Consiglio di Giustizia Amministrativa/sentenza del 29 dicembre 2025
Concorso straordinario farmacie: se uno degli associati comunica di rinunciare alla sede accettata dal referente, non può esservi assegnazione della sede
Il principio che sovraintende la procedura del concorso straordinario è quello dell'immodificabilità soggettiva della compagine associata: ciò significa che non è possibile assegnare la sede già accettata dal referente se, immediatamente dopo, uno degli associati comunica alla Regione la propria rinuncia, che è consentita dalla legge
Massima
Farmacia – concorso straordinario – associazione tra professionisti – recesso di uno degli associati dopo l'accettazione della sede – legittima facoltà – diniego di assegnazione della sede da parte della Regione – legittimità
La partecipazione al concorso straordinario di un'associazione di farmacisti, comportando un cumulo dei punteggi ai fini del posizionamento in graduatoria, comporta l'immodificabilità soggettiva della compagine, sicché se dopo l'accettazione della sede da parte del referente uno degli associati comunica la propria rinuncia (che costituisce una legittima facoltà) direttamente alla Regione, non è più possibile l'assegnazione della sede.
Questi in sintesi i principi desumibili dalla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che conferma la sentenza del TAR Palermo dell'8 aprile 2025 (vedi il commento in questa rivista) e, respingendo l'appello del referente dell'associazione tra farmacisti, lo condanna anche al pagamento delle spese processuali.
Nel caso specifico dopo che il referente ha accettato a nome dell'associazione, nel sesto interpello, la sede farmaceutica posta a concorso straordinario, prima ancora che vi sia l'assegnazione, una componente della medesima associazione professionale comunica tramite pec alla Regione la propria rinuncia alla sede, sicché la Regione non procede ad alcuna assegnazione.
Il ricorso di primo grado contro il diniego di assegnazione viene respinto dal TAR Palermo, la cui sentenza, come detto, è confermata adesso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, che detta i principi in materia di immodificabilità soggettiva dell'associazione tra farmacisti nel concorso straordinario.
In primo luogo il Collegio evidenzia che la partecipazione in gestione associata al concorso straordinario è prevista dalla legge e dalla lex specialis della procedura concorsuale, a condizione che la volontà degli associati di gestire la farmacia in forma associata perduri fino alla conclusione del concorso e, in caso di assegnazione della farmacia, sia mantenuta “da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità”.
Visto che l'associazione tra farmacisti consente il cumulo dei punteggi relativi ai titoli personali al fine del posizionamento in graduatoria, allora, vi deve essere immodificabilità soggettiva dell'associazione non soltanto fino all'assegnazione della sede, ma anche nei tre anni successivi al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia assegnata. Secondo la sentenza il principio dell'immodificabilità soggettiva ha la funzione di garantire la regolarità del concorso, la trasparenza dello stesso e in primis la par condicio tra tutti i partecipanti, visto che se si garantisse ad uno o a più associati di ottenere l'utile posizionamento in graduatoria mediante il cumulo dei punteggi, per poi consentirgli di defilarsi al momento dell'assegnazione, si aprirebbero le porte ad associazioni fittizie costituite soltanto per ottenere il più utile ed alto posizionamento in graduatoria a favore dei rimanenti partecipanti all'associazione.
Un passaggio della sentenza esplica con esemplare chiarezza il principio: “chi partecipa in forma associata al concorso straordinario usufruisce del beneficio del cumulo soggettivo dei titoli, ma solo a condizione della immodificabilità della compagine partecipante alla selezione, non solo sino alla conclusione del concorso, ma per un triennio dalla data di autorizzazione all’apertura della nuova farmacia assegnata all’esito della procedura concorsuale.
Opinare in senso contrario significherebbe ammettere forme di partecipazione al concorso straordinario fittizie e provvisorie, costituite al solo fine di permettere il cumulo dei titoli tra farmacisti in sede di concorso straordinario e, per tale via, pervenire alla assegnazione di una sede farmaceutica in aperta violazione della par condicio tra concorrenti”.
Non a caso l'art. 11 comma 7 del d.l. n. 1/2012 prescrive che “Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia” (fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità).
Il Collegio respinge anche le tesi del ricorrente, secondo cui
a) il bando di concorso non prevede la possibilità di rinuncia da parte di un partecipante all'associazione, sicché la rinuncia non è consentita
b) un partecipante all'associazione non ha titolo per interloquire con la Regione qualora non sia referente.
Sul punto le argomentazioni della sentenza sono trancianti: in marito al punto a) non vi è legge che privi un singolo farmacista partecipante ad un concorso della possibilità di rinunciarvi, recedendo dal concorso medesimo (in disparte, poi, il fatto che precludere ad un partecipante al concorso la possibilità di rinuncia comporterebbe serissime problematicità riguardo a possibili violazioni di diritti garantiti dalla Costituzione); in merito al punto b), invece, la sentenza indica che il referente dell'associazione è semplicemente il soggetto a cui l'Amministrazione invia le comunicazioni e che è deputato a manifestare la volontà per conto dell'intera associazione, ma ciò ovviamente non significa affatto che al singolo associato possa essere impedito di manifestare una propria volontà diversa da quella del referente: “In sintesi, nessuna norma primaria, né del bando del concorso straordinario, autorizza la conclusione, su cui si accentra il mezzo di gravame, che in virtù dell’esistenza di un referente destinatario delle “comunicazioni inerenti il concorso” sarebbero interdette, e comunque prive di efficacia, eventuali comunicazioni di uno dei farmacisti partecipanti in gestione associata recanti rinuncia alla partecipazione alla procedura selettiva” visto che “l’individuazione di un referente dei farmacisti partecipanti in gestione associata risponde a logiche di semplificazione, di coordinamento procedimentale e di accelerazione della procedura concorsuale, ma non priva ovviamente ciascun farmacista concorrente della propria legittimazione attiva, né della capacità di interloquire con l’Amministrazione che ha indetto la procedura concorsuale” (punto 12.6. della sentenza).
In buona sostanza nulla vieta al singolo farmacista facente parte di un'associazione di ritirare la propria partecipazione al concorso straordinario prima dell'assegnazione della sede da parte della Regione, così come nulla vieta che la comunicazione di tale ritiro (o rinuncia) sia effettuata direttamente alla Regione da parte del farmacista associato.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Giustizia Amministrativa/sentenza del 29 dicembre 2025
Concorso straordinario farmacie: se uno degli associati comunica di rinunciare alla sede accettata dal referente, non può esservi assegnazione della sede
Il principio che sovraintende la procedura del concorso straordinario è quello dell'immodificabilità soggettiva della compagine associata: ciò significa che non è possibile assegnare la sede già accettata dal referente se, immediatamente dopo, uno degli associati comunica alla Regione la propria rinuncia, che è consentita dalla legge
Massima
Farmacia – concorso straordinario – associazione tra professionisti – recesso di uno degli associati dopo l'accettazione della sede – legittima facoltà – diniego di assegnazione della sede da parte della Regione – legittimità
La partecipazione al concorso straordinario di un'associazione di farmacisti, comportando un cumulo dei punteggi ai fini del posizionamento in graduatoria, comporta l'immodificabilità soggettiva della compagine, sicché se dopo l'accettazione della sede da parte del referente uno degli associati comunica la propria rinuncia (che costituisce una legittima facoltà) direttamente alla Regione, non è più possibile l'assegnazione della sede.
Questi in sintesi i principi desumibili dalla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che conferma la sentenza del TAR Palermo dell'8 aprile 2025 (vedi il commento in questa rivista) e, respingendo l'appello del referente dell'associazione tra farmacisti, lo condanna anche al pagamento delle spese processuali.
Nel caso specifico dopo che il referente ha accettato a nome dell'associazione, nel sesto interpello, la sede farmaceutica posta a concorso straordinario, prima ancora che vi sia l'assegnazione, una componente della medesima associazione professionale comunica tramite pec alla Regione la propria rinuncia alla sede, sicché la Regione non procede ad alcuna assegnazione.
Il ricorso di primo grado contro il diniego di assegnazione viene respinto dal TAR Palermo, la cui sentenza, come detto, è confermata adesso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, che detta i principi in materia di immodificabilità soggettiva dell'associazione tra farmacisti nel concorso straordinario.
In primo luogo il Collegio evidenzia che la partecipazione in gestione associata al concorso straordinario è prevista dalla legge e dalla lex specialis della procedura concorsuale, a condizione che la volontà degli associati di gestire la farmacia in forma associata perduri fino alla conclusione del concorso e, in caso di assegnazione della farmacia, sia mantenuta “da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità”.
Visto che l'associazione tra farmacisti consente il cumulo dei punteggi relativi ai titoli personali al fine del posizionamento in graduatoria, allora, vi deve essere immodificabilità soggettiva dell'associazione non soltanto fino all'assegnazione della sede, ma anche nei tre anni successivi al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia assegnata. Secondo la sentenza il principio dell'immodificabilità soggettiva ha la funzione di garantire la regolarità del concorso, la trasparenza dello stesso e in primis la par condicio tra tutti i partecipanti, visto che se si garantisse ad uno o a più associati di ottenere l'utile posizionamento in graduatoria mediante il cumulo dei punteggi, per poi consentirgli di defilarsi al momento dell'assegnazione, si aprirebbero le porte ad associazioni fittizie costituite soltanto per ottenere il più utile ed alto posizionamento in graduatoria a favore dei rimanenti partecipanti all'associazione.
Un passaggio della sentenza esplica con esemplare chiarezza il principio: “chi partecipa in forma associata al concorso straordinario usufruisce del beneficio del cumulo soggettivo dei titoli, ma solo a condizione della immodificabilità della compagine partecipante alla selezione, non solo sino alla conclusione del concorso, ma per un triennio dalla data di autorizzazione all’apertura della nuova farmacia assegnata all’esito della procedura concorsuale.
Opinare in senso contrario significherebbe ammettere forme di partecipazione al concorso straordinario fittizie e provvisorie, costituite al solo fine di permettere il cumulo dei titoli tra farmacisti in sede di concorso straordinario e, per tale via, pervenire alla assegnazione di una sede farmaceutica in aperta violazione della par condicio tra concorrenti”.
Non a caso l'art. 11 comma 7 del d.l. n. 1/2012 prescrive che “Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia” (fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità).
Il Collegio respinge anche le tesi del ricorrente, secondo cui
a) il bando di concorso non prevede la possibilità di rinuncia da parte di un partecipante all'associazione, sicché la rinuncia non è consentita
b) un partecipante all'associazione non ha titolo per interloquire con la Regione qualora non sia referente.
Sul punto le argomentazioni della sentenza sono trancianti: in marito al punto a) non vi è legge che privi un singolo farmacista partecipante ad un concorso della possibilità di rinunciarvi, recedendo dal concorso medesimo (in disparte, poi, il fatto che precludere ad un partecipante al concorso la possibilità di rinuncia comporterebbe serissime problematicità riguardo a possibili violazioni di diritti garantiti dalla Costituzione); in merito al punto b), invece, la sentenza indica che il referente dell'associazione è semplicemente il soggetto a cui l'Amministrazione invia le comunicazioni e che è deputato a manifestare la volontà per conto dell'intera associazione, ma ciò ovviamente non significa affatto che al singolo associato possa essere impedito di manifestare una propria volontà diversa da quella del referente: “In sintesi, nessuna norma primaria, né del bando del concorso straordinario, autorizza la conclusione, su cui si accentra il mezzo di gravame, che in virtù dell’esistenza di un referente destinatario delle “comunicazioni inerenti il concorso” sarebbero interdette, e comunque prive di efficacia, eventuali comunicazioni di uno dei farmacisti partecipanti in gestione associata recanti rinuncia alla partecipazione alla procedura selettiva” visto che “l’individuazione di un referente dei farmacisti partecipanti in gestione associata risponde a logiche di semplificazione, di coordinamento procedimentale e di accelerazione della procedura concorsuale, ma non priva ovviamente ciascun farmacista concorrente della propria legittimazione attiva, né della capacità di interloquire con l’Amministrazione che ha indetto la procedura concorsuale” (punto 12.6. della sentenza).
In buona sostanza nulla vieta al singolo farmacista facente parte di un'associazione di ritirare la propria partecipazione al concorso straordinario prima dell'assegnazione della sede da parte della Regione, così come nulla vieta che la comunicazione di tale ritiro (o rinuncia) sia effettuata direttamente alla Regione da parte del farmacista associato.
Normativa
Riferimenti
Collegamenti
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