Repubblica Italiana/legge n. 182 del 2 dicembre 2025 (in G.U. del 3 dicembre 2025)
Con la “legge semplificazioni” n. 182/2025 la farmacia dei servizi fa un altro notevole passo in avanti
L'art. 60 della legge promuove l'erogazione dei servizi in farmacia,
l'art. 61 detta disposizioni per contrastare la carenza di medicinali,
l'art. 62 semplifica le misure di assistenza farmaceutica nei confronti dei pazienti cronici e di quelli dimessi dagli ospedali
La legge n. 182 del 2 dicembre 2025, pubblicata sulla G.U. del 3 dicembre 2025, agli artt. 60, 61 e 62 detta norme di estremo rilievo per ciò che concerne l'attività di farmacista.
In questo articolo si illustrerà con precisione il contenuto dell'art. 60.
ART. 60
comma 1
L'art. 60, intitolato “Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia”, interviene con il suo comma 1 sull'art. 1 comma 2 del d. lgs. n. 153/2009 apportandovi significative modifiche riguardanti le:
- lettera a) numero 3),
- lettera e)
- lettera e-quater)
- lettera f)
ed introduce all'interno del medesimo art. 1 comma 2 le:
- lettera e-quinques),
- lettera e-sexies)
- lettera e-septies).
Esaminiamo adesso con ordine le intervenute modifiche, indicando la norma previgente e la norma ora approvata.
É bene premettere che il l'art. 1 comma 2 del d. lgs. n. 153/2009 stabilisce in via generale che: “I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, concernono:”
La lett. a) numero 3), che nella versione originaria era:
“la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta”
oggi è diventata:
“la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale”.
La lettera e), che nella versione originaria era:
“l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti”
oggi è diventata:
l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;
e quindi è stata espunta la frase: “rientranti nell'ambito dell'autocontrollo”.
La lettera e-quater), che nella versione originaria era:
“la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa”
oggi è diventata:
“la somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotati di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa”.
Nella versione originaria si è evidenziata in grassetto la parte espunta, mentre nella versione odierna si è evidenziata in grassetto la parte introdotta.
La lettera f), che nella versione originaria era:
“la effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate”
oggi è diventata:
la effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il servizio sanitario regionale, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate”
quindi è stata inserita la frase: “scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il servizio sanitario regionale”.
La legge n. 182/2025 ha inoltre introdotto all'interno dell'art. 1 comma 2 del d. lgs. n. 153/2009 anche le seguenti lettere:
e-quinquies): “l'effettuazione da parte del farmacista di test diagnostici decentrati, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell'appropriatezza prescrittiva, per il contrasto all'antibiotico-resistenza”
e-sexies):“l'effettuazione da parte del farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali”
e-septies): “l'esecuzione in farmacia, da parte di personale abilitato, di test di screening per l'individuazione del virus dell'epatite C”.
Il comma 2 dell'art. 60 della l. n. 182/2025 stabilisce che le prestazioni erogate dalle farmacie ai sensi dell'art. 1 comma 2 dalla lettera e-quater) fino alla lettera e-septies) del d. lgs. n. 153/2009 (vedi sopra le dette nuove disposizioni), sono a carico degli utenti.
Il comma 3 dell'art. 60 della l. n. 182/2025 dispone che per l'erogazione, da parte delle farmacie, dei servizi sanitari di cui all'art. 1 del suddetto d. lgs. n. 153/2009, i titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia; in tali locali separati è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti.
Il comma 4 dell'art. 60 della l. n. 182/2025 prescrive che: “L'erogazione dei servizi sanitari nei locali di cui al comma 3 e' soggetta alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente che accerta i requisiti di idoneita' igienico-sanitaria dei locali e, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 153 del 2009, verifica che questi ultimi ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica”.
Il comma 5 dell'art. 60 della l. n. 182/2025 stabilisce che: “Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 3, i soggetti titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un'insegna riportante la denominazione «Farmacia dei servizi» e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi”.
Il comma 6 dell'art. 60 della l. n. 182/2025 indica che: “Due o piu' farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 3, previa stipula del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali di cui al comma 3 da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete e' rilasciata al rappresentante di rete”.
Il comma 7 dell'art. 60 della l. n. 182/2025 prescrive che: “Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 2009”.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Repubblica Italiana/legge n. 182 del 2 dicembre 2025 (in G.U. del 3 dicembre 2025)
Con la “legge semplificazioni” n. 182/2025 la farmacia dei servizi fa un altro notevole passo in avanti
L'art. 60 della legge promuove l'erogazione dei servizi in farmacia,
l'art. 61 detta disposizioni per contrastare la carenza di medicinali,
l'art. 62 semplifica le misure di assistenza farmaceutica nei confronti dei pazienti cronici e di quelli dimessi dagli ospedali
La legge n. 182 del 2 dicembre 2025, pubblicata sulla G.U. del 3 dicembre 2025, agli artt. 60, 61 e 62 detta norme di estremo rilievo per ciò che concerne l'attività di farmacista.
In questo articolo si illustrerà con precisione il contenuto dell'art. 60.
ART. 60
comma 1
L'art. 60, intitolato “Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia”, interviene con il suo comma 1 sull'art. 1 comma 2 del d. lgs. n. 153/2009 apportandovi significative modifiche riguardanti le:
- lettera a) numero 3),
- lettera e)
- lettera e-quater)
- lettera f)
ed introduce all'interno del medesimo art. 1 comma 2 le:
- lettera e-quinques),
- lettera e-sexies)
- lettera e-septies).
Esaminiamo adesso con ordine le intervenute modifiche, indicando la norma previgente e la norma ora approvata.
É bene premettere che il l'art. 1 comma 2 del d. lgs. n. 153/2009 stabilisce in via generale che: “I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, concernono:”
La lett. a) numero 3), che nella versione originaria era:
“la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta”
oggi è diventata:
“la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale”.
La lettera e), che nella versione originaria era:
“l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti”
oggi è diventata:
l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;
e quindi è stata espunta la frase: “rientranti nell'ambito dell'autocontrollo”.
La lettera e-quater), che nella versione originaria era:
“la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa”
oggi è diventata:
“la somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotati di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa”.
Nella versione originaria si è evidenziata in grassetto la parte espunta, mentre nella versione odierna si è evidenziata in grassetto la parte introdotta.
La lettera f), che nella versione originaria era:
“la effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate”
oggi è diventata:
la effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il servizio sanitario regionale, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate”
quindi è stata inserita la frase: “scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il servizio sanitario regionale”.
La legge n. 182/2025 ha inoltre introdotto all'interno dell'art. 1 comma 2 del d. lgs. n. 153/2009 anche le seguenti lettere:
e-quinquies): “l'effettuazione da parte del farmacista di test diagnostici decentrati, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell'appropriatezza prescrittiva, per il contrasto all'antibiotico-resistenza”
e-sexies):“l'effettuazione da parte del farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali”
e-septies): “l'esecuzione in farmacia, da parte di personale abilitato, di test di screening per l'individuazione del virus dell'epatite C”.
Il comma 2 dell'art. 60 della l. n. 182/2025 stabilisce che le prestazioni erogate dalle farmacie ai sensi dell'art. 1 comma 2 dalla lettera e-quater) fino alla lettera e-septies) del d. lgs. n. 153/2009 (vedi sopra le dette nuove disposizioni), sono a carico degli utenti.
Il comma 3 dell'art. 60 della l. n. 182/2025 dispone che per l'erogazione, da parte delle farmacie, dei servizi sanitari di cui all'art. 1 del suddetto d. lgs. n. 153/2009, i titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia; in tali locali separati è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti.
Il comma 4 dell'art. 60 della l. n. 182/2025 prescrive che: “L'erogazione dei servizi sanitari nei locali di cui al comma 3 e' soggetta alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente che accerta i requisiti di idoneita' igienico-sanitaria dei locali e, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 153 del 2009, verifica che questi ultimi ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica”.
Il comma 5 dell'art. 60 della l. n. 182/2025 stabilisce che: “Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 3, i soggetti titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un'insegna riportante la denominazione «Farmacia dei servizi» e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi”.
Il comma 6 dell'art. 60 della l. n. 182/2025 indica che: “Due o piu' farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 3, previa stipula del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali di cui al comma 3 da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete e' rilasciata al rappresentante di rete”.
Il comma 7 dell'art. 60 della l. n. 182/2025 prescrive che: “Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 2009”.
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