Decadenza dalla titolarità farmaceutica ex art. 1 comma 811 della l. n. 296 del 2006: prime riflessioni sull'ordinanza del TAR Napoli
Il TAR Napoli respinge l’istanza cautelare avverso il provvedimento regionale di decadenza dalla titolarità farmaceutica ex art. 1, comma 811, l. n. 296/2006: rileva, ai fini della soglia dei 50.000 euro, il danno complessivamente accertato in sede penale in regime di solidarietà, pur a fronte di una quota individuale asseritamente pari a circa 4.500 euro
Massima
Farmacia - decadenza dalla titolarità - art. 1 comma 811 l. n. 296 2006 - condanna in solido a 800.000 euro - asserita responsabilità personale pari a 4.500 euro - istanza di sospensione - reiezione
Con l’ordinanza cautelare in esame, il TAR Campania è stato investito della questione relativa alla legittimità di un decreto regionale che dichiara la decadenza dall’assegnazione di una sede farmaceutica, ai sensi dell’art. 1 comma 811 della legge n. 296/2006. Il nucleo interpretativo di maggiore interesse concerne la nozione di “danno superiore a 50.000 euro” accertato con sentenza penale, nonché il suo coordinamento con il regime della responsabilità solidale tra più concorrenti nell’illecito.
Secondo la tesi del ricorrente, il pregiudizio direttamente ascrivibile alla propria condotta sarebbe stato pari a circa 4.500 euro, soglia assai inferiore a quella prevista dalla norma per la decadenza automatica. Tuttavia, il Tribunale amministrativo ha inteso valorizzare il tenore letterale della disposizione, laddove stabilisce che la decadenza “è comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro”. Ne ha desunto che il riferimento normativo vada rapportato al danno complessivamente accertato in sede penale, non già alla sola frazione imputabile al singolo coobbligato.
In sede cautelare, tale conclusione appare sorretta da un’interpretazione plausibile del testo legislativo. La norma, infatti, non distingue in ordine al danno individualmente riferibile al singolo farmacista, ma richiama espressamente il danno accertato dalla sentenza: elemento testuale che milita a favore della soluzione accolta dal Collegio. In quest’ottica, la solidarietà passiva non ridurrebbe l’ammontare del pregiudizio complessivo cagionato all’amministrazione, rilevante ai fini della misura interdittiva.
Cionondimeno, la questione non si presta a soluzioni scontate. L’impostazione sostenuta dal ricorrente muove dall’esigenza di garantire un ragionevole equilibrio tra la severità della conseguenza amministrativa (decadenza dalla titolarità farmaceutica) e il concreto disvalore della condotta individuale. Ove il danno effettivamente imputabile al singolo concorrente nel reato risulti modesto, potrebbe apparire problematico far derivare automaticamente la decadenza da un importo determinato in larga parte da condotte altrui, sebbene in regime di solidarietà.
Occorre nondimeno rammentare che ci si trova dinanzi a un’ordinanza cautelare, caratterizzata da una cognizione sommaria del fumus boni iuris. Il TAR non ha dunque affrontato compiutamente tutte le possibili implicazioni sistematiche della vicenda, demandando al giudizio di merito il compito di chiarire se la soglia di 50.000 euro debba intendersi riferita al danno complessivamente accertato ovvero a quello individualmente attribuibile al farmacista destinatario della decadenza.
L’ordinanza assume comunque rilievo, poiché sembra privilegiare una lettura rigorosa della disciplina, in linea con la finalità di protezione delle risorse pubbliche sottesa alla normativa. Al contempo, tale opzione interpretativa dovrà essere verificata alla luce dei principi di proporzionalità e personalità della responsabilità amministrativa.
A tale ordinanza occorre dunque accostarsi con la dovuta cautela interpretativa: dalla sommaria ricostruzione del fatto ivi contenuta non si riesce a comprendere se la sentenza ha davvero quantificato in 4.500 euro il danno direttamente riconducibile al farmacista, oppure quel dato deriva soltanto dalla divisione pro quota del danno complessivo tra i vari imputati.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/ordinanza del 29 maggio 2026
Decadenza dalla titolarità farmaceutica ex art. 1 comma 811 della l. n. 296 del 2006: prime riflessioni sull'ordinanza del TAR Napoli
Il TAR Napoli respinge l’istanza cautelare avverso il provvedimento regionale di decadenza dalla titolarità farmaceutica ex art. 1, comma 811, l. n. 296/2006: rileva, ai fini della soglia dei 50.000 euro, il danno complessivamente accertato in sede penale in regime di solidarietà, pur a fronte di una quota individuale asseritamente pari a circa 4.500 euro
Massima
Farmacia - decadenza dalla titolarità - art. 1 comma 811 l. n. 296 2006 - condanna in solido a 800.000 euro - asserita responsabilità personale pari a 4.500 euro - istanza di sospensione - reiezione
Con l’ordinanza cautelare in esame, il TAR Campania è stato investito della questione relativa alla legittimità di un decreto regionale che dichiara la decadenza dall’assegnazione di una sede farmaceutica, ai sensi dell’art. 1 comma 811 della legge n. 296/2006. Il nucleo interpretativo di maggiore interesse concerne la nozione di “danno superiore a 50.000 euro” accertato con sentenza penale, nonché il suo coordinamento con il regime della responsabilità solidale tra più concorrenti nell’illecito.
Secondo la tesi del ricorrente, il pregiudizio direttamente ascrivibile alla propria condotta sarebbe stato pari a circa 4.500 euro, soglia assai inferiore a quella prevista dalla norma per la decadenza automatica. Tuttavia, il Tribunale amministrativo ha inteso valorizzare il tenore letterale della disposizione, laddove stabilisce che la decadenza “è comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro”. Ne ha desunto che il riferimento normativo vada rapportato al danno complessivamente accertato in sede penale, non già alla sola frazione imputabile al singolo coobbligato.
In sede cautelare, tale conclusione appare sorretta da un’interpretazione plausibile del testo legislativo. La norma, infatti, non distingue in ordine al danno individualmente riferibile al singolo farmacista, ma richiama espressamente il danno accertato dalla sentenza: elemento testuale che milita a favore della soluzione accolta dal Collegio. In quest’ottica, la solidarietà passiva non ridurrebbe l’ammontare del pregiudizio complessivo cagionato all’amministrazione, rilevante ai fini della misura interdittiva.
Cionondimeno, la questione non si presta a soluzioni scontate. L’impostazione sostenuta dal ricorrente muove dall’esigenza di garantire un ragionevole equilibrio tra la severità della conseguenza amministrativa (decadenza dalla titolarità farmaceutica) e il concreto disvalore della condotta individuale. Ove il danno effettivamente imputabile al singolo concorrente nel reato risulti modesto, potrebbe apparire problematico far derivare automaticamente la decadenza da un importo determinato in larga parte da condotte altrui, sebbene in regime di solidarietà.
Occorre nondimeno rammentare che ci si trova dinanzi a un’ordinanza cautelare, caratterizzata da una cognizione sommaria del fumus boni iuris. Il TAR non ha dunque affrontato compiutamente tutte le possibili implicazioni sistematiche della vicenda, demandando al giudizio di merito il compito di chiarire se la soglia di 50.000 euro debba intendersi riferita al danno complessivamente accertato ovvero a quello individualmente attribuibile al farmacista destinatario della decadenza.
L’ordinanza assume comunque rilievo, poiché sembra privilegiare una lettura rigorosa della disciplina, in linea con la finalità di protezione delle risorse pubbliche sottesa alla normativa. Al contempo, tale opzione interpretativa dovrà essere verificata alla luce dei principi di proporzionalità e personalità della responsabilità amministrativa.
A tale ordinanza occorre dunque accostarsi con la dovuta cautela interpretativa: dalla sommaria ricostruzione del fatto ivi contenuta non si riesce a comprendere se la sentenza ha davvero quantificato in 4.500 euro il danno direttamente riconducibile al farmacista, oppure quel dato deriva soltanto dalla divisione pro quota del danno complessivo tra i vari imputati.
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