/1990, che consente alle imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici (come le farmacie) anche l'esercizio dell'attività di estetista nei locali (separati ma interni) della farmacia, nel rispetto del regolamento comunale ed a condizione che gli estetisti siano in possesso dei prescritti requisiti professionali.
Una serie di dubbi infine sorge sul fatto che, nel caso pendente dinanzi al TAR Catania, l'Amministrazione ritiene necessario un accesso esterno del centro estetico "separato rispetto ai locali della farmacia": in mancanza di una norma regolamentare che imponga ciò alle farmacie vale invece proprio il contrario e, cioè, la non necessità di un accesso esterno del locale in cui si svolge l'attività di estetista, tenuto conto che i locali separati ed interni delle farmacie di regola non devono avere necessariamente un proprio accesso esterno.
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