Consiglio di Giustizia Amministrativa/sentenza dell'11 agosto 2025
Cessione della quota di una snc tra sorelle socie oppure da figlio a madre mediante donazione: si applica l'art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968
Con due sentenze “gemelle” il Consiglio di Giustizia Amministrativa affronta due casi simili di cessione di quote di una snc e ribadisce l'indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato: la cessione della propria quota di una snc titolare di una farmacia, sia mediante donazione alla madre, sia mediante trasferimento alla sorella socia, determina la preclusione ex art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968
Massima
Farmacia – cessione di quota di snc titolare di farmacia mediante donazione da figlio a madre e mediante trasferimento tra fratelli – preclusione ex art. 12 comma 4 l. n. 475/1968 – sussiste – assegnazione di nuova farmacia mediante partecipazione al concorso straordinario – verifica dei requisiti - revoca assegnazione - legittimità
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa affronta due fattispecie simili: cessione di quota di snc mediante donazione alla propria madre e trasferimento di quota di snc tra sorelle pochi giorni prima della scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso straordinario e, per entrambe, con due sentenze “gemelle”, dichiara la sussistenza della preclusione ex art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968.
Nei due casi all'esame la Regione Sicilia, dopo aver assegnato la sede posta a concorso straordinario a due partecipanti allo stesso, all'esito della verifica dei requisiti per la partecipazione, scopre le suddette cessioni di quote di snc avvenute pochi giorni prima della scadenza del termine per la richiesta di partecipazione, revocando le assegnazioni ed escludendo dalla graduatoria i detti vincitori.
Sia in primo grado che, appunto, in sede dell'appello qui in esame i ricorsi di questi ultimi vengono respinti con le due sentenze gemelle, che richiamano i principi in materia oramai cristallizzati fin dalle sentenze nn. 229/2020 e 6775/2022 del Consiglio di Stato.
Attraverso un susseguirsi di argomentazioni serrate e lapidarie il Consiglio di Giustizia Amministrativa, oltre alle su indicate pronunce, richiama altresì la recente propria sentenza dell'8 luglio 2024 (in cui è stata giudicata legittima la decadenza dall'assegnazione di una farmacista che aveva ceduto alla propria figlia mediante donazione il proprio 40% delle quote di una snc titolare di farmacia) per confermare che, in caso di cessione di quote di una snc, a prescindere dalle modalità con cui la cessione avviene, si verifica quel trasferimento della farmacia su cui appunta la preclusione l'art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968.
A tale proposito la sentenza enuncia plurimi principi:
a) l'art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 costituisce il punto di equilibrio tra l'esigenza dell'organizzazione e del funzionamento del servizio farmaceutico secondo “modalità tali da garantire la sua conformazione a standards qualitativi adeguati”, e l'esigenza del titolari degli esercizi farmaceutici di garantirsi adeguati livelli di redditualità.
b) Questo punto di equilibrio, di cui la suddetta norma costituisce soluzione compromissoria, sterilizza per un decennio le aspirazioni concorsuali del farmacista cedente, preservando la connotazione pubblicistica del servizio farmaceutico ed impedendo quindi l'insorgenza di profili meramente speculativi e commerciali.
c) Se, del resto, non fosse vigente una qualche forma di preclusione, la disponibilità degli esercizi farmaceutici e, quindi, l'affidamento della loro titolarità finirebbe per dipendere in buona parte dai titolari di farmacia, con compromissione della più lineare dinamica concorsuale.
d) Ciò posto la preclusione opera non soltanto nei confronti del titolare individuale della farmacia (come suggerirebbe un'interpretazione alla lettera della norma), bensì anche nei confronti del socio cedente quote delle società di persone, e ciò per un duplice ordine di considerazioni.
d1) Sotto il profilo relativo alla disciplina civilistica di questo tipo di società, prive di personalità giuridica distinta dai soci e, quindi, di un'autonomia patrimoniale perfetta, deve considerarsi che non vi è una netta e rigida separazione tra il patrimonio sociale e quello dei singoli soci, tant'è vero che l'art. 2291 comma 1 c.c. stabilisce che “nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali”.
d2) Sotto il profilo relativo a considerazioni più strettamente inerenti la disciplina pubblicistica dell'attività farmaceutica, invece, deve darsi rilevanza all'art. 7 comma 2 secondo periodo della l. n. 362/1991 nella formulazione precedente alle modifiche dell'art. 5 del d.l. n. 223/2006, da cui si ricava che l'attività farmaceutica, pur se organizzata mediante una società di persone formata da farmacisti, continua a conservare una forte impronta personalistica, legata alla figura peculiare dei soci-farmacisti, che non perdono la loro rilevanza centrale e, quindi, rimangono assoggettati alle preclusioni di cui all'art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968.
Tali principi secondo il Collegio si applicano ovviamente alla cessione pro quota, perché attraverso essa il farmacista si appropria dei vantaggi derivanti dall'incameramento di somme ovvero (in caso di donazione) dai vantaggi derivanti dalla possibilità di liberarsi della titolarità acquisendo in tal modo il requisito per la partecipazione al concorso straordinario.
A tal proposito la sentenza afferma infine che i suddetti principi non possono essere messi in discussione da quegli interventi legislativi che più di recente hanno innovato e sotto certi aspetti liberalizzato la materia mediante eliminazione di vincoli e limitazioni relativi alla gestione delle farmacie in forma societaria, in tal modo dividendo in maniera netta il modello gestionale societario da quello individuale o comunque personale, visto che tali norme sopravvenute non hanno mai abrogato né espressamente né tacitamente l'art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968, né hanno introdotto deroghe per le farmacie gestite da società di persone.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Giustizia Amministrativa/sentenza dell'11 agosto 2025
Cessione della quota di una snc tra sorelle socie oppure da figlio a madre mediante donazione: si applica l'art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968
Con due sentenze “gemelle” il Consiglio di Giustizia Amministrativa affronta due casi simili di cessione di quote di una snc e ribadisce l'indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato: la cessione della propria quota di una snc titolare di una farmacia, sia mediante donazione alla madre, sia mediante trasferimento alla sorella socia, determina la preclusione ex art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968
Massima
Farmacia – cessione di quota di snc titolare di farmacia mediante donazione da figlio a madre e mediante trasferimento tra fratelli – preclusione ex art. 12 comma 4 l. n. 475/1968 – sussiste – assegnazione di nuova farmacia mediante partecipazione al concorso straordinario – verifica dei requisiti - revoca assegnazione - legittimità
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa affronta due fattispecie simili: cessione di quota di snc mediante donazione alla propria madre e trasferimento di quota di snc tra sorelle pochi giorni prima della scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso straordinario e, per entrambe, con due sentenze “gemelle”, dichiara la sussistenza della preclusione ex art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968.
Nei due casi all'esame la Regione Sicilia, dopo aver assegnato la sede posta a concorso straordinario a due partecipanti allo stesso, all'esito della verifica dei requisiti per la partecipazione, scopre le suddette cessioni di quote di snc avvenute pochi giorni prima della scadenza del termine per la richiesta di partecipazione, revocando le assegnazioni ed escludendo dalla graduatoria i detti vincitori.
Sia in primo grado che, appunto, in sede dell'appello qui in esame i ricorsi di questi ultimi vengono respinti con le due sentenze gemelle, che richiamano i principi in materia oramai cristallizzati fin dalle sentenze nn. 229/2020 e 6775/2022 del Consiglio di Stato.
Attraverso un susseguirsi di argomentazioni serrate e lapidarie il Consiglio di Giustizia Amministrativa, oltre alle su indicate pronunce, richiama altresì la recente propria sentenza dell'8 luglio 2024 (in cui è stata giudicata legittima la decadenza dall'assegnazione di una farmacista che aveva ceduto alla propria figlia mediante donazione il proprio 40% delle quote di una snc titolare di farmacia) per confermare che, in caso di cessione di quote di una snc, a prescindere dalle modalità con cui la cessione avviene, si verifica quel trasferimento della farmacia su cui appunta la preclusione l'art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968.
A tale proposito la sentenza enuncia plurimi principi:
a) l'art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 costituisce il punto di equilibrio tra l'esigenza dell'organizzazione e del funzionamento del servizio farmaceutico secondo “modalità tali da garantire la sua conformazione a standards qualitativi adeguati”, e l'esigenza del titolari degli esercizi farmaceutici di garantirsi adeguati livelli di redditualità.
b) Questo punto di equilibrio, di cui la suddetta norma costituisce soluzione compromissoria, sterilizza per un decennio le aspirazioni concorsuali del farmacista cedente, preservando la connotazione pubblicistica del servizio farmaceutico ed impedendo quindi l'insorgenza di profili meramente speculativi e commerciali.
c) Se, del resto, non fosse vigente una qualche forma di preclusione, la disponibilità degli esercizi farmaceutici e, quindi, l'affidamento della loro titolarità finirebbe per dipendere in buona parte dai titolari di farmacia, con compromissione della più lineare dinamica concorsuale.
d) Ciò posto la preclusione opera non soltanto nei confronti del titolare individuale della farmacia (come suggerirebbe un'interpretazione alla lettera della norma), bensì anche nei confronti del socio cedente quote delle società di persone, e ciò per un duplice ordine di considerazioni.
d1) Sotto il profilo relativo alla disciplina civilistica di questo tipo di società, prive di personalità giuridica distinta dai soci e, quindi, di un'autonomia patrimoniale perfetta, deve considerarsi che non vi è una netta e rigida separazione tra il patrimonio sociale e quello dei singoli soci, tant'è vero che l'art. 2291 comma 1 c.c. stabilisce che “nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali”.
d2) Sotto il profilo relativo a considerazioni più strettamente inerenti la disciplina pubblicistica dell'attività farmaceutica, invece, deve darsi rilevanza all'art. 7 comma 2 secondo periodo della l. n. 362/1991 nella formulazione precedente alle modifiche dell'art. 5 del d.l. n. 223/2006, da cui si ricava che l'attività farmaceutica, pur se organizzata mediante una società di persone formata da farmacisti, continua a conservare una forte impronta personalistica, legata alla figura peculiare dei soci-farmacisti, che non perdono la loro rilevanza centrale e, quindi, rimangono assoggettati alle preclusioni di cui all'art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968.
Tali principi secondo il Collegio si applicano ovviamente alla cessione pro quota, perché attraverso essa il farmacista si appropria dei vantaggi derivanti dall'incameramento di somme ovvero (in caso di donazione) dai vantaggi derivanti dalla possibilità di liberarsi della titolarità acquisendo in tal modo il requisito per la partecipazione al concorso straordinario.
A tal proposito la sentenza afferma infine che i suddetti principi non possono essere messi in discussione da quegli interventi legislativi che più di recente hanno innovato e sotto certi aspetti liberalizzato la materia mediante eliminazione di vincoli e limitazioni relativi alla gestione delle farmacie in forma societaria, in tal modo dividendo in maniera netta il modello gestionale societario da quello individuale o comunque personale, visto che tali norme sopravvenute non hanno mai abrogato né espressamente né tacitamente l'art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968, né hanno introdotto deroghe per le farmacie gestite da società di persone.
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