E' illegittima la pianta organica che modifica le zone senza alcuna motivazione
L'atto revisionale della pianta organica farmaceutica quando modifica le zone delle farmacie rispetto al biennio precedente deve sempre contenere la motivazione delle scelte effettuate, risultando sennò arbitraria la decisione di cambiare i perimetri delle sedi
Massima
Farmacia – pianta organica – modifica dei perimetri delle zone – omessa motivazione - illegittimità
Un Comune, nel cui territorio vi sono due farmacie, revisiona la pianta organica modificando sensibilmente il perimetro delle stesse e facendolo coincidere con quello della frazione in cui è allocata ognuna delle due farmacie. Sennonché questo “allineamento” della zona alla singola frazione non è accompagnato da alcuna motivazione, né vi sono relazioni istruttorie da cui possa ricavarsi l'iter logico giuridico che ha indotto a privilegiare la scelta di modificare le zone delle due farmacie rispetto al passato.
Uno dei due farmacisti, avendo subito in tal modo la sensibile riduzione della porzione di territorio assicurata alla sua farmacia dalla precedente pianta organica, impugna l'atto, che viene annullato dal TAR Salerno. Secondo il Collegio una modifica di pianta organica farmaceutica deve sempre recare la motivazione da cui ricavare per quale motivo la precedente perimetrazione delle zone non è più confacente all'interesse pubblico. Tale onere motivazionale è ancora maggiore in tutti quei casi in cui (come nel presente) le farmacie operative nel Comune sono soltanto due: in tali situazioni, infatti, a causa del minimo numero di farmacie è ben più semplice illustrare le varianti che inducono alle modifiche.
Il TAR osserva che il cambiamento della zonizzazione è determinato in linea di massima dall'aumento della popolazione ovvero dallo spostamento della stessa nel corso del tempo e, quindi, dal mutamento della sua distribuzione sul territorio comunale e dalla creazione di nuovi insediamenti abitativi, sicché a maggior ragione è necessario da parte del Comune indicare a quali presupposti di fatto oggettivi e certi sono state ancorate le scelte amministrative.
Secondo il Collegio dunque il Comune deve sempre basarsi su “criteri legittimi, congrui e ragionevoli” come, appunto, la diversa distribuzione della popolazione, la realizzazione di nuovi percorsi pedonali o viari, le mutate situazioni ambientali o topografiche, la distanza esistente tra le due farmacie: ogni modifica che venga effettuata senza alcuna motivazione al riguardo deve ritenersi arbitraria e quindi illegittima.
Riferendosi al caso concreto, peraltro, il TAR ritiene illogica ed immotivata la modifica delle zone mediante sovrapposizione con i confini delle frazioni in cui sono site le farmacie: in questo modo viene significativamente ridotta la porzione di territorio del ricorrente senza che risulti in base a quale criterio si procede al detto “allineamento”, visto che inoltre la delimitazione territoriale delle frazioni assolve a compiti ben diversi dall'identificazione delle zone farmaceutiche.
In definitiva il TAR afferma che (restando immutato il numero delle sedi) si procede a modificare una pianta organica ridefinendo i confini delle zone in cui possono operare le farmacie solo se oggettivamente risulta esservi una sopravvenuta e rilevata disfunzionalità dell'assistenza farmaceutica.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Salerno/sentenza del 7 febbraio 2023
E' illegittima la pianta organica che modifica le zone senza alcuna motivazione
L'atto revisionale della pianta organica farmaceutica quando modifica le zone delle farmacie rispetto al biennio precedente deve sempre contenere la motivazione delle scelte effettuate, risultando sennò arbitraria la decisione di cambiare i perimetri delle sedi
Massima
Farmacia – pianta organica – modifica dei perimetri delle zone – omessa motivazione - illegittimità
Un Comune, nel cui territorio vi sono due farmacie, revisiona la pianta organica modificando sensibilmente il perimetro delle stesse e facendolo coincidere con quello della frazione in cui è allocata ognuna delle due farmacie. Sennonché questo “allineamento” della zona alla singola frazione non è accompagnato da alcuna motivazione, né vi sono relazioni istruttorie da cui possa ricavarsi l'iter logico giuridico che ha indotto a privilegiare la scelta di modificare le zone delle due farmacie rispetto al passato.
Uno dei due farmacisti, avendo subito in tal modo la sensibile riduzione della porzione di territorio assicurata alla sua farmacia dalla precedente pianta organica, impugna l'atto, che viene annullato dal TAR Salerno. Secondo il Collegio una modifica di pianta organica farmaceutica deve sempre recare la motivazione da cui ricavare per quale motivo la precedente perimetrazione delle zone non è più confacente all'interesse pubblico. Tale onere motivazionale è ancora maggiore in tutti quei casi in cui (come nel presente) le farmacie operative nel Comune sono soltanto due: in tali situazioni, infatti, a causa del minimo numero di farmacie è ben più semplice illustrare le varianti che inducono alle modifiche.
Il TAR osserva che il cambiamento della zonizzazione è determinato in linea di massima dall'aumento della popolazione ovvero dallo spostamento della stessa nel corso del tempo e, quindi, dal mutamento della sua distribuzione sul territorio comunale e dalla creazione di nuovi insediamenti abitativi, sicché a maggior ragione è necessario da parte del Comune indicare a quali presupposti di fatto oggettivi e certi sono state ancorate le scelte amministrative.
Secondo il Collegio dunque il Comune deve sempre basarsi su “criteri legittimi, congrui e ragionevoli” come, appunto, la diversa distribuzione della popolazione, la realizzazione di nuovi percorsi pedonali o viari, le mutate situazioni ambientali o topografiche, la distanza esistente tra le due farmacie: ogni modifica che venga effettuata senza alcuna motivazione al riguardo deve ritenersi arbitraria e quindi illegittima.
Riferendosi al caso concreto, peraltro, il TAR ritiene illogica ed immotivata la modifica delle zone mediante sovrapposizione con i confini delle frazioni in cui sono site le farmacie: in questo modo viene significativamente ridotta la porzione di territorio del ricorrente senza che risulti in base a quale criterio si procede al detto “allineamento”, visto che inoltre la delimitazione territoriale delle frazioni assolve a compiti ben diversi dall'identificazione delle zone farmaceutiche.
In definitiva il TAR afferma che (restando immutato il numero delle sedi) si procede a modificare una pianta organica ridefinendo i confini delle zone in cui possono operare le farmacie solo se oggettivamente risulta esservi una sopravvenuta e rilevata disfunzionalità dell'assistenza farmaceutica.
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