Croce verde bifacciale luminosa su palo della luce? Non è un'insegna pubblicitaria ed il Comune non può respingere, ma deve trovare soluzioni concrete
Il Comune non può respingere un'istanza di autorizzazione all'installazione di una Croce verde bifacciale luminosa su un palo della luce già esistente, facendo mero riferimento alla sicurezza stradale ed all'art. 23 del Codice della Strada, ma deve trovare soluzioni concrete per contemperare i due interessi. La Croce Verde infatti non è un'insegna pubblicitaria ma garantisce l'efficienza di un servizio pubblico fondamentale
Massima
Farmacia – istanza di autorizzazione alla installazione di una Croce verde bifacciale luminosa su palo della luce – diniego comunale – art. 23 del Codice della Strada – illegittimità
Farmacia – Croce verde bifacciale luminosa – non è insegna pubblicitaria – garantisce efficienza pubblico servizio – obbligo del Comune di contemperare sicurezza circolazione ed efficienza dell'assistenza farmaceutica
Un titolare di farmacia presenta ad un Comune l'istanza per l’autorizzazione ad installare una croce verde bifacciale luminosa su un palo della luce, per consentire all'utenza una migliore reperibilità della farmacia, a maggior ragione durante i turni notturni, ma il Comune rigetta l'istanza, facendo riferimento all’art. 23 del Codice della strada, che osterebbe all’istallazione richiesta, in ragione della sicurezza della circolazione dei veicoli e dell’esigenza di non distrarre i conducenti; secondo il Comune tale assunto è corroborato dalla giurisprudenza relativa ad insegne di esercizio di supermercati.
Il TAR accoglie però il ricorso del farmacista, rilevando l’insufficienza della motivazione e il travisamento dei fatti da parte del Comune.
In primo luogo la sentenza censura il lungo lasso di tempo impiegato dal Comune per fornire la propria risposta (132 giorni) motivato (illegittimamente) dalla necessità di attendere i pareri da parte del SUAP e della Polizia Municipale. Secondo il TAR invece deve trovare applicazione in tali casi l'art. 16 della l. n. 241/1990, che prescrive un termine massimo di venti giorni per la comunicazione del parere da parte degli organi consultivi delle pubbliche Amministrazioni, con onere dell'Amministrazione di determinarsi comunque una volta che tale termine sia decorso senza l'espressione del parere.
In secondo luogo, entrando nel merito della controversia, il TAR rileva un manifesto difetto di motivazione, visto che il Comune fa riferimento a norme in maniera astratta senza però spiegare in concreto quale insicurezza per la circolazione stradale verrebbe determinata dall'apposizione della Croce Verde nel luogo indicato dal farmacista.
Il riferimento normativo indicato dal Comune e, cioè l'art. 23 del Codice della Strada, infatti, risulta inconferente, visto che:
- vieta la posa di qualsiasi installazione nelle sole isole di traffico delle intersezioni canalizzate (ma il TAR afferma che il luogo indicato dal farmacista non pare rientrare in questa fattispecie, e comunque andrebbe installato sul palo della luce già esistente)
- vieta l'apposizione di insegne pubblicitarie (ma il TAR afferma che la Croce Verde non è un'insegna pubblicitaria).
Su tale ultimo punto la sentenza è molto puntuale: “la croce verde inerente una farmacia non può ridursi a mera insegna o istallazione pubblicitaria, in considerazione della funzione di servizio pubblico che svolge, dato che la farmacia dispensa, tra l’altro, farmaci e dispositivi anche essenziali alla sopravvivenza delle persone”.
Ne discende che la richiesta di autorizzazione all'apposizione di una Croce Verde non può essere respinta neanche facendo riferimento all'art. 51 comma 3 lett. a) del DPR 495/1992, che vieta il posizionamento di mezzi pubblicitari.
Tali osservazioni rendono inconferente pure la giurisprudenza citata dal Comune, che si riferisce ad insegne dei supermercati, mentre “la peculiarità di molti dei prodotti e servizi commercializzati, il regime pubblicistico inerente l’apertura e la gestione degli esercizi abilitati alla distribuzione di farmaci, che sono parti integranti del servizio sanitario pubblico, la particolare forma di individuazione dell’esercizio commerciale (i.e. la croce verde, fatta oggetto di privativa da specifiche norme di legge), la fede pubblica circa la qualificazione professionale di chi vi opera, sono di fondamentale rilevanza per la salute delle persone”.
In buona sostanza la Croce Verde non ha alcuna natura pubblicitaria, ma valore informativo ai cittadini dell'esistenza in loco di un presidio sanitario essenziale come la farmacia.
Il TAR conclude stabilendo che l'apposizione della croce Verde nel caso di specie non pare determinare alcun pregiudizio per la circolazione stradale e che il Comune non ha adeguatamente bilanciato l'interesse alla circolazione stradale con quello all'efficienza del servizio pubblico sanitario, né il Comune si è fatto carico di individuare la migliore soluzione per contemperare entrambi gli interessi.
La sentenza quindi si conclude con l'obbligo imposto al Comune di rideterminarsi sull'istanza del farmacista, sulla base di quanto disposto in sentenza ed entro il termine stabilito dalla legge.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Ancona/sentenza del 6 giugno 2025
Croce verde bifacciale luminosa su palo della luce? Non è un'insegna pubblicitaria ed il Comune non può respingere, ma deve trovare soluzioni concrete
Il Comune non può respingere un'istanza di autorizzazione all'installazione di una Croce verde bifacciale luminosa su un palo della luce già esistente, facendo mero riferimento alla sicurezza stradale ed all'art. 23 del Codice della Strada, ma deve trovare soluzioni concrete per contemperare i due interessi. La Croce Verde infatti non è un'insegna pubblicitaria ma garantisce l'efficienza di un servizio pubblico fondamentale
Massima
Farmacia – istanza di autorizzazione alla installazione di una Croce verde bifacciale luminosa su palo della luce – diniego comunale – art. 23 del Codice della Strada – illegittimità
Farmacia – Croce verde bifacciale luminosa – non è insegna pubblicitaria – garantisce efficienza pubblico servizio – obbligo del Comune di contemperare sicurezza circolazione ed efficienza dell'assistenza farmaceutica
Un titolare di farmacia presenta ad un Comune l'istanza per l’autorizzazione ad installare una croce verde bifacciale luminosa su un palo della luce, per consentire all'utenza una migliore reperibilità della farmacia, a maggior ragione durante i turni notturni, ma il Comune rigetta l'istanza, facendo riferimento all’art. 23 del Codice della strada, che osterebbe all’istallazione richiesta, in ragione della sicurezza della circolazione dei veicoli e dell’esigenza di non distrarre i conducenti; secondo il Comune tale assunto è corroborato dalla giurisprudenza relativa ad insegne di esercizio di supermercati.
Il TAR accoglie però il ricorso del farmacista, rilevando l’insufficienza della motivazione e il travisamento dei fatti da parte del Comune.
In primo luogo la sentenza censura il lungo lasso di tempo impiegato dal Comune per fornire la propria risposta (132 giorni) motivato (illegittimamente) dalla necessità di attendere i pareri da parte del SUAP e della Polizia Municipale. Secondo il TAR invece deve trovare applicazione in tali casi l'art. 16 della l. n. 241/1990, che prescrive un termine massimo di venti giorni per la comunicazione del parere da parte degli organi consultivi delle pubbliche Amministrazioni, con onere dell'Amministrazione di determinarsi comunque una volta che tale termine sia decorso senza l'espressione del parere.
In secondo luogo, entrando nel merito della controversia, il TAR rileva un manifesto difetto di motivazione, visto che il Comune fa riferimento a norme in maniera astratta senza però spiegare in concreto quale insicurezza per la circolazione stradale verrebbe determinata dall'apposizione della Croce Verde nel luogo indicato dal farmacista.
Il riferimento normativo indicato dal Comune e, cioè l'art. 23 del Codice della Strada, infatti, risulta inconferente, visto che:
- vieta la posa di qualsiasi installazione nelle sole isole di traffico delle intersezioni canalizzate (ma il TAR afferma che il luogo indicato dal farmacista non pare rientrare in questa fattispecie, e comunque andrebbe installato sul palo della luce già esistente)
- vieta l'apposizione di insegne pubblicitarie (ma il TAR afferma che la Croce Verde non è un'insegna pubblicitaria).
Su tale ultimo punto la sentenza è molto puntuale: “la croce verde inerente una farmacia non può ridursi a mera insegna o istallazione pubblicitaria, in considerazione della funzione di servizio pubblico che svolge, dato che la farmacia dispensa, tra l’altro, farmaci e dispositivi anche essenziali alla sopravvivenza delle persone”.
Ne discende che la richiesta di autorizzazione all'apposizione di una Croce Verde non può essere respinta neanche facendo riferimento all'art. 51 comma 3 lett. a) del DPR 495/1992, che vieta il posizionamento di mezzi pubblicitari.
Tali osservazioni rendono inconferente pure la giurisprudenza citata dal Comune, che si riferisce ad insegne dei supermercati, mentre “la peculiarità di molti dei prodotti e servizi commercializzati, il regime pubblicistico inerente l’apertura e la gestione degli esercizi abilitati alla distribuzione di farmaci, che sono parti integranti del servizio sanitario pubblico, la particolare forma di individuazione dell’esercizio commerciale (i.e. la croce verde, fatta oggetto di privativa da specifiche norme di legge), la fede pubblica circa la qualificazione professionale di chi vi opera, sono di fondamentale rilevanza per la salute delle persone”.
In buona sostanza la Croce Verde non ha alcuna natura pubblicitaria, ma valore informativo ai cittadini dell'esistenza in loco di un presidio sanitario essenziale come la farmacia.
Il TAR conclude stabilendo che l'apposizione della croce Verde nel caso di specie non pare determinare alcun pregiudizio per la circolazione stradale e che il Comune non ha adeguatamente bilanciato l'interesse alla circolazione stradale con quello all'efficienza del servizio pubblico sanitario, né il Comune si è fatto carico di individuare la migliore soluzione per contemperare entrambi gli interessi.
La sentenza quindi si conclude con l'obbligo imposto al Comune di rideterminarsi sull'istanza del farmacista, sulla base di quanto disposto in sentenza ed entro il termine stabilito dalla legge.
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