Concorrenza tra farmacie e pianificazione comunale: ai fini del ricorso occorre il pregiudizio concreto
La tutela in giudizio di posizioni concorrenziali individuali, rispetto alla revisione della pianta organica, richiede un concreto pregiudizio
Massima
Farmacia – pianta organica – modifica zone – invarianza della superficie – aumento della popolazione residente – inconfigurabilità di danno concorrenziale - assenza di pregiudizio concreto
La sentenza si offre spunti di particolare interesse riguardo al principio secondo cui la tutela giurisdizionale è rigorosamente ancorata alla prova del pregiudizio, mentre resta precluso ogni utilizzo del processo amministrativo come strumento di competizione tra operatori economici.
Una società titolare di farmacia impugna la deliberazione con cui il Comune ha approvato la revisione della pianta organica. La ricorrente lamenta, in particolare, che la nuova perimetrazione ha comportato alla sua zona la sottrazione di una porzione di territorio a vantaggio di una farmacia concorrente, successivamente trasferitasi all’interno dell’area oggetto di modifica, ma comunque a distanza pressoché invariata.
Il Collegio, nel respingere il ricorso, ribadisce anzitutto i noti principi generali consolidati riguardanti la natura ampiamente discrezionale dell’attività pianificatoria comunale, qualificando la revisione della pianta organica quale atto generale di organizzazione del servizio, fondato su un articolato bilanciamento di interessi pubblici: dalla capillarità della distribuzione all’accessibilità del servizio, fino alle caratteristiche urbanistiche e alla viabilità del territorio. In tale ambito, il sindacato del Giudice è limitato ai soli profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti ovvero difetto di istruttoria, senza possibilità di sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
Il profilo di maggiore interesse della decisione è invece rappresentato dalla rigorosa delimitazione dell’interesse a ricorrere del farmacista concorrente: egli può ricorrere in giudizio non già per cristallizzare gli equilibri di mercato esistenti dolendosi delle scelte pianificatorie sulla base della semplice alterazione dell’assetto competitivo, ma deve dimostrare di aver subito un pregiudizio concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile.
Nel caso di specie, il Collegio esclude tale pregiudizio attraverso una valutazione puntuale degli effetti della riperimetrazione.
Sotto il profilo territoriale, la sottrazione di una porzione di zona al farmacista ricorrente è stata compensata dall’attribuzione di un’area di analoga estensione, con conseguente neutralità dell’intervento in termini di superficie operativa.
Sotto il profilo demografico, il ricorrente ha addirittura beneficiato di un incremento della popolazione residente nella propria zona (da 3.194 abitanti a 3.698), il che esclude la configurabilità di un danno concorrenziale, atteso che l’utenza potenziale risulta addirittura aumentata.
Ma è soprattutto con riferimento al trasferimento della farmacia controinteressata che la sentenza esprime il passaggio più significativo.
La nuova sede, infatti, risulta collocata in posizione sostanzialmente frontistante rispetto a quella originaria, con la conseguenza che la distanza tra gli esercizi e le rispettive aree di influenza commerciale sono rimaste pressoché invariate.
Il Collegio giunge allora ad utilizzare al riguardo un'espressione estremamente diretta quando afferma che l’iniziativa della ricorrente appare “unicamente orientata a frustrare l’iniziativa imprenditoriale della controinteressata”.
Si tratta di un’affermazione di particolare rilievo che consente di cogliere la ratio della decisione: l’azione giudiziaria, in assenza di un concreto pregiudizio, potrebbe configurarsi non come strumento di tutela di una posizione giuridica lesa, ma quasi come mezzo volto a ostacolare l’attività economica altrui.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Torino/sentenza del 27 marzo 2026
Concorrenza tra farmacie e pianificazione comunale: ai fini del ricorso occorre il pregiudizio concreto
La tutela in giudizio di posizioni concorrenziali individuali, rispetto alla revisione della pianta organica, richiede un concreto pregiudizio
Massima
Farmacia – pianta organica – modifica zone – invarianza della superficie – aumento della popolazione residente – inconfigurabilità di danno concorrenziale - assenza di pregiudizio concreto
La sentenza si offre spunti di particolare interesse riguardo al principio secondo cui la tutela giurisdizionale è rigorosamente ancorata alla prova del pregiudizio, mentre resta precluso ogni utilizzo del processo amministrativo come strumento di competizione tra operatori economici.
Una società titolare di farmacia impugna la deliberazione con cui il Comune ha approvato la revisione della pianta organica. La ricorrente lamenta, in particolare, che la nuova perimetrazione ha comportato alla sua zona la sottrazione di una porzione di territorio a vantaggio di una farmacia concorrente, successivamente trasferitasi all’interno dell’area oggetto di modifica, ma comunque a distanza pressoché invariata.
Il Collegio, nel respingere il ricorso, ribadisce anzitutto i noti principi generali consolidati riguardanti la natura ampiamente discrezionale dell’attività pianificatoria comunale, qualificando la revisione della pianta organica quale atto generale di organizzazione del servizio, fondato su un articolato bilanciamento di interessi pubblici: dalla capillarità della distribuzione all’accessibilità del servizio, fino alle caratteristiche urbanistiche e alla viabilità del territorio. In tale ambito, il sindacato del Giudice è limitato ai soli profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti ovvero difetto di istruttoria, senza possibilità di sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
Il profilo di maggiore interesse della decisione è invece rappresentato dalla rigorosa delimitazione dell’interesse a ricorrere del farmacista concorrente: egli può ricorrere in giudizio non già per cristallizzare gli equilibri di mercato esistenti dolendosi delle scelte pianificatorie sulla base della semplice alterazione dell’assetto competitivo, ma deve dimostrare di aver subito un pregiudizio concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile.
Nel caso di specie, il Collegio esclude tale pregiudizio attraverso una valutazione puntuale degli effetti della riperimetrazione.
Sotto il profilo territoriale, la sottrazione di una porzione di zona al farmacista ricorrente è stata compensata dall’attribuzione di un’area di analoga estensione, con conseguente neutralità dell’intervento in termini di superficie operativa.
Sotto il profilo demografico, il ricorrente ha addirittura beneficiato di un incremento della popolazione residente nella propria zona (da 3.194 abitanti a 3.698), il che esclude la configurabilità di un danno concorrenziale, atteso che l’utenza potenziale risulta addirittura aumentata.
Ma è soprattutto con riferimento al trasferimento della farmacia controinteressata che la sentenza esprime il passaggio più significativo.
La nuova sede, infatti, risulta collocata in posizione sostanzialmente frontistante rispetto a quella originaria, con la conseguenza che la distanza tra gli esercizi e le rispettive aree di influenza commerciale sono rimaste pressoché invariate.
Il Collegio giunge allora ad utilizzare al riguardo un'espressione estremamente diretta quando afferma che l’iniziativa della ricorrente appare “unicamente orientata a frustrare l’iniziativa imprenditoriale della controinteressata”.
Si tratta di un’affermazione di particolare rilievo che consente di cogliere la ratio della decisione: l’azione giudiziaria, in assenza di un concreto pregiudizio, potrebbe configurarsi non come strumento di tutela di una posizione giuridica lesa, ma quasi come mezzo volto a ostacolare l’attività economica altrui.
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