Determinazioni della Regione Lombardia e decreti delle ATS relativi alle Commissioni farmaceutiche aziendali ex art. 5 ACN: respinta l'istanza cautelare
Le determinazioni contenute nella delibera della Regione Lombardia n. XII/4755 del 22 luglio 2025 ed i conseguenti decreti delle ATS lombarde relativi alle Commissioni farmaceutiche aziendali di cui all'art. 5 dell'ACN reggono in sede cautelare: respinta l'istanza di sospensiva connessa al ricorso di Federfarma regionale e provinciali
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo dell'ordinanza, previa registrazione gratuita
La delibera della Regione Lombardia n. XII/4755 del 22 luglio 2025 intitolata “Determinazioni concernenti le commissioni farmaceutiche aziendali ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie publbiche e private” ed il suo allegato recante “Regolamento della Commissione Farmaceutica Aziendale prevista dall'art. 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private”, unitamente a tutti i decreti delle ATS che danno esecuzione alle disposizioni regionali e costituiscono le CFA vengono impugnate dinnanzi al TAR Milano da Federfarma regionale e dalle Federfarma provinciali, che chiedono con istanza cautelare di sospendere l'efficacia del provvedimento, ma il TAR respinge.
Con una sintetica motivazione il Collegio ravvisa l'insussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare giacché le argomentazioni che la sostengono in relazione al danno grave ed irreparabile si configurano in parte come meramente ipotetiche e non supportate da concreti elementi di riscontro, ed in parte correlate ad accadimenti futuri ed incerti quanto alla loro concreta verificazione.
L'ordinanza ha disposto la compensazione delle spese della fase cautelare tra le parti.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Milano/ordinanza del 26 gennaio 2026
Determinazioni della Regione Lombardia e decreti delle ATS relativi alle Commissioni farmaceutiche aziendali ex art. 5 ACN: respinta l'istanza cautelare
Le determinazioni contenute nella delibera della Regione Lombardia n. XII/4755 del 22 luglio 2025 ed i conseguenti decreti delle ATS lombarde relativi alle Commissioni farmaceutiche aziendali di cui all'art. 5 dell'ACN reggono in sede cautelare: respinta l'istanza di sospensiva connessa al ricorso di Federfarma regionale e provinciali
Massima
Farmacia – commissioni farmaceutiche regionali - determinazioni regionali relative all'art. 5 dell'ACN – istanza cautelare – inesistenza di danno grave ed irreparabile – reiezione
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La delibera della Regione Lombardia n. XII/4755 del 22 luglio 2025 intitolata “Determinazioni concernenti le commissioni farmaceutiche aziendali ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie publbiche e private” ed il suo allegato recante “Regolamento della Commissione Farmaceutica Aziendale prevista dall'art. 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private”, unitamente a tutti i decreti delle ATS che danno esecuzione alle disposizioni regionali e costituiscono le CFA vengono impugnate dinnanzi al TAR Milano da Federfarma regionale e dalle Federfarma provinciali, che chiedono con istanza cautelare di sospendere l'efficacia del provvedimento, ma il TAR respinge.
Con una sintetica motivazione il Collegio ravvisa l'insussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare giacché le argomentazioni che la sostengono in relazione al danno grave ed irreparabile si configurano in parte come meramente ipotetiche e non supportate da concreti elementi di riscontro, ed in parte correlate ad accadimenti futuri ed incerti quanto alla loro concreta verificazione.
L'ordinanza ha disposto la compensazione delle spese della fase cautelare tra le parti.
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