Decadenza dalla titolarità della farmacia ex art. 113. Comma 1, lett. E) R.D. n. 1265/1934: la valutazione della gravità della condotta va effettuata in concreto, non in astratto
La condotta del titolare ai fini della decadenza ex art. 113 comma 1 lett. e) R.D. n. 1265/1934va valutata non su un piano meramente formale, ma nel contesto del pregresso articolarsi dell'esercizio del potere da parte delll'Amministrazione, risultato peraltro illegittimo
Massima
Farmacia – decadenza ex art. 113 comma 1 lett. e) R.D. n. 1265/1934 – valutazione su piano formale – mancata ponderazione contesto attività amministrativa giudicata illegittima – obbligo di valutazione in concreto – carenza - illegittimità
Il TAR Catanzaro affronta, in una pronuncia che ripercorre puntualmente tutti i passaggi amministrativi e giurisdizionali di una vicenda estremamente complessa, la tematica dei presupposti applicativi della decadenza dalla titolarità della farmacia ai sensi dell’art. 113 comma 1 lett. e) r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, chiarendone la natura non automatica, bensì legata ad una valutazione in concreto della condotta del titolare.
La vicenda, come indicato, si inserisce in un contenzioso particolarmente articolato, in cui la farmacista ricorrente, titolare di sede nel centro storico di un Comune, aveva trasferito l’esercizio dal centro storico alla frazione marina, ricompresa nella zona di competenza, senza ottenere la necessaria autorizzazione comunale e il nulla osta dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Tale trasferimento, tuttavia, si collocava all’esito di un procedimento amministrativo caratterizzato da ripetuti contrasti con l’Amministrazione: il diniego opposto dal Comune era stato infatti annullato dal giudice amministrativo per vizi di motivazione e istruttoria, con conseguente obbligo di riesame dell’istanza.
Nonostante ciò, l’amministrazione comunale non si era conformata al giudicato, adottando ulteriori determinazioni (tra cui una revisione della pianta organica giudicata manifestamente illegittima dal TAR Reggio Calabria nella sentenza del 12 marzo 2025) successivamente anch’esse annullate. Nel frattempo, la farmacista aveva proseguito l’attività nei nuovi locali anche in forza di una misura cautelare favorevole, che consentiva l’esercizio nella sede “a mare”, sia pure con modalità idonee a garantire il servizio anche nel centro storico.
In questo contesto, la Regione Calabria ha dichiarato la decadenza dalla titolarità della farmacia, ritenendo integrata una “reiterata irregolarità nell’esercizio”, fondata sull’assenza di autorizzazione al trasferimento.
Il giudice amministrativo, pur riconoscendo la sussistenza dell’irregolarità formale, ritiene il provvedimento illegittimo, evidenziando come l’amministrazione abbia omesso una valutazione complessiva della vicenda. In particolare, la decadenza è stata fondata su un unico elemento (l’esercizio in assenza di titolo) senza considerare né il pregresso accertamento dell’illegittimità del diniego, né il comportamento dell’amministrazione, che non si era conformata al giudicato, né, ancora, l’assenza di elementi idonei a dimostrare un pregiudizio per la salute pubblica.
Il Collegio richiama, a tal fine, la corretta interpretazione dell’art. 113, lett. e), che richiede non una qualsiasi irregolarità, ma una condotta qualificata da reiterazione o abitualità e, soprattutto, produttiva di un grave danno alla salute pubblica o all’incolumità individuale. Si tratta, dunque, di una fattispecie che impone una valutazione sostanziale e non meramente formale.
Alla luce di tali coordinate, la condotta della ricorrente, non può essere qualificata come grave o negligente in senso rilevante, in quanto maturata in un contesto segnato da un esercizio non corretto del potere amministrativo e da plurime pronunce giurisdizionali di segno sostanzialmente favorevole per la titolare. Proprio tale contesto, secondo il Collegio, incide in modo decisivo sulla qualificazione giuridica del comportamento, escludendo i presupposti per l’applicazione della misura decadenziale.
Per tale motivo la pronuncia del TAR si conclude con l'ordine di riesaminare la questione “tenendo conto di tutte le circostanze in cui si è verificata la violazione”, indicando altresì che “la condotta della ricorrente, pur adottata in mancanza delle prescritte autorizzazioni, si connota per il fatto che è maturata nel contesto dell’esercizio illegittimo delle potestà amministrative”.
In definitiva, il giudice afferma che la misura decadenziale, per la sua natura particolarmente afflittiva, non può essere disposta in via automatica sulla base della sola violazione delle regole sull’esercizio dell’attività, ma richiede una valutazione complessiva della vicenda, che tenga conto anche del comportamento dell’amministrazione e delle concrete ricadute sull’interesse pubblico tutelato.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Catanzaro/sentenza del 27 marzo 2026
Decadenza dalla titolarità della farmacia ex art. 113. Comma 1, lett. E) R.D. n. 1265/1934: la valutazione della gravità della condotta va effettuata in concreto, non in astratto
La condotta del titolare ai fini della decadenza ex art. 113 comma 1 lett. e) R.D. n. 1265/1934va valutata non su un piano meramente formale, ma nel contesto del pregresso articolarsi dell'esercizio del potere da parte delll'Amministrazione, risultato peraltro illegittimo
Massima
Farmacia – decadenza ex art. 113 comma 1 lett. e) R.D. n. 1265/1934 – valutazione su piano formale – mancata ponderazione contesto attività amministrativa giudicata illegittima – obbligo di valutazione in concreto – carenza - illegittimità
Il TAR Catanzaro affronta, in una pronuncia che ripercorre puntualmente tutti i passaggi amministrativi e giurisdizionali di una vicenda estremamente complessa, la tematica dei presupposti applicativi della decadenza dalla titolarità della farmacia ai sensi dell’art. 113 comma 1 lett. e) r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, chiarendone la natura non automatica, bensì legata ad una valutazione in concreto della condotta del titolare.
La vicenda, come indicato, si inserisce in un contenzioso particolarmente articolato, in cui la farmacista ricorrente, titolare di sede nel centro storico di un Comune, aveva trasferito l’esercizio dal centro storico alla frazione marina, ricompresa nella zona di competenza, senza ottenere la necessaria autorizzazione comunale e il nulla osta dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Tale trasferimento, tuttavia, si collocava all’esito di un procedimento amministrativo caratterizzato da ripetuti contrasti con l’Amministrazione: il diniego opposto dal Comune era stato infatti annullato dal giudice amministrativo per vizi di motivazione e istruttoria, con conseguente obbligo di riesame dell’istanza.
Nonostante ciò, l’amministrazione comunale non si era conformata al giudicato, adottando ulteriori determinazioni (tra cui una revisione della pianta organica giudicata manifestamente illegittima dal TAR Reggio Calabria nella sentenza del 12 marzo 2025) successivamente anch’esse annullate. Nel frattempo, la farmacista aveva proseguito l’attività nei nuovi locali anche in forza di una misura cautelare favorevole, che consentiva l’esercizio nella sede “a mare”, sia pure con modalità idonee a garantire il servizio anche nel centro storico.
In questo contesto, la Regione Calabria ha dichiarato la decadenza dalla titolarità della farmacia, ritenendo integrata una “reiterata irregolarità nell’esercizio”, fondata sull’assenza di autorizzazione al trasferimento.
Il giudice amministrativo, pur riconoscendo la sussistenza dell’irregolarità formale, ritiene il provvedimento illegittimo, evidenziando come l’amministrazione abbia omesso una valutazione complessiva della vicenda. In particolare, la decadenza è stata fondata su un unico elemento (l’esercizio in assenza di titolo) senza considerare né il pregresso accertamento dell’illegittimità del diniego, né il comportamento dell’amministrazione, che non si era conformata al giudicato, né, ancora, l’assenza di elementi idonei a dimostrare un pregiudizio per la salute pubblica.
Il Collegio richiama, a tal fine, la corretta interpretazione dell’art. 113, lett. e), che richiede non una qualsiasi irregolarità, ma una condotta qualificata da reiterazione o abitualità e, soprattutto, produttiva di un grave danno alla salute pubblica o all’incolumità individuale. Si tratta, dunque, di una fattispecie che impone una valutazione sostanziale e non meramente formale.
Alla luce di tali coordinate, la condotta della ricorrente, non può essere qualificata come grave o negligente in senso rilevante, in quanto maturata in un contesto segnato da un esercizio non corretto del potere amministrativo e da plurime pronunce giurisdizionali di segno sostanzialmente favorevole per la titolare. Proprio tale contesto, secondo il Collegio, incide in modo decisivo sulla qualificazione giuridica del comportamento, escludendo i presupposti per l’applicazione della misura decadenziale.
Per tale motivo la pronuncia del TAR si conclude con l'ordine di riesaminare la questione “tenendo conto di tutte le circostanze in cui si è verificata la violazione”, indicando altresì che “la condotta della ricorrente, pur adottata in mancanza delle prescritte autorizzazioni, si connota per il fatto che è maturata nel contesto dell’esercizio illegittimo delle potestà amministrative”.
In definitiva, il giudice afferma che la misura decadenziale, per la sua natura particolarmente afflittiva, non può essere disposta in via automatica sulla base della sola violazione delle regole sull’esercizio dell’attività, ma richiede una valutazione complessiva della vicenda, che tenga conto anche del comportamento dell’amministrazione e delle concrete ricadute sull’interesse pubblico tutelato.
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