Deve individuare una sede e paga le spese legali il Comune che ha trasferito una farmacia nella sede posta a concorso ed è rimasto inerte sull'istanza dei vincitori
Il Comune, se nelle more del concorso straordinario ha autorizzato il trasferimento di una farmacia nella sede posta a concorso, ha l'obbligo di procedere ad individuare senza indugio con provvedimento espresso la sede all'interno del proprio territorio da assegnare ai vincitori, impossibilitati ad aprire la farmacia nella sede di cui sono risultati assegnatari.
É condannato alle spese processuali il Comune che, sollecitato dai vincitori, non ha provveduto a concludere il procedimento di individuazione della sede loro spettante attesa l'occupazione della sede posta a concorso, mediante trasferimento, durante lo svolgimento del concorso stesso
Massima
Farmacia – sede posta a concorso straordinario – assegnazione – impossibilità di apertura della sede assegnata per precedente trasferimento all'interno della stessa da parte di altro farmacista – istanza al Comune dei vincitori di individuazione della sede in cui aprire la farmacia – adozione di atti endoprocedimentali – ricorso per silenzio inadempimento – fondatezza
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo della sentenza, previa registrazione gratuita
A volte la vita amministrativa nei Comuni pone i cittadini di fronte a situazioni paradossali.
É ciò che accade ad un'associazione di farmacisti vincitrice di una delle sedi messe a concorso straordinario dalla regione Campania: al momento di individuare l'ubicazione della propria farmacia scoprono che la sede posta a concorso, da loro scelta ed a loro assegnata, risulta attribuita durante lo svolgimento del concorso ad altro farmacista mediante autorizzazione al trasferimento.
Poiché sono impossibilitati ad aprire la farmacia, chiedono allora alla Regione una proroga (che ottengono) ed al Comune con plurime istanze di “poter risultare titolare di una sede farmaceutica, in ogni caso, nel territorio” mediante individuazione di una sede vacante in pianta organica, anche se riferita ad una zona diversa da quella a loro già assegnata, ma oramai occupata da altro farmacista.
Il Comune non adotta alcun atto espresso, sicché i farmacisti ricorrono al TAR avverso il silenzio inadempimento; durante il giudizio il Comune si difende facendo rilevare che alcuni atti adottati nel 2020 già potrebbero soddisfare l'interesse dei ricorrenti e che, comunque, prima della proposizione del ricorso, l’ufficio comunale competente aveva già avviato la predisposizione della proposta di deliberazione volta alla regolarizzazione e all’aggiornamento della numerazione delle sedi farmaceutiche comunali.
Nel frattempo la Regione continua a concedere proroghe, per un tempo che ha abbondantemente superato l'anno.
Il TAR accoglie il ricorso dei farmacisti vincitori e certifica che sussiste l'obbligo del Comune di pronunciarsi sulla loro istanza inviata fin dal 27 giugno 2024 e che le giustificazioni del Comune al riguardo non sono sufficienti a ritenere adempiuto l’obbligo di provvedere, non soltanto perché riferite a provvedimenti adottati prima della suddetta istanza, ma anche perché non è sufficiente una semplice “proposta di deliberazione” essendo quest'ultima un mero atto preparatorio privo di qualsivoglia contenuto decisorio.
Ciò posto il TAR accerta il silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza dei vincitori del 27 giugno 2024, lo condanna a provvedere sulla stessa con atto espresso entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, lo condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dai ricorrenti e trasmette la sentenza alla Corte dei conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania – Napoli ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241/1990 per gli adempimenti di conseguenza.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 24 novembre 2025
Deve individuare una sede e paga le spese legali il Comune che ha trasferito una farmacia nella sede posta a concorso ed è rimasto inerte sull'istanza dei vincitori
Il Comune, se nelle more del concorso straordinario ha autorizzato il trasferimento di una farmacia nella sede posta a concorso, ha l'obbligo di procedere ad individuare senza indugio con provvedimento espresso la sede all'interno del proprio territorio da assegnare ai vincitori, impossibilitati ad aprire la farmacia nella sede di cui sono risultati assegnatari.
É condannato alle spese processuali il Comune che, sollecitato dai vincitori, non ha provveduto a concludere il procedimento di individuazione della sede loro spettante attesa l'occupazione della sede posta a concorso, mediante trasferimento, durante lo svolgimento del concorso stesso
Massima
Farmacia – sede posta a concorso straordinario – assegnazione – impossibilità di apertura della sede assegnata per precedente trasferimento all'interno della stessa da parte di altro farmacista – istanza al Comune dei vincitori di individuazione della sede in cui aprire la farmacia – adozione di atti endoprocedimentali – ricorso per silenzio inadempimento – fondatezza
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo della sentenza, previa registrazione gratuita
A volte la vita amministrativa nei Comuni pone i cittadini di fronte a situazioni paradossali.
É ciò che accade ad un'associazione di farmacisti vincitrice di una delle sedi messe a concorso straordinario dalla regione Campania: al momento di individuare l'ubicazione della propria farmacia scoprono che la sede posta a concorso, da loro scelta ed a loro assegnata, risulta attribuita durante lo svolgimento del concorso ad altro farmacista mediante autorizzazione al trasferimento.
Poiché sono impossibilitati ad aprire la farmacia, chiedono allora alla Regione una proroga (che ottengono) ed al Comune con plurime istanze di “poter risultare titolare di una sede farmaceutica, in ogni caso, nel territorio” mediante individuazione di una sede vacante in pianta organica, anche se riferita ad una zona diversa da quella a loro già assegnata, ma oramai occupata da altro farmacista.
Il Comune non adotta alcun atto espresso, sicché i farmacisti ricorrono al TAR avverso il silenzio inadempimento; durante il giudizio il Comune si difende facendo rilevare che alcuni atti adottati nel 2020 già potrebbero soddisfare l'interesse dei ricorrenti e che, comunque, prima della proposizione del ricorso, l’ufficio comunale competente aveva già avviato la predisposizione della proposta di deliberazione volta alla regolarizzazione e all’aggiornamento della numerazione delle sedi farmaceutiche comunali.
Nel frattempo la Regione continua a concedere proroghe, per un tempo che ha abbondantemente superato l'anno.
Il TAR accoglie il ricorso dei farmacisti vincitori e certifica che sussiste l'obbligo del Comune di pronunciarsi sulla loro istanza inviata fin dal 27 giugno 2024 e che le giustificazioni del Comune al riguardo non sono sufficienti a ritenere adempiuto l’obbligo di provvedere, non soltanto perché riferite a provvedimenti adottati prima della suddetta istanza, ma anche perché non è sufficiente una semplice “proposta di deliberazione” essendo quest'ultima un mero atto preparatorio privo di qualsivoglia contenuto decisorio.
Ciò posto il TAR accerta il silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza dei vincitori del 27 giugno 2024, lo condanna a provvedere sulla stessa con atto espresso entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, lo condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dai ricorrenti e trasmette la sentenza alla Corte dei conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania – Napoli ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241/1990 per gli adempimenti di conseguenza.
Normativa
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