Decisione discrezionale del Comune di non rinnovare, alla scadenza, la concessione della farmacia comunale: il concessionario non ha interesse qualificato al rinnovo
Se la concessione della farmacia comunale giunge a naturale scadenza ed il Comune decide di indire una nuova gara, il concessionario non ha interesse qualificato al rinnovo della concessione
Massima
Farmacia – concessione farmacia comunale – scadenza – decisione del Comune di indire nuova gara – discrezionalità – interesse qualificato del concessionario al rinnovo della concessione – non sussiste
Il TAR Venezia respinge l'istanza cautelare con cui il concessionario di una farmacia pubblica chiedeva di sospendere l'efficacia degli atti con cui un Comune, alla scadenza della durata della concessione, aveva deciso di scegliere un nuovo concessionario mediante una nuova procedura ad evidenza pubblica.
La decisione era stata assunta in un primo momento da un organo incompetente, sennonché successivamente l'Amministrazione, resasi conto del vizio, aveva deciso con delibera di Giunta di non volersi avvalere della facoltà di rinnovo della concessione, ratificando quanto in precedenza deciso dall'organo incompetente e disponendo una semplice proroga tecnica, necessaria per l'espletamento della nuova gara.
Il TAR, nella propria ordinanza, riconosce in primo luogo che la decisione della Giunta proviene dall'organo effettivamente competente ad adottare tali atti, sicché l'avvenuta ratifica della decisione adottata dall'organo incompetente elimina il vizio di incompetenza dedotto dalla società concessionaria ricorrente.
Quest'ultima, in secondo luogo, non può vantare un interesse qualificato al rinnovo della concessione, visto che la decisione assunta dal Comune si fonda legittimamente sulla scadenza naturale del contratto di concessione.
L'ordinanza indica in terzo luogo che la scelta contestata dalla ricorrente rientra peraltro nella discrezionalità dell'Amministrazione, che legittimamente alla scadenza del contratto può decidere di valorizzare la farmacia comunale mediante una nuova gara al fine di rilasciare una nuova concessione.
Il TAR conclude infine ravvisando che la sospensione dell'efficacia della proroga tecnica rilasciata alla concessionaria comunque non consentirebbe di farle ottenere il rinnovo, sicché non ci sono in ogni caso le condizioni per l'accoglimento dell'istanza cautelare proposta.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Venezia/ordinanza del 10 dicembre 2025
Decisione discrezionale del Comune di non rinnovare, alla scadenza, la concessione della farmacia comunale: il concessionario non ha interesse qualificato al rinnovo
Se la concessione della farmacia comunale giunge a naturale scadenza ed il Comune decide di indire una nuova gara, il concessionario non ha interesse qualificato al rinnovo della concessione
Massima
Farmacia – concessione farmacia comunale – scadenza – decisione del Comune di indire nuova gara – discrezionalità – interesse qualificato del concessionario al rinnovo della concessione – non sussiste
Il TAR Venezia respinge l'istanza cautelare con cui il concessionario di una farmacia pubblica chiedeva di sospendere l'efficacia degli atti con cui un Comune, alla scadenza della durata della concessione, aveva deciso di scegliere un nuovo concessionario mediante una nuova procedura ad evidenza pubblica.
La decisione era stata assunta in un primo momento da un organo incompetente, sennonché successivamente l'Amministrazione, resasi conto del vizio, aveva deciso con delibera di Giunta di non volersi avvalere della facoltà di rinnovo della concessione, ratificando quanto in precedenza deciso dall'organo incompetente e disponendo una semplice proroga tecnica, necessaria per l'espletamento della nuova gara.
Il TAR, nella propria ordinanza, riconosce in primo luogo che la decisione della Giunta proviene dall'organo effettivamente competente ad adottare tali atti, sicché l'avvenuta ratifica della decisione adottata dall'organo incompetente elimina il vizio di incompetenza dedotto dalla società concessionaria ricorrente.
Quest'ultima, in secondo luogo, non può vantare un interesse qualificato al rinnovo della concessione, visto che la decisione assunta dal Comune si fonda legittimamente sulla scadenza naturale del contratto di concessione.
L'ordinanza indica in terzo luogo che la scelta contestata dalla ricorrente rientra peraltro nella discrezionalità dell'Amministrazione, che legittimamente alla scadenza del contratto può decidere di valorizzare la farmacia comunale mediante una nuova gara al fine di rilasciare una nuova concessione.
Il TAR conclude infine ravvisando che la sospensione dell'efficacia della proroga tecnica rilasciata alla concessionaria comunque non consentirebbe di farle ottenere il rinnovo, sicché non ci sono in ogni caso le condizioni per l'accoglimento dell'istanza cautelare proposta.
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